MEDIAZIONE FAMILIARE: UN ESEMPIO DI
“IUS CONTRA LEX ”
di
Federica Rampini e Irene Campana*
Quando
si parla di mediazione familiare ci si riferisce ad un
percorso specifico, strutturato in incontri, caratterizzato dalla
concatenazione di fasi, rivolte tutte al perseguimento di un obiettivo comune:
consentire la riapertura dei canali comunicativi tra i membri della coppia in
crisi che, a causa di dinamiche ormai cristallizzate, sono interrotti da tempo
e che spesso sfociano in dolorose separazioni, in particolare per la prole.
Che la separazione della coppia coniugale
attivi nei figli un corrispondente, profondo momento di crisi e di
rielaborazione personale è ormai ampiamente riconosciuto. Questa crisi però,
come la separazione in sé, non è necessariamente fonte di patologia. Ciò che
realmente crea difficoltà nei figli è la qualità del rapporto genitoriale da
sempre disturbato e disturbante in quelle coppie che, a distanza di anni,
attuano una separazione conflittuale. I figli di tali genitori sono portatori
di un antico disagio psichico che nasce dall’incapacità di quest’ultimi di
offrire alla prole uno spazio d’ascolto effettivo.
La
mediazione familiare, dunque, si concretizza nella sottoscrizione di accordi
riguardanti la gestione familiare, l’affidamento dei figli e della casa
familiare, un eventuale assegno di mantenimento nonché nella programmazione
degli incontri tra figlio e genitore non affidatario, evitando così
“torturanti” lacerazione sia del rapporto di coppia che di quello genitoriale.
Non
vi è dubbio che in Italia siamo in presenza di una profonda trasformazione
della realtà familiare. Maggiore benessere, la consapevolezza che “la facoltà
di scelta” costituisce un irrinunciabile diritto di ciascun individuo, una
condizione femminile non più ancorata alla maternità ed al lavoro in casa,
spiegano la peculiarità dell' attuale scenario sociale. Scenario caratterizzato
dal calo della natalità e dalla presenza massiccia delle donne nel mondo del
lavoro. L’ impatto di tutto ciò sulle famiglie si traduce in una realtà
contrassegnata da nuclei sempre più piccoli e con equilibri relazionali più
precari, con conflittualità connessa con i rapporti di coppia. Ed è proprio per
questo che le famiglie affrontano sempre più spesso esperienze di separazione,
dovendo apprendere nuove norme di convivenza, saperi e competenze non trasmessi
dalle passate generazioni.
Oggi in Italia
il 25% delle separazioni avviene dopo solo 3 anni di matrimonio mentre in
passato la separazione avveniva dopo 14 anni. Il momento in cui la
conflittualità coniugale raggiunge i livelli più elevati, coincide spesso con
la decisione di separarsi. In questa delicata fase, generalmente i coniugi
ricorrono ad avvocati ed all’autorità giudiziaria per la risoluzione dei
conflitti; questa è la prassi più in uso in Italia ed è necessario evidenziare l’ inidoneità del
nostro ordinamento giuridico a fornire mezzi adeguati per la risoluzione delle
controversie familiari.
Un’ autorevole
corrente di pensiero sostiene “l’irruzione,
faticosa e stentata, del diritto nel dominio finora incontrastato della legge.
Ius contra lex: il diritto profondo alimentato dalle relazioni sociali, in cui
ognuno di noi è inserito (familiarmente, professionalmente, politicamente
ecc.), contro la legge pubblica mutevole nel tempo e negli ultimi tempi
soggetta a mutamenti di legislatura. […] Ma questa << resa delle autorità
sociali alla legge>> rispecchia anche una visione conflittuale dei
rapporti che saranno decisi alla fine con un vincitore e un vinto ma senza creare
le condizioni per una ripresa dello scambio di esperienze, per un confronto tra
offensore e vittima. […] A recupero del diritto sulla legge serve una tecnica
processuale diversa da quella meramente conflittuale come appunto la mediazione”[1].
Questa nasce e
si sviluppa dal basso, nei quartieri popolari delle grandi città come Lione,
Parigi, San Francisco, Montréal, come mediazione sociale per affrontare i
conflitti di quartiere, di caseggiato, i conflitti inter-razziali per poi
allargarsi alla mediazione penale per la riparazione del danno e del sopruso
senza l’intervento del giudice, alla mediazione scolastica per educare i
bambini alla composizione delle dispute, alla mediazione familiare per aiutare
le coppie ad una separazione dignitosa, alla mediazione ambientale per favorire
un corretto rapporto fra esigenze industriali e tutela dell’ambiente.
