RELAZIONE DELL’AVV. ANTONIO RIZZO

 

AL CONVEGNO “DONNA, EUROPA E PARI OPPORTUNITA’”

 

 

 

Il tema del Convegno è “Donna, Europa e pari opportunità”; l’Europa vi ha un espresso richiamo perché gran parte dei provvedimenti legislativi inerenti la materia delle pari opportunità è di origine comunitaria.

 

 Lo scopo che si è prefissato l’Associazione Avvocati per l’Europa, che io presiedo, è quello di agevolare l’inserimento degli Avvocati nell’ambito della Comunità Europea, promuovendone la formazione professionale e la conoscenza della normativa europea; per questo motivo, anche a costo di andare fuori tema, ritengo sia opportuno, anzi necessario, un approfondimento delle singole fonti del diritto comunitario, approfondimento che, data la scarsità di tempo, sarà purtroppo trattato in termini molto sommari.

 

Le fonti di 1° grado del diritto comunitario, aventi rango costituzionale, sono i Trattati, che vengono deliberati e sottoscritti da tutti gli Stati membri della Comunità Europea.

I Trattati costituiscono limitazioni della sovranità nazionale; per questo motivo non hanno immediata efficacia negli Stati membri, e sono necessarie a tal fine specifiche Leggi di esecuzione, c.d. Leggi di ratifica.

I Trattati costitutivi sono tre; quello che interessa ai fini odierni è il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (poi Comunità Europea ed ora Unione Europea), che è stato in più riprese modificato, e da ultimo con il Trattato di Amsterdam del 1997, in vigore in Italia dall’1/5/99, che rappresenta un significativo passo in avanti nel riconoscimento dei diritti della donna: nel suo preambolo, infatti, include i diritti della donna tra quelli sociali fondamentali dell’Unione Europea, negli articoli 2 e 3 promuove la parità tra uomini e donne, indicando addirittura tale parità come missione della Comunità, nell’articolo 13 impegna gli Stati membri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, nell’articolo 141 amplia la dizione contenuta nel precedente trattato di Maastricht in ordine alla parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro, stabilendo tale parità anche per un lavoro di pari valore, ed inoltre invita gli Stati membri all’adozione di azioni positive tese a facilitare l’esercizio di attività professionali da parte delle donne.

 

Le altri fonti comunitarie, cosiddette di 2° grado, possono essere vincolanti e non vincolanti, e traggono origine dalla continua attività legislativa della Comunità europea ad opera della Commissione, del Consiglio e del Parlamento.

Le fonti di 2° grado vincolanti sono i Regolamenti, le Decisioni e le Direttive; tra queste, le più importanti sono i Regolamenti, che sono provvedimenti normativi di portata generale ad efficacia vincolante per gli Stati membri, obbligatori in tutti i loro elementi.

Il Regolamento non necessita di legge interna di recepimento perché è direttamente applicabile negli Stati membri in forza dell’art. 249 del Trattato e della successiva legge di esecuzione che lo ha reso efficace, ed è generatore di diritti soggettivi immediatamente operativi nella sfera giuridica dei singoli destinatari.

Tutti i Regolamenti richiamano tra i principi generali quello della parità tra uomini e donne, e molti contengono norme inerenti le pari opportunità: tra i tanti, il Regolamento n. 1784 del luglio 1999, sul Fondo sociale europeo, che tiene conto dell'iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione ed alle disparità di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro.

 

Vi sono poi le Decisioni, anch’esse direttamente applicabili in Italia senza necessità di Legge di ratifica, che sono atti obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili per tutti i destinatari da esse designati (persone fisiche o Stati membri).

Tra le Decisioni riguardanti le pari opportunità, ricordo le due del Consiglio rispettivamente del 1995 e del 2000 in merito ad un programma d’azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini, e quella del 2000 riguardante l’equilibrio dei sessi in seno ai Comitati ed ai Gruppi di esperti comunitari.

 

Vi sono infine le Direttive, che sono l’indirizzo comunitario vincolante per gli Stati membri cui sono rivolte. Al contrario dei Regolamenti e delle Decisioni, le Direttive necessitano di adattamento per produrre effetti nell’ambito interno: esse devono essere infatti recepite entro un determinato termine indicato nel testo (di solito, due anni dalla pubblicazione), trasponendone il contenuto in una legge statale.

Ricordo che sono molte le Direttive riguardanti la materia delle pari opportunità, divenute poi Legge dello Stato Italiano; tra le altre:

-quelle fondamentali del 1976 e del 1978, sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale ed in materia di sicurezza sociale;

-quelle del 1986 sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma e nel settore dei regimi professionali e di previdenza;

-quella del 1992, sulla sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

-quelle del 1996 e del 1997, sul congedo parentale, base della recente Legge statale n. 53/2000;

-quella del 1997, sull’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso;

-quella del 2000, contenente un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Può capitare che uno Stato membro non adegui nel termine il proprio ordinamento interno alle disposizioni contenute nella Direttiva; in questo caso, dopo una serie di inviti formali andati inevasi, può subire una condanna per non aver provveduto. Ciò è accaduto all’Italia per quanto riguarda il lavoro notturno delle lavoratrici. L’articolo 5 della Legge 903/77 disponeva il divieto al lavoro notturno per le lavoratrici delle aziende manifatturiere. Detta norma violava però le disposizioni comunitarie relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso e condizione di lavoro: l’articolo 5 n. 1 della Direttiva n. 207 del 1976 vieta, infatti, qualsiasi differenziazione delle condizioni di lavoro basate sul sesso, ed impone agli Stati membri di rimuovere le norme interne contrarie al principio di parità. Dopo una serie di inviti formali, ricevuti ad iniziare dal 1994, l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia con sentenza del dicembre 1997 per non aver provveduto ad armonizzare la normativa interna alla Direttiva. Il nostro Paese si è poi adeguato sia alla Direttiva sia alla sentenza di condanna promulgando la Legge n. 25/99, e l’articolo che impediva il lavoro notturno alle lavoratrici è stato abrogato.

 

Concludo il mio breve intervento rammentando che tra le fonti di 2° grado non vincolanti vi sono le Raccomandazioni e gli Inviti, emanati dal Consiglio o dalla Commissione, che costituiscono indicazioni agli Stati membri ad adeguare i loro sistemi normativi ad un modello predisposto. Un esempio di invito è stato da me appena ricordato: la Comunità Europea ha più volte invitato l’Italia ad adeguarsi alla Direttiva n. 207 del 1976.

Sia la Commissione sia il Consiglio hanno rivolto in più riprese raccomandazioni ed inviti agli Stati membri per l’attuazione degli indirizzi e delle politiche comunitarie in merito alla lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze di ogni tipo: tra le altre, quella di febbraio 2000  in materia di occupazione e quella di aprile 2000 per ottenere proposte per l’attuazione del programma d’azione sulla lotta contro la discriminazione.