MEDIAZIONE FAMILIARE: UN ESEMPIO DI

IUS CONTRA LEX

 

di Federica Rampini e Irene Campana*

 

Quando si parla di mediazione familiare ci si riferisce ad un percorso specifico, strutturato in incontri, caratterizzato dalla concatenazione di fasi, rivolte tutte al perseguimento di un obiettivo comune: consentire la riapertura dei canali comunicativi tra i membri della coppia in crisi che, a causa di dinamiche ormai cristallizzate, sono interrotti da tempo e che spesso sfociano in dolorose separazioni, in particolare per la prole.

 Che la separazione della coppia coniugale attivi nei figli un corrispondente, profondo momento di crisi e di rielaborazione personale è ormai ampiamente riconosciuto. Questa crisi però, come la separazione in sé, non è necessariamente fonte di patologia. Ciò che realmente crea difficoltà nei figli è la qualità del rapporto genitoriale da sempre disturbato e disturbante in quelle coppie che, a distanza di anni, attuano una separazione conflittuale. I figli di tali genitori sono portatori di un antico disagio psichico che nasce dall’incapacità di quest’ultimi di offrire alla prole uno spazio d’ascolto effettivo.

La mediazione familiare, dunque, si concretizza nella sottoscrizione di accordi riguardanti la gestione familiare, l’affidamento dei figli e della casa familiare, un eventuale assegno di mantenimento nonché nella programmazione degli incontri tra figlio e genitore non affidatario, evitando così “torturanti” lacerazione sia del rapporto di coppia che di quello genitoriale.

Non vi è dubbio che in Italia siamo in presenza di una profonda trasformazione della realtà familiare. Maggiore benessere, la consapevolezza che “la facoltà di scelta” costituisce un irrinunciabile diritto di ciascun individuo, una condizione femminile non più ancorata alla maternità ed al lavoro in casa, spiegano la peculiarità dell' attuale scenario sociale. Scenario caratterizzato dal calo della natalità e dalla presenza massiccia delle donne nel mondo del lavoro. L’ impatto di tutto ciò sulle famiglie si traduce in una realtà contrassegnata da nuclei sempre più piccoli e con equilibri relazionali più precari, con conflittualità connessa con i rapporti di coppia. Ed è proprio per questo che le famiglie affrontano sempre più spesso esperienze di separazione, dovendo apprendere nuove norme di convivenza, saperi e competenze non trasmessi dalle passate generazioni.

Oggi in Italia il 25% delle separazioni avviene dopo solo 3 anni di matrimonio mentre in passato la separazione avveniva dopo 14 anni. Il momento in cui la conflittualità coniugale raggiunge i livelli più elevati, coincide spesso con la decisione di separarsi. In questa delicata fase, generalmente i coniugi ricorrono ad avvocati ed all’autorità giudiziaria per la risoluzione dei conflitti; questa è la prassi più in uso in Italia ed è  necessario evidenziare l’ inidoneità del nostro ordinamento giuridico a fornire mezzi adeguati per la risoluzione delle controversie familiari.

Un’ autorevole corrente di pensiero sostiene “l’irruzione, faticosa e stentata, del diritto nel dominio finora incontrastato della legge. Ius contra lex: il diritto profondo alimentato dalle relazioni sociali, in cui ognuno di noi è inserito (familiarmente, professionalmente, politicamente ecc.), contro la legge pubblica mutevole nel tempo e negli ultimi tempi soggetta a mutamenti di legislatura. […] Ma questa << resa delle autorità sociali alla legge>> rispecchia anche una visione conflittuale dei rapporti che saranno decisi alla fine con un vincitore e un vinto ma senza creare le condizioni per una ripresa dello scambio di esperienze, per un confronto tra offensore e vittima. […] A recupero del diritto sulla legge serve una tecnica processuale diversa da quella meramente conflittuale come appunto la mediazione”[1].

Questa nasce e si sviluppa dal basso, nei quartieri popolari delle grandi città come Lione, Parigi, San Francisco, Montréal, come mediazione sociale per affrontare i conflitti di quartiere, di caseggiato, i conflitti inter-razziali per poi allargarsi alla mediazione penale per la riparazione del danno e del sopruso senza l’intervento del giudice, alla mediazione scolastica per educare i bambini alla composizione delle dispute, alla mediazione familiare per aiutare le coppie ad una separazione dignitosa, alla mediazione ambientale per favorire un corretto rapporto fra esigenze industriali e tutela dell’ambiente.

