STATUTO
DELLASSOCIAZIONE (atto Notar Clemente di Roma del 17/1/2000, Rep.
73334 Racc. 8335 con le modifiche approvate dallAssemblea, da ultimo il
12/3/2008 ed il 10 Marzo 2010)
TITOLO PRIMO
ART. 1 COSTITUZIONE
1.1
E
costituita lassociazione denominata Avvocati per lEuropa.
ART. 2 FINALITA E NATURA
2.1 LAssociazione non ha
finalità di lucro, è assolutamente apolitica ed è assolutamente apartitica.
ART. 3 SCOPI SOCIALI
3.1 LAssociazione ha per scopo
esclusivo quello di guidare gli avvocati ed i praticanti avvocati nello svolgimento della
professione e di agevolarne linserimento nellambito della Comunità Europea;
di affiancarli nello svolgimento della loro attività oltre i confini nazionali.
LAssociazione
ha anche lo scopo di mobilitarsi su tutto il territorio nazionale a sostegno
delluniverso relativo allIstruzione, che risulta manchevole delle discipline
Giuridiche ed Economiche nella stragrande totalità dei piani di studi.
LAssociazione simpegna a portare avanti, su tutto il territorio Nazionale,
progetti di informazione e formazione della cultura giuridico-economica, anche con il
supporto delle nuove tecnologie, per tutti i componenti delle scuole di ogni ordine e
grado.
3.2 Per il raggiungimento dei propri
scopi lAssociazione intende:
-
promuovere la
formazione professionale degli iscritti al fine di migliorare la qualità dei servizi da
rendere alla clientela nei vari campi del diritto,
-
facilitare gli scambi
di giuristi entro i membri dellassociazione ed entro studi europei,
-
promuovere la
conoscenza delle normative europee e dei singoli paesi membri,
-
promuovere il
miglioramento delle infrastrutture professionali ponendo a disposizione degli associati
tecnologie di informazione nei campi del diritto,
-
promuovere
lassistenza e lorganizzazione professionale degli studi e del lavoro forense,
nellottica del confronto con gli analoghi studi professionali europei.
-
fornire
permanentemente ai membri gli strumenti e le informazioni necessarie per una preparazione
un materia di diritto nazionale ed internazionale,
La formazione professionale sarà
perseguita e realizzata mediante la proposizione di iniziative culturali, teoriche e
pratiche, volte alla riqualificazione europeistica della professione forense, nonché
lorganizzazione di corsi teorico-pratici, volti allinserimento del
professionista nella realtà europea, quali corsi di lingue, convegni di diritto
comunitario, confronti con professionisti di altre nazionalità, aggiornamenti sulla
prassi forense straniera. LAssociazione, inoltre, intende fornire agli
iscritti, che intendano svolgere la propria attività nellambito europeo,
lassistenza necessaria e la collaborazione per la soluzione dei problemi concreti
relativi allesercizio di detta attività.
3.3 LAssociazione è costituita
su base nazionale e si articolerà in sezioni territoriali che avranno autonomia
gestionale ed amministrativa e rappresentanti elettivi così come lassociazione
nazionale.
3.4 LAssociazione è retta
dalle norme del presente Statuto.
ART. 4 DURATA
4.1 LAssociazione culturale è
costituita a tempo indeterminato.
ART. 5 SEDE SOCIALE
5.1 LAssociazione ha sede in
Roma,
TITOLO SECONDO
ART. 6 ASSOCIATI
6.1 Sono ammessi a far parte
dellAssociazione, con la qualifica di associati, gli avvocati e praticanti avvocati
che ne facciano domanda e che vengano ammessi dal Consiglio Direttivo delle singole
sezioni territoriali, previa presentazione da parte di due associati.
6.2 Il requisito per
lammissione è lesercizio dellattività di avvocato.
6.3 Gli associati sono distinti nelle
seguenti categorie: a) Ordinari b) Onorari
6.4 Tutti gli associati si intendono
domiciliati nel luogo comunicato allatto della domanda di ammissione. E fatto
obbligo a tutti gli Associati di comunicare eventuali variazioni di domicilio; in difetto
le comunicazioni sintendono validamente effettuate allultimo domicilio
dellAssociato comunicato allAssociazione.
