RELAZIONE DELL’AVV. ANTONIO RIZZO
AL CONVEGNO “DONNA, EUROPA E PARI OPPORTUNITA’”
Il tema del Convegno è “Donna, Europa e pari opportunità”;
l’Europa vi ha un espresso richiamo perché gran parte dei provvedimenti
legislativi inerenti la materia delle pari opportunità è di origine
comunitaria.
Lo scopo che si è
prefissato l’Associazione Avvocati per l’Europa, che io presiedo, è quello di
agevolare l’inserimento degli Avvocati nell’ambito della Comunità Europea,
promuovendone la formazione professionale e la conoscenza della normativa
europea; per questo motivo, anche a costo di andare fuori tema, ritengo sia
opportuno, anzi necessario, un approfondimento delle singole fonti del diritto
comunitario, approfondimento che, data la scarsità di tempo, sarà purtroppo
trattato in termini molto sommari.
Le fonti di 1° grado
del diritto comunitario, aventi rango costituzionale, sono i Trattati, che vengono deliberati e
sottoscritti da tutti gli Stati membri della Comunità Europea.
I Trattati costituiscono limitazioni della sovranità
nazionale; per questo motivo non hanno immediata efficacia negli Stati
membri, e sono necessarie a tal fine specifiche Leggi di esecuzione, c.d. Leggi
di ratifica.
I Trattati costitutivi sono tre; quello che interessa ai
fini odierni è il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (poi
Comunità Europea ed ora Unione Europea), che è stato in più riprese modificato,
e da ultimo con il Trattato di Amsterdam
del 1997, in vigore in Italia dall’1/5/99, che rappresenta un significativo
passo in avanti nel riconoscimento dei diritti della donna: nel suo preambolo,
infatti, include i diritti della donna tra quelli sociali fondamentali
dell’Unione Europea, negli articoli 2 e 3 promuove la parità tra uomini e
donne, indicando addirittura tale parità come missione della Comunità,
nell’articolo 13 impegna gli Stati membri a combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, nell’articolo 141 amplia la dizione contenuta nel precedente
trattato di Maastricht in ordine alla parità di retribuzione tra uomini e donne
per uno stesso lavoro, stabilendo tale parità anche per un lavoro di pari
valore, ed inoltre invita gli Stati membri all’adozione di azioni positive tese
a facilitare l’esercizio di attività professionali da parte delle donne.
Le altri fonti comunitarie, cosiddette di 2° grado, possono essere vincolanti
e non vincolanti, e traggono origine dalla continua attività legislativa della
Comunità europea ad opera della Commissione, del Consiglio e del Parlamento.
Le fonti di 2° grado vincolanti sono i Regolamenti,
le Decisioni e le Direttive; tra queste, le più importanti sono i Regolamenti, che sono provvedimenti
normativi di portata generale ad efficacia vincolante per gli Stati membri,
obbligatori in tutti i loro elementi.
Il Regolamento non necessita di legge interna di recepimento perché è direttamente applicabile negli Stati membri in forza dell’art. 249 del Trattato e della successiva legge di esecuzione che lo ha reso efficace, ed è generatore di diritti soggettivi immediatamente operativi nella sfera giuridica dei singoli destinatari.
Tutti i Regolamenti richiamano tra i principi
generali quello della parità tra uomini e donne, e molti contengono norme
inerenti le pari opportunità: tra i tanti, il Regolamento n. 1784 del luglio
1999, sul Fondo sociale europeo, che tiene conto dell'iniziativa
comunitaria per la lotta alla discriminazione ed alle disparità di ogni tipo in
relazione al mercato del lavoro.
Vi sono poi le Decisioni,
anch’esse direttamente applicabili in Italia senza necessità di Legge di
ratifica, che sono atti obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente
applicabili per tutti i destinatari da esse designati (persone fisiche o Stati
membri).
Tra
le Decisioni riguardanti le pari opportunità, ricordo le due del Consiglio
rispettivamente del 1995 e del 2000 in merito ad un programma d’azione
comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini,
e quella del 2000 riguardante l’equilibrio dei sessi in seno ai Comitati ed ai
Gruppi di esperti comunitari.
Vi sono infine le Direttive, che sono l’indirizzo
comunitario vincolante per gli Stati membri cui sono rivolte. Al contrario dei
Regolamenti e delle Decisioni, le Direttive necessitano di adattamento per
produrre effetti nell’ambito interno: esse devono essere infatti recepite entro
un determinato termine indicato nel testo (di solito, due anni dalla
pubblicazione), trasponendone il contenuto in una legge statale.
Ricordo
che sono molte le Direttive riguardanti la materia delle pari opportunità, divenute
poi Legge dello Stato Italiano; tra le altre:
-quelle
fondamentali del 1976 e del 1978,
sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale ed in materia di sicurezza
sociale;
-quelle
del 1986 sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano
un’attività autonoma e nel settore dei regimi professionali e di previdenza;
-quella
del 1992, sulla sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere
o in periodo di allattamento;
-quelle
del 1996 e del 1997, sul congedo parentale, base della recente Legge statale n.
53/2000;
-quella
del 1997, sull’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso;
-quella
del 2000, contenente un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro.
Può
capitare che uno Stato membro non adegui nel termine il proprio ordinamento
interno alle disposizioni contenute nella Direttiva; in questo caso, dopo una
serie di inviti formali andati inevasi, può subire una condanna per non aver
provveduto. Ciò è accaduto all’Italia per quanto riguarda il lavoro notturno
delle lavoratrici. L’articolo 5 della Legge 903/77 disponeva il divieto al
lavoro notturno per le lavoratrici delle aziende manifatturiere. Detta norma
violava però le disposizioni comunitarie relative alla parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di accesso e condizione di lavoro: l’articolo 5
n. 1 della Direttiva n. 207 del 1976 vieta, infatti, qualsiasi differenziazione
delle condizioni di lavoro basate sul sesso, ed impone agli Stati membri di
rimuovere le norme interne contrarie al principio di parità. Dopo una serie di
inviti formali, ricevuti ad iniziare dal 1994, l’Italia è stata condannata
dalla Corte di Giustizia con sentenza del dicembre 1997 per non aver provveduto
ad armonizzare la normativa interna alla Direttiva. Il nostro Paese si è poi
adeguato sia alla Direttiva sia alla sentenza di condanna promulgando la Legge
n. 25/99, e l’articolo che impediva il lavoro notturno alle lavoratrici è stato
abrogato.
Concludo il mio breve intervento rammentando che tra
le fonti di 2° grado non vincolanti
vi sono le Raccomandazioni e gli Inviti, emanati dal Consiglio o dalla
Commissione, che costituiscono indicazioni agli Stati membri ad adeguare i loro
sistemi normativi ad un modello predisposto. Un esempio di invito è stato da me
appena ricordato: la Comunità Europea ha più volte invitato l’Italia ad
adeguarsi alla Direttiva n. 207 del 1976.
Sia
la Commissione sia il Consiglio hanno rivolto in più riprese raccomandazioni ed
inviti agli Stati membri per l’attuazione degli indirizzi e delle politiche
comunitarie in merito alla lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze
di ogni tipo: tra le altre, quella di febbraio 2000 in materia di occupazione e quella di aprile 2000 per ottenere
proposte per l’attuazione del programma d’azione sulla lotta contro la
discriminazione.