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Avvocati per l'Europa
Sezione Territoriale di Roma
Roma – 00187 – Via Toscana, 10
Tel. 06 42820025 - Telefax 06 42814084
e-mail:   ae@aenet.it

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE (atto Notar Clemente di Roma del 17/1/2000, Rep. 73334 Racc. 8335 con le  modifiche approvate dall’Assemblea, da ultimo il 12/3/2008 ed il 10 Marzo 2010)

                                                                                  TITOLO PRIMO

ART. 1 – COSTITUZIONE

1.1  – E’ costituita l’associazione denominata “Avvocati per l’Europa”.

ART. 2 – FINALITA’ E NATURA

2.1 – L’Associazione non ha finalità di lucro, è assolutamente apolitica ed è assolutamente apartitica.

ART. 3 – SCOPI SOCIALI

3.1 – L’Associazione ha per scopo esclusivo quello di guidare gli avvocati ed i praticanti avvocati nello svolgimento della professione e di agevolarne l’inserimento nell’ambito della Comunità Europea; di affiancarli nello svolgimento della loro attività oltre i confini nazionali.

L’Associazione ha anche lo scopo di mobilitarsi su tutto il territorio nazionale a sostegno dell’universo relativo all’Istruzione, che risulta manchevole delle discipline Giuridiche ed Economiche nella stragrande totalità dei piani di studi.
L’Associazione s’impegna a portare avanti, su tutto il territorio Nazionale, progetti di informazione e formazione della cultura giuridico-economica, anche con il supporto delle nuove tecnologie, per tutti i componenti delle scuole di ogni ordine e grado.

3.2 – Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione intende:

-          promuovere la formazione professionale degli iscritti al fine di migliorare la qualità dei servizi da rendere alla clientela nei vari campi del diritto,

-          facilitare gli scambi di giuristi entro i membri dell’associazione ed entro studi europei,

-          promuovere la conoscenza delle normative europee e dei singoli paesi membri,

-          promuovere il miglioramento delle infrastrutture professionali ponendo a disposizione degli associati tecnologie di informazione nei campi del diritto,

-          promuovere l’assistenza e l’organizzazione professionale degli studi e del lavoro forense, nell’ottica del confronto con gli analoghi studi professionali europei.

-          fornire permanentemente ai membri gli strumenti e le informazioni necessarie per una preparazione un materia di diritto nazionale ed internazionale,

La formazione professionale sarà perseguita e realizzata mediante la proposizione di iniziative culturali, teoriche e pratiche, volte alla riqualificazione europeistica della professione forense, nonché l’organizzazione di corsi teorico-pratici, volti all’inserimento del professionista nella realtà europea, quali corsi di lingue, convegni di diritto comunitario, confronti con professionisti di altre nazionalità, aggiornamenti sulla prassi forense straniera.  L’Associazione, inoltre, intende fornire agli iscritti, che  intendano svolgere la propria attività nell’ambito europeo, l’assistenza necessaria e la collaborazione per la soluzione dei problemi concreti relativi all’esercizio di detta attività. 

3.3 – L’Associazione è costituita su base nazionale e si articolerà in sezioni territoriali che avranno autonomia gestionale ed amministrativa e rappresentanti elettivi così come l’associazione nazionale.

3.4 – L’Associazione è retta dalle norme del presente Statuto.

ART. 4 – DURATA

4.1 – L’Associazione culturale è costituita a tempo indeterminato.

ART. 5 – SEDE SOCIALE

5.1 – L’Associazione ha sede in Roma,

                                                                                      TITOLO SECONDO

ART. 6 – ASSOCIATI

6.1 – Sono ammessi a far parte dell’Associazione, con la qualifica di associati, gli avvocati e praticanti avvocati che ne facciano domanda e che vengano ammessi dal Consiglio Direttivo delle singole sezioni territoriali, previa presentazione da parte di due associati.

6.2 – Il requisito per l’ammissione è l’esercizio dell’attività di avvocato.

6.3 – Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie: a)      Ordinari b)      Onorari

6.4 – Tutti gli associati si intendono domiciliati nel luogo comunicato all’atto della domanda di ammissione. E’ fatto obbligo a tutti gli Associati di comunicare eventuali variazioni di domicilio; in difetto le comunicazioni s’intendono validamente effettuate all’ultimo domicilio dell’Associato comunicato all’Associazione.