6.5 E tassativamente esclusa la
categoria di associati temporanei o che comunque preveda la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
6.6 Tutti gli associati sono
liberamente eleggibili agli organi amministrativi dellAssociazione.
6.7 Per tutti gli associati vige il
principio di intrasmissibilità della qualifica.
ART. 7 ASSOCIATI ORDINARI
7.1 Sono Associati Ordinari coloro
la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo della Sezione
Territoriale e che abbiano versato, allatto della domanda di ammissione, la quota
associativa stabilita annualmente.
7.2 In caso di mancata ammissione, la
quota associativa versata sarà restituita.
7.3 Gli Associati Ordinari che non
avranno presentato per iscritto a mezzo lettera raccomandata le loro dimissioni entro
il 31 ottobre di ciascun anno saranno considerati associati anche per
lanno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale.
7.4 Ogni associato ordinario ha
diritto ad un voto.
7.5 Vige il principio di
intrasmissibilità della quota o contributo associativo, nonché limpossibilità di
rivalutazione della stessa.
ART. 8 ASSOCIATI ONORARI
8.1 Sono Associati Onorari le persone
che siano riconosciute come tali dal Consiglio Direttivo per la loro fattiva opera di
collaborazione a favore dellAssociazione o per la loro chiara fama di giuristi. I
Presidenti uscenti sono di diritto Associati Onorari. Essi hanno diritto al voto, ma
sono esentati dal versamento della quota associativa. La qualifica di Associato Onorario
vale a tempo indeterminato.
ART. 9 RECESSO ED ESCLUSIONE
9.1 La qualità di associato, di
qualunque categoria, si perde:
a) per dimissioni da presentarsi al
Presidente della sezione territoriale di appartenenza dellassociato entro il 31
ottobre di ciascun anno; in difetto la qualità di associato, con tutti i diritti e doveri
inerenti, si intende rinnovata per un altro anno. Le dimissioni avranno effetto
dallanno successivo a quello di presentazione;
b) per morosità nel versamento della
quota annuale associativa alla data di scadenza, qualora il pagamento non avvenga entro 60
giorni dallavviso inviato dalla sezione territoriale di appartenenza.
c) per esclusione deliberata a voto
palese dalla maggioranza del Consiglio Direttivo della sezione territoriale di
appartenenza verso quellassociato che commetta azioni ritenute disonorevoli, o
incompatibili con gli scopi dellAssociazione, o incompatibili con i principi di
lealtà e correttezza verso gli altri associati, che non rispetti lo Statuto o le
deliberazioni del Consiglio Direttivo e dellAssemblea Generale degli associati.
TITOLO TERZO
ART. 10 ORGANI ASSOCIATIVI
10.1 Sono organi
dellAssociazione: a) Il Presidente b) Il Segretario Generale c) Il Tesoriere d) Il Consiglio Direttivo ed il Comitato
Esecutivo e) Il Centro Studi, Formazione ed
Aggiornamento Professionale f) LAssemblea Generale degli Associati g) Il Collegio Probiviri. h) Le Sezioni Territoriali
10.2 Tutte le cariche sono elettive,
durano per un biennio e gli uscenti possono essere rieletti.
10.3 In sostituzione di ciascun
componente decaduto per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo, in persona dei membri
rimasti, elegge un sostituto per cooptazione.
10.4 Il nuovo componente così eletto
resta in carica sino alla scadenza dellorgano associativo nel quale è stato
cooptato.
10.5 La medesima procedura si applica
per quei componenti degli organi associativi che vengano meno per dimissioni, revoca, o
per qualsiasi altro motivo.
ART. 11 PRESIDENTE
11.1 Il Presidente viene eletto a
maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
11.2 Egli convoca e presiede di
diritto il Consiglio Direttivo e lAssemblea Generale degli Associati.
11.3 Al Presidente spettano i più
ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione su tutto ciò che dalla legge o
dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato al Consiglio Direttivo o
allAssemblea Generale degli Associati.
11.4 Al Presidente è demandato
lincarico di emettere direttive, informative o raccomandazioni per il miglior
svolgimento delle attività sociali
11.5 Al Presidente competono la firma
e la rappresentanza dellAssociazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
11.6 La carica di Presidente è
gratuita.
ART. 12 SEGRETARIO GENERALE
12.1 Il Segretario viene eletto a
maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e fa le veci del
Presidente in caso di impedimento di questi.