E’ la ricerca a strutturare una relazione d’aiuto finalizzata al dialogo tra le parti, che decreta il successo della mediazione a livello internazionale e attira l’attenzione del mondo della giustizia e della salute: la mediazione apre o meglio ri-apre il campo della possibilità di comunicare e dell’inter-comprensione. Tra gli ambiti di applicazione della mediazione quella che nell’ultimo trentennio ha trovato consensi maggiori è la mediazione familiare.

La parola “mediazione” rimanda ad un’azione/intervento d’interposizione fra le parti, che non offre e garantisce alcun potere decisionale, se non la propria neutralità per favorire la composizione del conflitto. Quella della mediazione è un’attività centrata sul compito per la ripresa di una comunicazione positiva fra genitori che contemporaneamente “lavora” sulla loro relazione di coppia genitoriale, bonificandola da immagini reciproche troppo distruttive.  

Questo strumento è un percorso strutturato in fasi e tempi specifici, con obiettivi definiti dai genitori, ma si configura anche come un “rito di passaggio” che, simbolicamente, permette alla coppia di riconoscere, contenere ed elaborare il lutto della separazione. Tale pratica consente, attraverso la negoziazione, di comporre il conflitto, trovando accordi fra le parti e appianando i violenti contrasti nella gestione della genitorialità.

 Il lavoro della mediazione si muove lungo un continuum tra razionalità ed affettività, tra raggiungimento di un compito ed espressione dei sentimenti, tra narrazione soggettiva dei genitori e sapere formalizzato dell’operatore.  

Al processo di mediazione sono riconducibili vari compiti: attuare il divorzio psichico, elaborando il fallimento coniugale; ridefinire i confini coniugali e familiari; garantire all’altro l’accesso simbolico e materiale della funzione genitoriale; infine consentire l’accesso alla storia di entrambe le famiglie di origine. Obiettivo indiretto, invece è rappresentato dallo sviluppo della capacità di ascolto e di tolleranza dell’indecisione per accedere creativamente a risorse personali o del gruppo familiare latenti.

La Mediazione nasce come intervento di matrice sistemica volto, in altre parole, a favorire le potenzialità evolutive della crisi e del conflitto a vantaggio non solo della coppia ma dell’intero sistema familiare.

L’impostazione sistemica si sostanzia in un percorso predefinito nelle sue fasi e nell’intervento di numerose regole da rispettare.

Il mediatore interviene esclusivamente con funzione-guida in tale delicato e complesso percorso di ristrutturazione della famiglia; sono, infatti, le parti a proporre tutte le possibili risoluzioni della situazione conflittuale.

Il mediatore ha certamente una funzione cardine nella gestione dell’intero processo, attraverso la sollecitazione della comunicazione e la chiarificazione dei bisogni  richieste degli interessati e la focalizzazione dei motivi di preoccupazione e degli eventuali problemi (affidamento dei figli, mantenimento dei figli e del coniuge, divisione delle proprietà coniugali etc.).

Proprio quest’ultimo aspetto caratterizza l’istituto di mediazione familiare come strumento nuovo a disposizione della famiglia: nei procedimenti di separazione o divorzio, ogni componente della coppia può delegare la tutela dei propri interessi ad un avvocato il quale, nella maggior parte dei casi si trova immischiato in dinamiche e conflitti che riguardano la sfera più intima e personale dei propri assistiti. In concreto, i procuratori delle parti svolgono il proprio ruolo nella dimensione a loro familiare ossia quella processuale dove dominante non è la comunicazione fra le parti bensì la “lite”. Il mediatore, al contrario, nell’espletamento del proprio ruolo professionale si trova a svolgere funzione di “facilitatore” della comunicazione tra i membri della coppia, tra due genitori, tra genitori e figli etc. a seconda dei singoli casi.

 

 

 

Prescindendo da qualunque valutazione di natura etica e morale, in un tale momento storico in cui dominante è la filosofia del conflitto, non può non esser rilevata la natura di novità della mediazione familiare: la sua diffusione, nonostante (ad oggi) il mancato riconoscimento legislativo e la sua connotazione stragiudiziale, da voce ad una forte esigenza della comunità, quella di tornare a parlarsi al suo interno, di tornare a comunicare.