E’ la ricerca a
strutturare una relazione d’aiuto finalizzata al dialogo tra le parti, che
decreta il successo della mediazione a livello internazionale e attira l’attenzione
del mondo della giustizia e della salute: la mediazione apre o meglio ri-apre
il campo della possibilità di comunicare e dell’inter-comprensione. Tra gli
ambiti di applicazione della mediazione quella che nell’ultimo trentennio ha
trovato consensi maggiori è la mediazione familiare.
La parola
“mediazione” rimanda ad un’azione/intervento d’interposizione fra le parti, che
non offre e garantisce alcun potere decisionale, se non la propria neutralità
per favorire la composizione del conflitto. Quella della mediazione è
un’attività centrata sul compito per la ripresa di una comunicazione positiva
fra genitori che contemporaneamente “lavora” sulla loro relazione di coppia
genitoriale, bonificandola da immagini reciproche troppo distruttive.
Questo
strumento è un percorso strutturato in fasi e tempi specifici, con obiettivi
definiti dai genitori, ma si configura anche come un “rito di passaggio” che,
simbolicamente, permette alla coppia di riconoscere, contenere ed elaborare il
lutto della separazione. Tale pratica consente, attraverso la negoziazione, di
comporre il conflitto, trovando accordi fra le parti e appianando i violenti
contrasti nella gestione della genitorialità.
Il lavoro della mediazione si muove lungo un continuum tra razionalità ed affettività,
tra raggiungimento di un compito ed espressione dei sentimenti, tra narrazione
soggettiva dei genitori e sapere formalizzato dell’operatore.
Al
processo di mediazione sono riconducibili vari compiti: attuare il divorzio
psichico, elaborando il fallimento coniugale; ridefinire i confini coniugali e
familiari; garantire all’altro l’accesso simbolico e materiale della funzione
genitoriale; infine consentire l’accesso alla storia di entrambe le famiglie di
origine. Obiettivo
indiretto, invece è rappresentato dallo sviluppo della capacità di ascolto e di
tolleranza dell’indecisione per accedere creativamente a risorse personali o
del gruppo familiare latenti.
La Mediazione
nasce come intervento di matrice sistemica volto, in altre parole, a favorire
le potenzialità evolutive della crisi e del conflitto a vantaggio non solo
della coppia ma dell’intero sistema familiare.
L’impostazione
sistemica si sostanzia in un percorso predefinito nelle sue fasi e
nell’intervento di numerose regole da rispettare.
Il mediatore interviene esclusivamente con funzione-guida in tale delicato e complesso percorso di ristrutturazione della famiglia; sono, infatti, le parti a proporre tutte le possibili risoluzioni della situazione conflittuale.
Il
mediatore ha certamente una funzione cardine nella gestione dell’intero
processo, attraverso la sollecitazione della comunicazione e la chiarificazione
dei bisogni richieste degli interessati
e la focalizzazione dei motivi di preoccupazione e degli eventuali problemi
(affidamento dei figli, mantenimento dei figli e del coniuge, divisione delle
proprietà coniugali etc.).
Proprio
quest’ultimo aspetto caratterizza l’istituto di mediazione familiare come
strumento nuovo a disposizione della famiglia: nei procedimenti di separazione
o divorzio, ogni componente della coppia può delegare la tutela dei propri
interessi ad un avvocato il quale, nella maggior parte dei casi si trova
immischiato in dinamiche e conflitti che riguardano la sfera più intima e
personale dei propri assistiti. In concreto, i procuratori delle parti svolgono
il proprio ruolo nella dimensione a loro familiare ossia quella processuale
dove dominante non è la comunicazione fra le parti bensì la “lite”. Il
mediatore, al contrario, nell’espletamento del proprio ruolo professionale si
trova a svolgere funzione di “facilitatore” della comunicazione tra i membri
della coppia, tra due genitori, tra genitori e figli etc. a seconda dei singoli
casi.
Prescindendo
da qualunque valutazione di natura etica e morale, in un tale momento storico
in cui dominante è la filosofia del conflitto, non può non esser rilevata la
natura di novità della mediazione familiare: la sua diffusione, nonostante (ad
oggi) il mancato riconoscimento legislativo e la sua connotazione
stragiudiziale, da voce ad una forte esigenza della comunità, quella di tornare
a parlarsi al suo interno, di tornare a comunicare.