12.2 La carica di Segretario Generale
è gratuita.
12.3 Il Segretario Generale ha la
funzione di mantenere contatti tra gli Associati e di coordinare le iniziative tra gli
Associati stessi.
ART. 13 TESORIERE
13.1 Il Tesoriere viene eletto a
maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
13.2 Il Tesoriere ha la funzione di
mantenere i contatti con gli Associati, a fini amministrativi e contabili.
13.3 Il Tesoriere predispone
annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario
riferito sia allattività istituzionale, che a quella commerciale eventualmente
esercitata, e potrà avvalersi dellopera di collaboratori tecnici indicati dal
Consiglio Direttivo e pagati dallAssociazione.
13.4 La carica di Tesoriere è
gratuita.
ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO
14.1 Il Consiglio Direttivo
dellAssociazione è organo deliberativo e si compone di un massimo di 40 membri.
14.2 Il Consiglio Direttivo è
convocato dal suo Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma ovvero tramite fax o utilizzando le nuove tecnologie telematiche inviati almeno
cinque giorni prima della data fissata per ladunanza.
14.3 Nella lettera di convocazione
dovranno essere indicati il luogo, il giorno e lora della riunione nonché
lelenco delle materie da trattare. Con la stessa lettera potranno essere indicati il
luogo, il giorno e lora per ladunanza in seconda convocazione, qualora la
prima andasse deserta. La seconda convocazione può anche essere fissata per lo stesso
giorno della prima, purché ad un intervallo non inferiore ad unora.
14.4 In mancanza delle suddette
formalità, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando siano presenti
tutti i suoi componenti.
14.5 Tuttavia, in tale ipotesi,
ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato.
14.6 Il Consiglio Direttivo è
validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più
uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti,
purché non inferiore a cinque.
14.7 Le delibere sono valide, tanto in
prima, che in seconda convocazione, se sono prese con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei partecipanti alladunanza. In caso di parità prevale il voto del
Presidente o, in sua assenza, quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione
allordine.
14.8 Le adunanze del Consiglio
Direttivo sono presiedute dal Presidente, il quale procede alla nomina di un segretario,
che può essere anche persona estranea allassociazione e che, in tal caso, non ha
diritto di voto. Ciascun associato ha diritto, a richiesta, ad avere copia del verbale di
dette adunanze.
14.9 Il Consiglio Direttivo: -
delibera sulla
costituzione delle sezioni territoriali; -
sceglie gli indirizzi
in fatto di programmazione dellattività dellAssociazione; -
propone le modifiche
allo Statuto che verranno sottoposte allapprovazione dellAssemblea Generale
straordinaria degli Associati.
14.10 Il Consiglio Direttivo ha,
inoltre, le seguenti facoltà ed attribuzioni: a) assiste il suo Presidente nella
gestione ordinaria e straordinaria dellAssociazione ed approva i programmi formativi
e didattici del Centro Studi, Formazione ed Aggiornamento Professionale; b) esamina il rendiconto annuale
economico e finanziario predisposto dal Tesoriere e la relazione del Presidente al fine di
sottoporre detti documenti allapprovazione dellAssemblea Generale degli
iscritti; c) nomina il Presidente ed i
componenti del Comitato Esecutivo; d) propone allAssemblea Generale
degli Associati i nominativi per la costituzione del Centro Studi, Formazione ed
Aggiornamento Professionale; e) esamina ed approva le domande di
ammissione allAssociazione delle singole Sezioni Territoriali; f) nomina i componenti dei
Dipartimenti, che, di volta in volta, saranno istituiti per lanalisi delle
problematiche attinenti lattività dellAssociazione; g) stabilisce annualmente la quota
associativa delle singole Sezioni Territoriali e dei singoli associati, in relazione ai
fabbisogni amministrativi ed economici dellAssociazione; in caso di mancata
deliberazione, si intende confermata la quota associativa vigente; h) delibera la nomina di Vice
Presidenti con deleghe speciali e temporanee:
14.11 Il Consiglio Direttivo si
riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese, nonché tutte le volte che il suo
Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno
uno dei suoi componenti.
14.12 I verbali dovranno essere
firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi li sostituisce.
14.13 La mancata presenza per due
sedute consecutive senza motivata preventiva giustificazione, comporta la decadenza dalla
carica di componente del Consiglio Direttivo.