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di Irene Campana e Federica Rampini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIAZIONE FAMILIARE: UN ESEMPIO DI

IUS CONTRA LEX

 

di Federica Rampini e Irene Campana*

 

 

Nel numero precedente si è parlato di Mediazione Familiare, cercando di delineare le sue caratteristiche di istituto stragiudiziale, nuova risorsa per la risoluzione dei conflitti e per la ripresa della comunicazione a disposizione delle famiglie in crisi.

Tale strumento, pur rappresentando una risorsa nuova per le famiglie italiane, è un istituto consolidato negli ordinamenti dei paesi dell’Unione Europea. In essi, la mediazione familiare è operativa da tempo: per esempio, in Gran Bretagna già dal 1996 vige Family Law Act, che prevede un percorso di mediazione per le coppie in via di separazione; in Francia  la Legge 95-125 dell’8 febbraio 1995 introduce la mediazione come una delle modalità con cui risolvere i conflitti, alla quale il giudice per gli affari familiari può ricorrere, sospendendo il procedimento legale; in Belgio lo sviluppo di tale pratica, come modello  d’aiuto alle famiglie si è sviluppato per lo più come risorsa al di fuori dai tribunali. In Italia, invece, ha subito un’evoluzione che solo da poco l’ ha portata all’attenzione del Legislatore.

Significativa in proposito la recente Raccomandazione del Consiglio d’ Europa del 21 gennaio 1998 in cui “considerato il bisogno di garantire la tutela dell’interesse superiore del fanciullo e del suo benessere, così come previsto dagli strumenti internazionali” s’invitano gli Stati membri “ad introdurre o a promuovere la mediazione familiare o, dove necessario, potenziare l’opera di mediazione familiare già esistente” e ad “adottare o rafforzare le misure considerate necessarie con riguardo all’applicazione dei seguenti principi per la soluzione delle dispute familiari”.

Fin’ora l’inserimento della mediazione familiare come strumento di aiuto alle famiglie si è verificato solo in un contesto regionale o provinciale, grazie all’adoperarsi di enti locali ed istituti professionali particolarmente sensibili alle problematiche dei nuclei familiari.

Nonostante la mediazione familiare non sia ancora codificata, una legge dello Stato importantissima, la 285/97 che ha per oggetto la promozione dei diritti per l’ infanzia e l’ adolescenza per prevenire il disagio dei minori, prevede che i Comuni possano istituire dei Centri per le famiglie, ove si pratichi la mediazione familiare continuando ad omettere sia una definizione di mediazione sia del mediatore.

Un’ altra legge, la n.154 del 4.4.2001 con l’ art. 8 ha esteso la mediazione familiare anche alle controversie di separazione e divorzio, ma il quadro giudiziario non appare nitido.

Il nostro Parlamento però ha finalmente intrapreso il percorso segnato dall’ordinamento dell’Unione: attualmente è in discussione alle Camere il progetto di legge in materia di affidamento condiviso dei figli che prevede alcune modifiche al codice civile nonché introduzione di articoli nuovi tra cui un articolo 709-bis che, se approvato, codificherebbe la mediazione familiare.

Si disquisisce molto sulla natura dell’istituto: giudiziale o stragiudiziale; nel primo caso verrebbe collocato in una fase già avanzata della separazione mentre nel secondo rimarrebbe al di fuori dal procedimento giudiziale, rappresentando solamente una risorsa a disposizione della coppia in crisi.

Comunque si concludano i lavori parlamentari in merito alla mediazione familiare, un risultato importante è stato conseguito: il diritto (“ius”) ha fatto la sua irruzione nel dominio, di recente troppo incontrastato, della legge (“lex”).

 

 

di Irene Campana e Federica Rampini

 



* Entrambe Mediatrici Familiari (qualifica regionale ai sensi della Determinazione n°613 del 01.08.2004) del CE.A.F. - Centro di Consulenza e Assistenza alla Famiglia -.

[1] Nicola Colaianni, Professore del Dipartimento del Diritto Pubblico dell’Università di Bari.

* Entrambe Mediatrici Familiari (qualifica regionale ai sensi della Determinazione n°613 del 01.08.2004) del CE.A.F. - Centro di Consulenza e Assistenza alla Famiglia -.