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segue
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di Irene Campana e Federica Rampini
MEDIAZIONE FAMILIARE: UN ESEMPIO DI
“IUS CONTRA LEX ”
di
Federica Rampini e Irene Campana*
Nel numero
precedente si è parlato di Mediazione Familiare, cercando di delineare le sue
caratteristiche di istituto stragiudiziale, nuova risorsa per la risoluzione
dei conflitti e per la ripresa della comunicazione a disposizione delle famiglie
in crisi.
Tale strumento,
pur rappresentando una risorsa nuova per le famiglie italiane, è un istituto
consolidato negli ordinamenti dei paesi dell’Unione Europea. In essi, la
mediazione familiare è operativa da tempo: per esempio, in Gran Bretagna già
dal 1996 vige Family Law Act, che
prevede un percorso di mediazione per le coppie in via di separazione; in
Francia la Legge 95-125 dell’8 febbraio
1995 introduce la mediazione come una delle modalità con cui risolvere i
conflitti, alla quale il giudice per gli affari familiari può ricorrere,
sospendendo il procedimento legale; in Belgio lo sviluppo di tale pratica, come
modello d’aiuto alle famiglie si è
sviluppato per lo più come risorsa al di fuori dai tribunali. In Italia,
invece, ha subito un’evoluzione che solo da poco l’ ha portata all’attenzione
del Legislatore.
Significativa
in proposito la recente Raccomandazione del Consiglio d’ Europa del 21
gennaio 1998 in cui “considerato il
bisogno di garantire la tutela dell’interesse superiore del fanciullo e del suo
benessere, così come previsto dagli strumenti internazionali” s’invitano
gli Stati membri “ad introdurre o a
promuovere la mediazione familiare o, dove necessario, potenziare l’opera di
mediazione familiare già esistente” e ad “adottare o rafforzare le misure considerate necessarie con riguardo
all’applicazione dei seguenti principi per la soluzione delle dispute
familiari”.
Fin’ora
l’inserimento della mediazione familiare come strumento di aiuto alle famiglie
si è verificato solo in un contesto regionale o provinciale, grazie
all’adoperarsi di enti locali ed istituti professionali particolarmente
sensibili alle problematiche dei nuclei familiari.
Nonostante
la mediazione familiare non sia ancora codificata, una legge dello Stato
importantissima, la 285/97 che ha per oggetto la promozione dei diritti per l’
infanzia e l’ adolescenza per prevenire il disagio dei minori, prevede che i
Comuni possano istituire dei Centri per le famiglie, ove si pratichi la
mediazione familiare continuando ad omettere sia una definizione di mediazione
sia del mediatore.
Un’
altra legge, la n.154 del 4.4.2001 con l’ art. 8 ha esteso la mediazione
familiare anche alle controversie di separazione e divorzio, ma il quadro
giudiziario non appare nitido.
Il nostro Parlamento
però ha finalmente intrapreso il percorso segnato dall’ordinamento dell’Unione:
attualmente è in discussione alle Camere il progetto di legge in materia di
affidamento condiviso dei figli che prevede alcune modifiche al codice
civile nonché introduzione di articoli nuovi tra cui un articolo 709-bis
che, se approvato, codificherebbe la mediazione familiare.
Si disquisisce
molto sulla natura dell’istituto: giudiziale o stragiudiziale; nel primo caso
verrebbe collocato in una fase già avanzata della separazione mentre nel
secondo rimarrebbe al di fuori dal procedimento giudiziale, rappresentando
solamente una risorsa a disposizione della coppia in crisi.
Comunque si
concludano i lavori parlamentari in merito alla mediazione familiare, un
risultato importante è stato conseguito: il diritto (“ius”) ha
fatto la sua irruzione nel dominio, di recente troppo incontrastato, della legge
(“lex”).
di Irene Campana e Federica Rampini
* Entrambe Mediatrici Familiari (qualifica regionale ai sensi della Determinazione n°613 del 01.08.2004) del CE.A.F. - Centro di Consulenza e Assistenza alla Famiglia -.
[1] Nicola Colaianni, Professore del Dipartimento del Diritto Pubblico dell’Università di Bari.
* Entrambe Mediatrici Familiari (qualifica regionale ai sensi della Determinazione n°613 del 01.08.2004) del CE.A.F. - Centro di Consulenza e Assistenza alla Famiglia -.