14.14 Il Comitato Esecutivo è
lorgano esecutivo delle delibere del Comitato Direttivo, e si compone di sei membri,
oltre a quelli di diritto (Presidente, Segretario e Tesoriere). E convocato dal suo
Presidente senza formalità di procedura, ogni volta che sia necessario.
ART. 15 CENTRO STUDI, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
15.1 Il Centro Studi, Formazione ed
Aggiornamento Professionale si compone di un massimo di cinque membri, anche non
Associati, due dei quali non debbono fare parte del Consiglio Direttivo.
15.2 Il Comitato Scientifico è
lorgano deputato allelaborazione dei programmi formativi e didattici
dellAssociazione. Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo gli eventi
formativi da organizzare ed esprime il proprio parere non vincolante sui convegni,
seminari, congressi e tavole rotonde o quantaltro organizzati dal Consiglio
Direttivo o sostenuti dallAssociazione.
15.3 Il Comitato Scientifico si
riunisce e delibera senza formalità di procedura. Sono valide le decisioni adottate a
maggioranza semplice.
15.4 Le riunioni del Comitato
Scientifico sono aperte alla partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, i
quali però non hanno diritto di voto.
ART. 16 ASSEMBLEA GENERALE
16.1 LAssemblea Generale degli
Associati è organo sovrano dellAssociazione e rappresenta luniversalità
degli iscritti. Ogni Sezione territoriale avrà diritto ad un delegato ogni dieci iscritti
o frazioni di dieci. La Sezione Territoriale acquisisce il diritto di inviare delegati
allAssemblea Generale, decorsi quattro mesi dalla propria costituzione, così come
lassociato ordinario od onorario acquisisce il diritto di voto, decorsi
quattro mesi dallaccoglimento della sua domanda di ammissione allassociazione
da parte del Consiglio Direttivo della sezione Territoriale.
Lassociato ha diritto ad un solo
voto.
16.2 Lintervento in assemblea
può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro associato. La stessa
persona non può rappresentare più di tre associati.
16.3 Alle assemblee generali
intervengono di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.
16.4 LAssemblea Generale è
presieduta dal Presidente dellAssociazione. In caso di sua assenza o di impedimento,
dal Segretario Generale e in mancanza di questultimo, provvede alla nomina
lAssemblea Generale stessa.
16.5 Le funzioni di segretario
dellassemblea possono essere assunte su designazione del Presidente
dellAssemblea anche da persona estranea allAssociazione che in tal caso non ha
diritto di voto.
16.6 Delle adunanze
dellassemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario
Generale.
16.7 LAssemblea può essere
ordinaria o straordinaria.
16.8 LAssemblea ordinaria è
regolarmente costituita, in prima convocazione, con lintervento della metà più uno
degli iscritti e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con
il voto favorevole di tanti iscritti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.
16.9 LAssemblea ordinaria
elegge, ogni biennio, i componenti del Consiglio Direttivo e, su proposta del Consiglio
Direttivo, i componenti del Centro Studi, Formazione ed Aggiornamento Professionale,
delibera sulle questioni attinenti lapprovazione del rendiconto annuale e sulle
altre questioni ad essa sottoposte.
16.10 E fatto divieto assoluto di
deliberare la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di
fondi, riserve o capitale, durante la vita dellassociazione, salvo che la
destinazione siano imposte dalla Legge.
16.11 LAssemblea straordinaria
è regolarmente costituita, in prima convocazione, con lintervento del 60% degli
iscritti e del 20% in seconda convocazione.
Essa delibera con il voto favorevole di
tanti iscritti, che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.
16.12 LAssemblea straordinaria
delibera sulle modificazioni dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo e sullo
scioglimento dellAssociazione.
16.13 LAssemblea
Generale ordinaria è convocata in Italia, nella sede che sarà di volta in volta indicata
nellavviso, mediante comunicazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma ovvero tramite
telefax od utilizzando le nuove tecnologie telematiche, almeno 15 giorni prima della data
fissata per la convocazione. Lavviso, oltre allordine del giorno, dovrà
contenere il luogo, il giorno e lora tanto della prima, quanto della seconda
convocazione, che potrà essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché
con almeno unora di intervallo.
