Appunti sulla natura giuridica
degli slots aeroportuali
Federico Bianca
Sommario: 1. Il Regolamento n. 95/93 del Consiglio nell'ambito
del più ampio quadro normativo comunitario dedicato al trasporto aereo. - 1.1)
Brevi cenni sulla liberalizzazione controllata dei servizi di trasporto aereo
attuata con i regolamenti comunitari costituenti il c.d. terzo pacchetto. -
1.2) La necessità di intervenire normativamente per assicurare parità di
condizioni di accesso agli aeroporti condizionati - 1.3) La finalità a cui
tende l'assegnazione dello slots. - 1.4) I soggetti dotati di potere di
controllo e di decisione nell'assegnazione degli slots. 1.5) Sintetica disamina
dei meccanismi di assegnazione dello slot - 2) Ipotesi per la definizione della
natura giuridica dello slot aeroportuale
1) Il Regolamento n. 95/93 del Consiglio
nell'ambito del più ampio quadro normativo comunitario dedicato al trasporto
aereo.
1.1) Brevi cenni sulla liberalizzazione controllata
dei servizi di trasporto aereo attuata con i regolamenti comunitari costituenti
il c.d. terzo pacchetto.
Il quadro normativo di riferimento dei servizi di
trasporto aereo comunitari ha subito una importante quanto radicale
modificazione con i regolamenti comunitari nn. 2407, 2408 e 2409 del 23 luglio
1992 (tutti in G.U.C.E. 24 agosto 1992, n. L. 240), che vengono sinteticamente
denominati "terzo pacchetto".
I due
precedenti "pacchetti" normativi, emanati nel 1987 e nel 1990,
relativi: all'applicazione delle regole della concorrenza nel settore; a talune
categorie di accordi e di pratiche concordate; alle tariffe, nonché alla
ripartizione della capacità passeggeri ed all'accesso dei vettori alle rotte
avevano già messo le basi per quella modificazione normativa che può
sinteticamente essere definita come il passaggio da un sistema protezionistico
ad un regime liberistico ([1]).
I Regolamenti del 1992 sopra menzionati hanno avuto
infatti il compito di modificare
profondamente ed in certi casi di eliminare quel complesso di norme che
consentivano agli Stati di esercitare un penetrante e capillare controllo nel
settore del trasporto aereo a partire dal rilascio della concessione per
l'esercizio dell'attività e fino alla partecipazione nel processo di
determinazione delle tariffe, alla ratifica degli accordi fra compagnie per la
ripartizione delle bande orarie ([2]).
Il mutamento profondo delle formule organizzatorie ([3])
ha posto così le indispensabili premesse per l'espansione e la crescita del
tra sporto aereo nella Comunità, in un quadro di maggiore competitività e
concorrenza.
Il cambiamento di prospettiva operato non ha potuto
ovviamente trascurare di considerare che il trasporto aereo conserva quel
connotato di servizio pubblico che obbliga il legislatore - comunitario e
nazionale - a mantenere una forma di controllo che però a questo punto si sposta da un ruolo di vera e propria
programmazione dell'attività ad una prevalente funzione di accertamento dei
requisiti di capacità tecnica, professionale e finanziaria degli operatori che
intendono accedere al mercato e di salvaguardia della corretta
concorrenzialità fra le imprese ([4]).
In effetti con i regolamenti costituenti il terzo
pacchetto il legislatore comunitario ha provveduto a fissare i principi ed i
parametri operativi al persistere dei quali gli Stati membri devono rilasciare
la licenza d'esercizio (art. 4 Reg. 2407/92) ed il certificato di operatore
aereo - c.d. C.OA. - (art. 9), documenti che costituiscono la condizione
necessaria e sufficiente per esercitare diritti di traffico su rotte
all'interno della Comunità e salve le limitazioni o gli oneri espressamente
previsti (art. 3 Reg. 2408/92) ([5]).
Considerando altresì le norme che affermano il
principio della libera determinazione delle tariffe (art. 5, para. 1, Reg.
2409/92) e che fissano i criteri per cui una tariffa può essere soggetta a
restrizioni quando essa non si pone in armonia con il relativo mercato (art. 6,
para. 1, lett. a e b), si può senz'altro ritenere che a partire dal 1 gennaio
1993 siano state poste le basi per facilitare la concorrenza ed incoraggiare
l'accesso al mercato del trasporto aereo comunitario ([6]).
Il panorama normativo relativo ai servizi di trasporto
aereo comunitario va altresì completato con il Regolamento CEE del 25/6/1993
n. 1617/93 ([7]) relativo
all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune
categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi ad oggetto, sui
servizi aerei di linea, la programmazione congiunta ed il coordinamento degli
orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri
e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti.
Va ricordato
infatti che l'intervento del legislatore comunitario si è inserito in un
settore economico fortemente contrassegnato dal costante coordinamento delle
politiche commerciali ed operative fra i singoli vettori, operato a livello
internazionale mediante istituzioni private di settore e poi successivamente
recepito e confermato dalle singole autorità nazionali ([8]).