6.5 – E’ tassativamente esclusa la categoria di associati temporanei o che comunque preveda la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.6 – Tutti gli associati sono liberamente eleggibili agli organi amministrativi dell’Associazione.

6.7 – Per tutti gli associati vige il principio di intrasmissibilità della qualifica.

ART. 7 – ASSOCIATI ORDINARI

7.1 – Sono Associati Ordinari coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale e che abbiano versato, all’atto della domanda di ammissione, la quota associativa stabilita annualmente.

7.2 – In caso di mancata ammissione, la quota associativa versata sarà restituita.

7.3 – Gli Associati Ordinari che non avranno presentato per iscritto a mezzo lettera raccomandata le loro dimissioni entro il  31 ottobre di  ciascun anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale.

7.4 – Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto.

7.5 – Vige il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo, nonché l’impossibilità di rivalutazione della stessa.

ART. 8 – ASSOCIATI ONORARI

8.1 – Sono Associati Onorari le persone che siano riconosciute come tali dal Consiglio Direttivo per la loro fattiva opera di collaborazione a favore dell’Associazione o per la loro chiara fama di giuristi. I Presidenti uscenti sono di diritto Associati Onorari.  Essi hanno diritto al voto, ma sono esentati dal versamento della quota associativa. La qualifica di Associato Onorario vale a tempo indeterminato.

ART. 9 – RECESSO ED ESCLUSIONE

9.1 – La qualità di associato, di qualunque categoria, si perde:

a)      – per dimissioni da presentarsi al Presidente della sezione territoriale di appartenenza dell’associato entro il 31 ottobre di ciascun anno; in difetto la qualità di associato, con tutti i diritti e doveri inerenti, si intende rinnovata per un altro anno. Le dimissioni avranno effetto dall’anno successivo a quello di presentazione;

b)      – per morosità nel versamento della quota annuale associativa alla data di scadenza, qualora il pagamento non avvenga entro 60 giorni dall’avviso inviato dalla sezione territoriale di appartenenza.

c)      – per esclusione deliberata a voto palese dalla maggioranza del Consiglio Direttivo della sezione territoriale di appartenenza verso quell’associato che commetta azioni ritenute disonorevoli, o incompatibili con gli scopi dell’Associazione, o incompatibili con i principi di lealtà e correttezza verso gli altri associati, che non rispetti lo Statuto o le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale degli associati.

                                                                                  TITOLO TERZO

ART. 10 – ORGANI ASSOCIATIVI

10.1 – Sono organi dell’Associazione: a)      Il Presidente b)      Il Segretario Generale  c)      Il Tesoriere  d)     Il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo e)      Il Centro Studi, Formazione ed Aggiornamento Professionale  f)       L’Assemblea Generale degli Associati g)      Il Collegio Probiviri. h)      Le Sezioni Territoriali

10.2 – Tutte le cariche sono elettive, durano per un biennio e gli uscenti possono essere rieletti.

10.3 – In sostituzione di ciascun componente decaduto per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo, in persona dei membri rimasti, elegge un sostituto per cooptazione.

10.4 – Il nuovo componente così eletto resta in carica sino alla scadenza dell’organo associativo nel quale è stato cooptato.

10.5 – La medesima procedura si applica per quei componenti degli organi associativi che vengano meno per dimissioni, revoca, o per qualsiasi altro motivo.

ART. 11 – PRESIDENTE

11.1 – Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

11.2 – Egli convoca e presiede di diritto il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale degli Associati.

11.3 – Al Presidente spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione su tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato al Consiglio Direttivo o all’Assemblea Generale degli Associati.

11.4 – Al Presidente è demandato l’incarico di emettere direttive, informative o raccomandazioni per il miglior svolgimento delle attività sociali

11.5 – Al Presidente competono la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

11.6 – La carica di Presidente è gratuita.

ART. 12 – SEGRETARIO GENERALE

12.1 – Il Segretario viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e fa le veci del Presidente in caso di impedimento di questi.

12.2 – La carica di Segretario Generale è gratuita.

12.3 – Il Segretario Generale ha la funzione di mantenere contatti tra gli Associati e di coordinare le iniziative tra gli Associati stessi.