16.14 LAssemblea ordinaria è
convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta allanno, per
lapprovazione del rendiconto di esercizio ed ogni biennio per lelezione del
suo Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Centro Studi, Formazione ed
Aggiornamento Professionale e del Collegio dei Probiviri.
16.15 Le deliberazioni
dellAssemblea Generale sono a disposizione degli associati, mediante trascrizione
sullapposito registro, e ciascuno associato ha diritto, a richiesta, ad averne una
copia.
16.16 LAssemblea ordinaria
potrà essere convocata quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio
Direttivo, ovvero il 20% degli associati ordinari od onorari.
ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
17.1
Tutte le
eventuali controversie tra gli associati e tra gli associati e lAssociazione o i
suoi organi, ovvero tra le Sezioni Territoriali tra loro o con lAssociazione,
sono di competenza del Collegio dei Probiviri, i cui membri sono eletti
dallassemblea nazionale, durano in carica due anni, sono rieleggibili ed il loro
incarico è svolto a titolo gratuito.
17.2
Ogni decisione
del Collegio, che deciderà secondo le norme del codice di procedura civile, pena la
nullità, dovrà essere adottata sentite le parti interessate, appositamente convocate con
lettera raccomandata a.r., che dovrà essere ricevuta almeno venti giorni prima della data
indicata per la discussione. Le parti potranno presentare osservazioni, anche scritte.
17.3
Nel caso in cui
la parte, o le parti, non si presentino, salvo giustificati motivi, il Collegio potrà
prendere comunque le sue decisioni definitive.
17.4 Le decisioni del Collegio dei
Probiviri sono impugnabili avanti lautorità giudiziaria ordinaria.
TITOLO QUARTO
ART. 18 SEZIONI TERRITORIALI
18.1 Lassociazione si articola
in Sezioni Territoriali che possono essere nel massimo in pari numero a quello dei
Distretti dei singoli Tribunali.
18.2 Le Sezioni Territoriali hanno
autonomia gestionale ed amministrativa;
ART. 19 ORGANI ASSOCIATIVI delle SEZIONI TERRITORIALI
19.1 Sono organi delle Sezioni
Territoriali: a) Il Presidente della Sezione Territoriale b) Il Segretario della Sezione Territoriale c) Il Tesoriere della Sezione Territoriale d) Il Consiglio Direttivo della Sezione
Territoriale e) LAssemblea della Sezione
Territoriale
19.2 Tutte le cariche sono elettive,
durano per un biennio e gli uscenti possono essere rieletti.
19.3 In sostituzione di ciascun
componente decaduto per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo della Sezione
Territoriale, in persona dei membri rimasti, elegge un sostituto per cooptazione.
19.4 Il nuovo componente così eletto
resta in carica sino alla scadenza dellorgano associativo nel quale è stato
cooptato.
19.5 La medesima procedura si applica
per quei componenti degli organi associativi che vengano meno per dimissioni, revoca, o
per qualsiasi altro motivo.
ART. 20 PRESIDENTE della SEZIONE TERRITORIALE
20.1 Il Presidente della Sezione
Territoriale viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo della Sezione
Territoriale stessa tra i suoi componenti.
20.2 Egli convoca e presiede di
diritto il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale e lAssemblea della Sezione
Territoriale.
20.3 Al Presidente della Sezione
Territoriale spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione su
tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato al
Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale o allAssemblea della Sezione
Territoriale.
20.4 Al Presidente della Sezione
Territoriale è demandato lincarico di emettere direttive, informative o
raccomandazioni per il miglior svolgimento delle attività sociali della Sezione
Territoriale.
20.5 Al Presidente della Sezione
Territoriale competono la firma e la rappresentanza della Sezione Territoriale di fronte
ai terzi ed in giudizio;
20.6 La carica di Presidente della
Sezione Territoriale è gratuita.
ART. 21 SEGRETARIO della SEZIONE TERRITORIALE
21.1 Il Segretario della Sezione
Territoriale viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo della Sezione
Territoriale tra i suoi componenti e fa le veci del Presidente in caso di impedimento di
questi.
21.2 La carica di Segretario della
Sezione Territoriale è gratuita.
21.3 Il Segretario della Sezione
Territoriale ha la funzione di mantenere contatti tra gli Associati e di coordinare le
iniziative tra gli Associati stessi.