Stante la situazione e per non alterare in maniera
traumatica gli equilibri di mercato, si è pertanto dovuto provvedere al
riconoscimento dell'esenzione di blocco per quegli accordi, per quelle
decisioni e per quelle pratiche concordate fra vettori aerei che contribuissero
la migliorare la produzione o la distribuzione del servizio aereo (art. 85,
para. 3, Tratt. CE).
Il riconoscimento dell'esenzione di blocco è stato
peraltro parziale, dal momento che il regolamento in questione non ha
rinunciato a fissare le condizioni di validità degli accordi, delle decisioni e
delle pratiche concordate; condizioni generalmente consistenti nella ricerca
del massimo consenso fra i vettori aerei partecipanti e nell'evitare influenze
(indebite) nelle attività dei vettori non partecipanti (art. 2) ( [9]).
Con la fissazione di un termine finale di validità
delle norme ivi contenute (che fra l'altro è diventato imminente: 30 giugno
1998), appare lecito sostenere che si sia voluto introdurre un meccanismo che
possa portare gradualmente alla riduzione e poi alla eliminazione della pratica
degli accordi a tutto vantaggio di un regime più aperta mente concorrenziale.
1.2) La necessità di intervenire normativamente per
assicurare parità di condizioni di accesso agli aeroporti condizionati.
La conseguenza pratica ed operativa derivata
dall'applicazione delle norme comunitarie appena accennate nel settore dei
servizi aerei è stata l'aumento dell'offerta
di trasporto a cui è seguito un aumento del traffico
aereo nell'ambito della Comunità, aumento influenzato anche dal già cresciuto
mercato statunitense del servizio aereo ([10]).
Questo fenomeno ha trovato un ostacolo nei limiti
fisici e tecnici degli aeroporti, per cui si è determinato uno squilibrio la
cui presa d'atto è stata la principale considerazione del legislatore
comunitario nella stesura del Regolamento CEE 95/93 relativo a norme comuni per
l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ([11]).
Il problema non appare certo di poco conto, dal
momento che esso rischia di vanificare quel progetto di liberalizzazione e di
apertura alle leggi del mercato e della concorrenza le cui basi portanti sono
state gettate con l'impianto normativo a cui prima si è sinteticamente
accennato ([12]).
Proprio per
questo sembra di potere rilevare nel Regolamento in parola la volontà del legislatore
comunitario di assumere un ruolo per così dire attivo, teso a valorizzare ed a
dare concreta attuazione a quella pratica comunitaria che mira a facilitare la
concorrenza ed ad incoraggiare l'accesso al mercato da parte dei vettori aerei
([13]),
contemplando i diritti acquisiti ([14])
da un lato e la necessità di consentire l'ingresso a nuovi arrivati nel
mercato comunitario ([15])
dall' altro.
1.3) La finalità a cui tende l'assegnazione dello slot.
L'art. 2 del regolamento in esame, alla lettera a),
definisce lo slot o banda oraria come "il tempo programmato d'arrivo o di
partenza disponibile o assegnato per un movimento aeronavale ad una data
determinata in un aeroporto coordinato in base al presente regolamento" ([16]).
La centralità della disciplina degli slots non appare
essere, pertanto, l'individuazione dello slot in se e per se, quanto la
disponibilità o l'assegnazione ad un determinato vettore dell' ambito temporale
ad esso riservato per potere usufruire di tutte le strutture aeroportuali che
consentano le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri (con i relativi
bagagli) o delle merci e che consentano tutte quelle altre operazioni
destinate alla complessiva gestione e realizzazione a terra del servizio di
trasporto aereo ([17]).
Dal momento che le strutture aeroportuali sono
insufficienti rispetto al volume di traffico aereo e che quindi potrebbe non
esservi la disponibilità di slots per tutti i richiedenti, diviene determinante
individuare i criteri in base ai quali tale bene limitato possa essere assegnato in maniera non
discriminatoria, imparziale e trasparente ([18]).
Ricordando
quanto già accennato in precedenza, con riferimento ai diritti acquisiti da
parte dei vettori e, quindi, al successivo Regolamento n. 1617/93 che ha dato
ufficiale e necessario riconoscimento normativo alle relative pratiche
concordate, sembra di potere affermare che la disciplina in esame si ponga
l'obiettivo di riconoscere e prevedere uno spazio normativo per i nuovi
vettori aerei che non possano far valere diritti acquisiti.
Tale spazio normativo viene affermato e delimitato
mediante quelle norme che prevedono la perdita degli slots non utilizzati da
parte del vettore assegnatario (art. l0, para. 2 e 7) che riservano ai nuovi
arrivati una consistente percentuale (il 50%) degli slots disponibili.