ART. 13 – TESORIERE

13.1 – Il Tesoriere viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

13.2 – Il Tesoriere ha la funzione di mantenere i contatti con gli Associati, a fini amministrativi e contabili.

13.3 – Il Tesoriere predispone annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario riferito sia all’attività istituzionale, che a quella commerciale eventualmente esercitata, e potrà avvalersi dell’opera di collaboratori tecnici indicati dal Consiglio Direttivo e pagati dall’Associazione.

13.4 – La carica di Tesoriere è gratuita.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO

14.1 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è organo deliberativo e si compone di un massimo di 40 membri.

14.2 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma ovvero tramite fax o utilizzando le nuove tecnologie telematiche inviati almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

14.3 – Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare. Con la stessa lettera potranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. La seconda convocazione può anche essere fissata per lo stesso giorno della prima, purché ad un intervallo non inferiore ad un’ora.

14.4 – In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti.

14.5 – Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

14.6 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a cinque.

14.7 – Le delibere sono valide, tanto in prima, che in seconda convocazione, se sono prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all’adunanza. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all’ordine.

14.8 – Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, il quale procede alla nomina di un segretario, che può essere anche persona estranea all’associazione e che, in tal caso, non ha diritto di voto. Ciascun associato ha diritto, a richiesta, ad avere copia del verbale di dette adunanze.

14.9 – Il Consiglio Direttivo: -          delibera sulla costituzione delle sezioni territoriali; -          sceglie gli indirizzi in fatto di programmazione dell’attività dell’Associazione; -          propone le modifiche allo Statuto che verranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Generale straordinaria degli Associati.

14.10 – Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, le seguenti facoltà ed attribuzioni: a)      – assiste il suo Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed approva i programmi formativi e didattici del Centro Studi, Formazione ed Aggiornamento Professionale; b)      – esamina il rendiconto annuale economico e finanziario predisposto dal Tesoriere e la relazione del Presidente al fine di sottoporre detti documenti all’approvazione dell’Assemblea Generale degli iscritti;  c)      – nomina il Presidente ed i componenti del Comitato Esecutivo; d)     – propone all’Assemblea Generale degli Associati i nominativi per la costituzione del Centro Studi, Formazione ed Aggiornamento Professionale; e)      – esamina ed approva le domande di ammissione all’Associazione delle singole Sezioni Territoriali; f)       – nomina i componenti dei Dipartimenti, che, di volta in volta, saranno istituiti per l’analisi delle problematiche attinenti l’attività dell’Associazione;  g)      – stabilisce annualmente la quota associativa delle singole Sezioni Territoriali e dei singoli associati, in relazione ai fabbisogni amministrativi ed economici dell’Associazione; in caso di mancata deliberazione, si intende confermata la quota associativa vigente; h)      – delibera la nomina di Vice – Presidenti con deleghe speciali e temporanee:

14.11 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese, nonché tutte le volte che il suo Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno uno dei suoi componenti.

14.12 – I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi li sostituisce.

14.13 – La mancata presenza per due sedute consecutive senza motivata preventiva giustificazione, comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.

14.14 – Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo delle delibere del Comitato Direttivo, e si compone di sei membri, oltre a quelli di diritto (Presidente, Segretario e Tesoriere). E’ convocato dal suo Presidente senza formalità di procedura, ogni volta che sia necessario.

ART. 15 – CENTRO STUDI, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

15.1 – Il Centro Studi, Formazione ed Aggiornamento Professionale si compone di un massimo di cinque membri, anche non Associati, due dei quali non debbono fare parte del Consiglio Direttivo.

15.2 – Il Comitato Scientifico è l’organo deputato all’elaborazione dei programmi formativi e didattici dell’Associazione. Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo gli eventi formativi da organizzare ed esprime il proprio parere non vincolante sui convegni, seminari, congressi e tavole rotonde o quant’altro organizzati dal Consiglio Direttivo o sostenuti dall’Associazione.

15.3 – Il Comitato Scientifico si riunisce e delibera senza formalità di procedura. Sono valide le decisioni adottate a maggioranza semplice.

15.4 – Le riunioni del Comitato Scientifico sono aperte alla partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, i quali però non hanno diritto di voto.