ART. 22 TESORIERE della SEZIONE TERRITORIALE
22.1 Il Tesoriere della Sezione
Territoriale viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo della Sezione
Territoriale tra i suoi componenti.
22.2 Il Tesoriere della Sezione
Territoriale ha la funzione di mantenere i contatti con gli Associati, a fini
amministrativi e contabili.
22.3 Il Tesoriere della Sezione
Territoriale predispone annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto
economico e finanziario riferito sia allattività istituzionale, che a quella
commerciale eventualmente esercitata, e potrà avvalersi dellopera di collaboratori
tecnici indicati dal Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale e pagati dalla Sezione
Territoriale.
22.4 La carica di Tesoriere della
Sezione Territoriale è gratuita.
ART. 23 CONSIGLIO DIRETTIVO della SEZIONE TERRITORIALE
23.1 Il Consiglio Direttivo della Sezione
Territoriale è organo deliberativo e si compone complessivamente da 15 membri.
23.2 Il Consiglio Direttivo della
Sezione Territoriale è convocato dal suo Presidente a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o telegramma ovvero tramite fax o utilizzando le nuove tecnologie
telematiche inviati almeno cinque giorni prima della data fissata per ladunanza.
23.3 Nella lettera di convocazione
dovranno essere indicati il luogo, il giorno e lora della riunione nonché
lelenco delle materie da trattare. Con la stessa lettera potranno essere indicati il
luogo, il giorno e lora per ladunanza in seconda convocazione, qualora la
prima andasse deserta. La seconda convocazione può anche essere fissata per lo stesso
giorno della prima, purché ad un intervallo non inferiore ad unora.
23.4 In mancanza delle suddette
formalità, il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale si reputa regolarmente
costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti.
23.5 Tuttavia, in tale ipotesi,
ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato.
23.6 Il Consiglio Direttivo della
Sezione Territoriale è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti
almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti, purché non inferiore a cinque.
23.7 Le delibere sono valide, tanto in
prima, che in seconda convocazione, se sono prese con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei partecipanti alladunanza. In caso di parità prevale il voto del
Presidente o, in sua assenza, quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione
allordine.
23.8 Le adunanze del Consiglio
Direttivo della Sezione Territoriale sono presiedute dal suo Presidente, il quale procede
alla nomina di un segretario, che può essere anche persona estranea allassociazione
e che, in tal caso, non ha diritto di voto. Ciascun associato ha diritto, a richiesta, ad
avere copia del verbale di dette adunanze.
23.9 Il Consiglio Direttivo della
Sezione Territoriale sceglie gli indirizzi in fatto di programmazione dellattività
della Sezione Territoriale;
23.10 Il Consiglio Direttivo della
Sezione Territoriale ha, inoltre, le seguenti facoltà ed attribuzioni: assiste il suo Presidente nella
gestione ordinaria e straordinaria della Sezione Territoriale; esamina il
rendiconto annuale economico e finanziario predisposto dal Tesoriere della Sezione
Territoriale e la relazione del Presidente della Sezione Territoriale al fine di
sottoporre detti documenti allapprovazione dellAssemblea degli iscritti della
Sezione Territoriale; esamina ed approva le domande di ammissione
allAssociazione delle singoli Associandi; nomina i componenti dei
Dipartimenti della Sezione Territoriale, che, di volta in volta, saranno istituiti per
lanalisi delle problematiche attinenti lattività della Sezione Territoriale;
delibera la nomina di Vice Presidenti con deleghe speciali e
temporanee;
23.11 Il Consiglio Direttivo della
Sezione Territoriale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese, nonché
tutte le volte che il suo Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione
venga richiesta da almeno uno dei suoi componenti.
23.12 I verbali dovranno essere
firmati dal Presidente della Sezione Territoriale e dal Segretario della Sezione
Territoriale o da chi li sostituisce.
23.13 La mancata presenza per due
sedute consecutive senza motivata preventiva giustificazione, comporta la decadenza dalla
carica di componente del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale.
ART. 24 ASSEMBLEA della SEZIONE TERRITORIALE
24.1 LAssemblea della Sezione
Territoriale è organo sovrano della Sezione Territoriale e rappresenta gli
iscritti. Gli associati ordinari od onorari acquisiscono il diritto di voto, decorsi
quattro mesi dallaccoglimento della sua domanda di ammissione allassociazione
da parte del Consiglio Direttivo della sezione Territoriale.
Lassociato ha diritto ad un solo
voto.
24.2 Lintervento in assemblea
può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro associato. La stessa
persona non può rappresentare più di tre associati.
24.3 Alle assemblee intervengono di
diritto i componenti del Consiglio Direttivo.
24.4 LAssemblea è presieduta
dal Presidente della Sezione Territoriale. In caso di sua assenza o di impedimento, dal
Segretario della Sezione Territoriale e in mancanza di questultimo, provvede alla
nomina lAssemblea della Sezione Territoriale stessa.
24.5 Le funzioni di segretario
dellassemblea possono essere assunte su designazione del Presidente
dellAssemblea anche da persona estranea alla Sezione Territoriale che in tal
caso non ha diritto di voto.
24.6 Delle adunanze
dellassemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente della Sezione
Territoriale e dal Segretario della Sezione Territoriale.
24.7 LAssemblea può essere
ordinaria o straordinaria.
24.8 LAssemblea ordinaria è
regolarmente costituita, in prima convocazione, con lintervento della metà più uno
degli iscritti e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con
il voto favorevole di tanti iscritti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.
24.9 LAssemblea ordinaria
elegge, ogni biennio, i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale,
delibera sulle questioni attinenti lapprovazione del rendiconto annuale e sulle
altre questioni ad essa sottoposte.
24.10 E fatto divieto assoluto di
deliberare la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di
fondi, riserve o capitale, durante la vita dellassociazione, salvo che la
destinazione siano imposte dalla Legge.
24.11 LAssemblea straordinaria
è regolarmente costituita, in prima convocazione, con lintervento del 60% degli
iscritti e del 20% in seconda convocazione.
Essa delibera con il voto favorevole di
tanti iscritti, che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.
24.12 LAssemblea ordinaria è
convocata, nella sede, che sarà di volta in volta indicata nellavviso, che deve
essere spedito, a cura del Presidente della Sezione Territoriale, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.
Lavviso, oltre allordine del giorno, dovrà contenere il luogo, il giorno e
lora tanto della prima, quanto della seconda convocazione, che potrà essere fissata
lo stesso giorno della prima convocazione, purché con almeno unora di intervallo.
24.13 LAssemblea ordinaria è
convocata dal Presidente della Sezione Territoriale, almeno una volta allanno, per
lapprovazione del rendiconto di esercizio ed ogni biennio per lelezione del
Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale.
24.14 Le deliberazioni
dellAssemblea della Sezione Territoriale sono a disposizione degli associati,
mediante trascrizione sullapposito registro, e ciascuno associato ha diritto, a
richiesta, ad averne una copia.
24.15 LAssemblea ordinaria potrà
essere convocata quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio
Direttivo della Sezione Territoriale, ovvero il 20% degli associati ordinari od onorari.
TITOLO QUINTO
ART. 25 PATRIMONIO-AMMINISTRAZIONE
25.1 I mezzi a disposizione
dellAssociazione sono costituiti dalle quote associative, deliberate ogni anno dal
Consiglio Direttivo e da versarsi entro il 31 marzo di ciascun anno solare, nonché dagli
altri contributi individuali e/o volontari degli iscritti e dai proventi derivanti dalle
attività dellAssociazione.
25.2 Le quote associative vengono destinate
a soddisfare i fabbisogni della gestione dellAssociazione.
ART. 26 SCIOGLIMENTO
26.1 In caso di scioglimento
dellAssociazione, il Consiglio Direttivo in carica determinerà le modalità della
liquidazione ed i poteri del o dei liquidatori.
26.2 In caso di scioglimento
dellAssociazione, tutte le attività sociali, che eventualmente rimarranno dopo
lestinzione dei debiti, dovranno essere devolute ad uno o più associazioni o enti
con scopi similari od attinenti o ai fini di pubblica utilità, a meno di diversa
destinazione imposta per Legge.
TITOLO SESTO
ART. 27 FONTI NORMATIVE
27.1 Il funzionamento dellAssociazione
è disciplinato, oltre che dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile sulle
associazioni.
ART. 28 ESERCIZIO FINANZIARIO
28.1 Lesercizio finanziario si
chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.
28.2 Il primo esercizio si chiuderà
il 31 dicembre 2000. |