ART. 16 – ASSEMBLEA GENERALE

16.1 – L’Assemblea Generale degli Associati è organo sovrano dell’Associazione e rappresenta l’universalità degli iscritti. Ogni Sezione territoriale avrà diritto ad un delegato ogni dieci iscritti o frazioni di dieci. La Sezione Territoriale acquisisce il diritto di inviare delegati all’Assemblea Generale, decorsi quattro mesi dalla propria costituzione, così come l’associato ordinario od onorario acquisisce il  diritto di voto, decorsi quattro mesi dall’accoglimento della sua domanda di ammissione all’associazione da parte del Consiglio Direttivo della sezione Territoriale.

L’associato ha diritto ad un solo voto.

16.2 – L’intervento in assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro associato. La stessa persona non può rappresentare più di tre associati.

16.3 – Alle assemblee generali intervengono di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.

16.4 – L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In caso di sua assenza o di impedimento, dal Segretario Generale e in mancanza di quest’ultimo, provvede alla nomina l’Assemblea Generale stessa.

16.5 – Le funzioni di segretario dell’assemblea possono essere assunte su designazione del Presidente dell’Assemblea anche da persona estranea all’Associazione che in tal caso non ha diritto di voto.

16.6 – Delle adunanze dell’assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

16.7   – L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

16.8 – L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l’intervento della metà più uno degli iscritti e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti iscritti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

16.9 – L’Assemblea ordinaria elegge, ogni biennio, i componenti del Consiglio Direttivo e, su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti del Centro Studi, Formazione ed Aggiornamento Professionale, delibera sulle questioni attinenti l’approvazione del rendiconto annuale e sulle altre questioni ad essa sottoposte.

16.10 – E’ fatto divieto assoluto di deliberare la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione siano imposte dalla Legge.

16.11 – L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l’intervento del 60% degli iscritti e del 20% in seconda convocazione.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti iscritti, che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

16.12 – L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo e sullo scioglimento dell’Associazione.

16.13 –   L’Assemblea Generale ordinaria è convocata in Italia, nella sede che sarà di volta in volta indicata nell’avviso, mediante comunicazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma ovvero tramite telefax od utilizzando le nuove tecnologie telematiche, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. L’avviso, oltre all’ordine del giorno, dovrà contenere il luogo, il giorno e l’ora tanto della prima, quanto della seconda convocazione, che potrà essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché con almeno un’ora di intervallo.

16.14 – L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto di esercizio ed ogni biennio per l’elezione del suo Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Centro Studi, Formazione ed Aggiornamento Professionale e del Collegio dei Probiviri.

16.15 – Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono a disposizione degli associati, mediante trascrizione sull’apposito registro, e ciascuno associato ha diritto, a richiesta, ad averne una copia.

16.16 – L’Assemblea ordinaria potrà essere convocata quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio Direttivo, ovvero il 20% degli associati ordinari od onorari.

ART. 17  –  COLLEGIO DEI PROBIVIRI

17.1          – Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra gli associati e l’Associazione o i suoi organi, ovvero tra le Sezioni Territoriali tra loro o con l’Associazione,  sono di competenza del Collegio dei  Probiviri, i cui membri sono eletti dall’assemblea nazionale, durano in carica due anni, sono rieleggibili ed il loro incarico è svolto a titolo gratuito.

17.2          Ogni decisione del Collegio, che deciderà secondo le norme del codice di procedura civile, pena la nullità, dovrà essere adottata sentite le parti interessate, appositamente convocate con lettera raccomandata a.r., che dovrà essere ricevuta almeno venti giorni prima della data indicata per la discussione. Le parti potranno presentare osservazioni, anche scritte.

17.3          – Nel caso in cui la parte, o le parti, non si presentino, salvo giustificati motivi, il Collegio potrà prendere comunque le sue decisioni definitive.

17.4 – Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili avanti l’autorità giudiziaria ordinaria.

                                                                                      TITOLO QUARTO

ART. 18 – SEZIONI TERRITORIALI

18.1 – L’associazione si articola in Sezioni Territoriali che possono essere nel massimo in pari numero a quello dei Distretti dei singoli Tribunali.

18.2 – Le Sezioni Territoriali hanno autonomia gestionale ed amministrativa;

ART. 19 – ORGANI ASSOCIATIVI delle SEZIONI TERRITORIALI

19.1 – Sono organi delle Sezioni Territoriali: a)      Il Presidente della Sezione Territoriale b)      Il Segretario della Sezione Territoriale c)      Il Tesoriere della Sezione Territoriale d)     Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale e)      L’Assemblea della Sezione Territoriale

19.2 – Tutte le cariche sono elettive, durano per un biennio e gli uscenti possono essere rieletti.

19.3 – In sostituzione di ciascun componente decaduto per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale, in persona dei membri rimasti, elegge un sostituto per cooptazione.

19.4 – Il nuovo componente così eletto resta in carica sino alla scadenza dell’organo associativo nel quale è stato cooptato.

19.5 – La medesima procedura si applica per quei componenti degli organi associativi che vengano meno per dimissioni, revoca, o per qualsiasi altro motivo.

ART. 20 – PRESIDENTE della SEZIONE TERRITORIALE

20.1 – Il Presidente della Sezione Territoriale viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale stessa tra i suoi componenti.

20.2 – Egli convoca e presiede di diritto il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale e l’Assemblea della Sezione Territoriale.

20.3 – Al Presidente della Sezione Territoriale spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione su tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato al Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale o all’Assemblea della Sezione Territoriale.

20.4 – Al Presidente della Sezione Territoriale è demandato l’incarico di emettere direttive, informative o raccomandazioni per il miglior svolgimento delle attività sociali della Sezione Territoriale.

20.5 – Al Presidente della Sezione Territoriale competono la firma e la rappresentanza della Sezione Territoriale di fronte ai terzi ed in giudizio;

20.6 – La carica di Presidente della Sezione Territoriale è gratuita.

ART. 21 – SEGRETARIO della SEZIONE TERRITORIALE

21.1 – Il Segretario della Sezione Territoriale viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale tra i suoi componenti e fa le veci del Presidente in caso di impedimento di questi.

21.2 – La carica di Segretario della Sezione Territoriale è gratuita.

21.3 – Il Segretario della Sezione Territoriale ha la funzione di mantenere contatti tra gli Associati e di coordinare le iniziative tra gli Associati stessi.

ART. 22 – TESORIERE della SEZIONE TERRITORIALE

22.1 – Il Tesoriere della Sezione Territoriale viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale tra i suoi componenti.

22.2 – Il Tesoriere della Sezione Territoriale ha la funzione di mantenere i contatti con gli Associati, a fini amministrativi e contabili.

22.3 – Il Tesoriere della Sezione Territoriale predispone annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario riferito sia all’attività istituzionale, che a quella commerciale eventualmente esercitata, e potrà avvalersi dell’opera di collaboratori tecnici indicati dal Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale e pagati dalla Sezione Territoriale.

22.4 – La carica di Tesoriere della Sezione Territoriale è gratuita.

ART. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO della SEZIONE TERRITORIALE

23.1 – Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale è organo deliberativo e si compone complessivamente da  15 membri.

23.2 – Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale è convocato dal suo Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma ovvero tramite fax o utilizzando le nuove tecnologie telematiche inviati almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

23.3 – Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare. Con la stessa lettera potranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. La seconda convocazione può anche essere fissata per lo stesso giorno della prima, purché ad un intervallo non inferiore ad un’ora.

23.4 – In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti.

23.5 – Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

23.6 – Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a cinque.

23.7 – Le delibere sono valide, tanto in prima, che in seconda convocazione, se sono prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all’adunanza. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all’ordine.

23.8 – Le adunanze del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale sono presiedute dal suo Presidente, il quale procede alla nomina di un segretario, che può essere anche persona estranea all’associazione e che, in tal caso, non ha diritto di voto. Ciascun associato ha diritto, a richiesta, ad avere copia del verbale di dette adunanze.

23.9 – Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale sceglie gli indirizzi in fatto di programmazione dell’attività della Sezione Territoriale;

23.10 – Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale ha, inoltre, le seguenti facoltà ed attribuzioni: – assiste il suo Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria della Sezione Territoriale; – esamina il rendiconto annuale economico e finanziario predisposto dal Tesoriere della Sezione Territoriale e la relazione del Presidente della Sezione Territoriale al fine di sottoporre detti documenti all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti della Sezione Territoriale;  – esamina ed approva le domande di ammissione all’Associazione delle singoli Associandi; – nomina i componenti dei Dipartimenti della Sezione Territoriale, che, di volta in volta, saranno istituiti per l’analisi delle problematiche attinenti l’attività della Sezione Territoriale;   – delibera la nomina di Vice – Presidenti con deleghe speciali e temporanee;

23.11 – Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese, nonché tutte le volte che il suo Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno uno dei suoi componenti.

23.12 – I verbali dovranno essere firmati dal Presidente della Sezione Territoriale e dal Segretario della Sezione Territoriale o da chi li sostituisce.

23.13 – La mancata presenza per due sedute consecutive senza motivata preventiva giustificazione, comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale.

ART. 24 – ASSEMBLEA della SEZIONE TERRITORIALE

24.1 – L’Assemblea della Sezione Territoriale è organo sovrano della  Sezione Territoriale e rappresenta gli iscritti. Gli associati ordinari od onorari acquisiscono il  diritto di voto, decorsi quattro mesi dall’accoglimento della sua domanda di ammissione all’associazione da parte del Consiglio Direttivo della sezione Territoriale.

L’associato ha diritto ad un solo voto.

24.2 – L’intervento in assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro associato. La stessa persona non può rappresentare più di tre associati.

24.3 – Alle assemblee intervengono di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.

24.4 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione Territoriale. In caso di sua assenza o di impedimento, dal Segretario della Sezione Territoriale e in mancanza di quest’ultimo, provvede alla nomina l’Assemblea della Sezione Territoriale stessa.

24.5 – Le funzioni di segretario dell’assemblea possono essere assunte su designazione del Presidente dell’Assemblea anche da persona estranea alla  Sezione Territoriale che in tal caso non ha diritto di voto.

24.6 – Delle adunanze dell’assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente della Sezione Territoriale e dal Segretario della Sezione Territoriale.

24.7   – L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

24.8 – L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l’intervento della metà più uno degli iscritti e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti iscritti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

24.9 – L’Assemblea ordinaria elegge, ogni biennio, i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale, delibera sulle questioni attinenti l’approvazione del rendiconto annuale e sulle altre questioni ad essa sottoposte.

24.10 – E’ fatto divieto assoluto di deliberare la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione siano imposte dalla Legge.

24.11 – L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l’intervento del 60% degli iscritti e del 20% in seconda convocazione.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti iscritti, che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

24.12 – L’Assemblea ordinaria è convocata, nella sede, che sarà di volta in volta indicata nell’avviso, che deve essere spedito, a cura del Presidente della Sezione Territoriale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. L’avviso, oltre all’ordine del giorno, dovrà contenere il luogo, il giorno e l’ora tanto della prima, quanto della seconda convocazione, che potrà essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione, purché con almeno un’ora di intervallo.

24.13 – L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione Territoriale, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto di esercizio ed ogni biennio per l’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale.

24.14 – Le deliberazioni dell’Assemblea della Sezione Territoriale sono a disposizione degli associati, mediante trascrizione sull’apposito registro, e ciascuno associato ha diritto, a richiesta, ad averne una copia.

24.15 – L’Assemblea ordinaria potrà essere convocata quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale, ovvero il 20% degli associati ordinari od onorari.

TITOLO QUINTO

ART. 25 – PATRIMONIO-AMMINISTRAZIONE

25.1 – I mezzi a disposizione dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative, deliberate ogni anno dal Consiglio Direttivo e da versarsi entro il 31 marzo di ciascun anno solare, nonché dagli altri contributi individuali e/o volontari degli iscritti e dai proventi derivanti dalle attività dell’Associazione.

25.2 – Le quote associative vengono destinate a soddisfare i fabbisogni della gestione dell’Associazione.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO

26.1 – In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo in carica determinerà le modalità della liquidazione ed i poteri del o dei liquidatori.

26.2 – In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le attività sociali, che eventualmente rimarranno dopo l’estinzione dei debiti, dovranno essere devolute ad uno o più associazioni o enti con scopi similari od attinenti o ai fini di pubblica utilità, a meno di diversa destinazione imposta per Legge.

                                                                                            TITOLO SESTO

ART. 27 – FONTI NORMATIVE

27.1 – Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile sulle associazioni.

ART. 28 – ESERCIZIO FINANZIARIO

28.1 – L’esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 – Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2000.

  
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