Si determina in questo modo la possibilità di dare
accesso ai nuovi concorrenti nel servizio di trasporto aereo, evitando i rischi
di chiusura e di protezionismo insisti nel sistema di accordi e pratiche
concordate.
1.4) I soggetti dotati di potere di controllo e di
decisione nell'assegnazione degli slots.
Il ruolo decisivo nel controllo e nell'assegnazione
degli slots viene svolto dal coordinatore, al quale il regolamento attribuisce
il potere di assegnazione degli slots e la relativa responsabilità (combinato
disposto degli art. 8, para. 3 e art. 4, para. 5).
Negli aeroporti pienamente coordinati, il coordinatore
è assistito da un comitato di coordinamento a cui sono ammessi a partecipare
almeno i vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto (o il sistema
aeroportuale) ovvero le organizzazioni che li rappresentano (art. 5, para.1).
I vettori aerei che utilizzano regolarmente
l'aeroporto (o le associazioni che li rappresentano) e le autorità
aeroportuali forniscono altresì il loro parere preventivo circa il soggetto a
cui attribuire le funzioni di coordinatore, in base al medesimo art. 5, para
1.
La dottrina si è già posta il problema se tale parere
preventivo sia vincolante o meno ed al momento la soluzione sembra propendere
per la non vincolatività, anche in considerazione del fatto che la formulazione
inglese del regolamento usa il termine "having consulted", il
che lascerebbe presupporre un semplice obbligo di consultazione ([19]).
Visti i compiti a cui il coordinatore è chiamato e
considerato anche che l'art. 4 para. 2, stabilisce che ciascuno Stato membro
debba garantire al coordinatore indipendenza funzionale, ci si deve interrogare
sin d'ora se quest'ultimo sia chiamato a svolgere una funzione pubblica e se,
di conseguenza, esso stesso sia caratterizzato da una connotazione pubblicistica
amministrativa.
Nei Paesi comunitari sono state adottate le soluzioni
più diverse ([20]) ed
in Italia si è scelto di affidare la funzione di coordinatore al Presidente
dell' associazione senza fini di lucro denominata "Assoclearance -
Associazione italiana gestione clearance e slots", in base all'art. 5 del
Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 44/T del 4 agosto
1997.
In questo caso, considerata la natura privatistica
dell'associazione e del Presidente che la rappresenta, ci si deve porre il
problema se quest'ultimo svolga il ruolo di esercente privato di una pubblica
funzione.
La fattispecie richiede una valutazione attenta dei suoi elementi costitutivi,
fra i quali si possono sin d'ora evidenziare: la pubblica rilevanza del
servizio svolto in quanto inserito in un'attività (il tra sporto aereo)
generalmente riconosciuta a rilevanza pubblica ([21]);
l'attribuzione espressa dell' esercizio della funzione sulla base di un
precetto legislativo; il controllo a cui l'ente è sottoposto da parte della
pubblica autorità e che può giungere fino alla revoca dell'incarico, ex artt. 6
e 7 del D.M. n. 44/T ([22]).
Questa soluzione
è peraltro diversa da quelle sin ora adottate dal legislatore italiano in materia
d’autorità di controllo già ricordate, poiché questi soggetti ricavano
direttamente la loro connotazione pubblicistica dalla legge che rispettivamente
li istituisce e che attribuisce loro ampi e penetranti poteri di indagine, di
controllo e di irrogazione di sanzioni.
Ulteriore elemento di differenziazione e, forse, occasione di perdurante
riflessione è dato, poi, riscontrare nella scelta operata nel decreto
ministeriale di non gravare lo Stato dell'onere economico della gestione della
clearance aeroportuale da parte di Assoclearance (art. l0), in netta
controtendenza rispetto alle autorità di controllo sopra menzionate i cui oneri
economici, invece, risultano per legge nel bilancio dello Stato.
Vi è da porsi la domanda se tale scelta possa
influire ed in che modo sul requisito espressamente richiesto
dell'indipendenza.
Tale caratteristica infatti deve essere
osservata e mantenuta non solo nei confronti delle compagnie aeree e di tutti i
soggetti comunque partecipanti al gioco della concorrenza nel settore del
trasporto aereo, ma anche nei confronti delle pubbliche istituzioni ([23]).
Il problema non è certamente di poco conto e la
radicale diversità di scelte attuate nel nostro Paese renderà la riflessione
più articolata.
Ad un primo esame si può sin d'ora rilevare che la
scelta del Ministro dei Trasporti nei confronti di Assoclearance vale a porre
una distanza tra potere pubblico e coordinatore, probabilmente nel desiderio
di rendere quest'ultimo veramente indipendente non solo da punto di vista
operativo, ma anche sotto il profilo gestionale.
Diviene a questo punto attuale
verificare, seppure rapidamente, il metodo attuale per il reperimento dei fondi
necessari al buon funzionamento del coordinatore.
Lo Statuto dell' Assoclearance all'art. 16 prevede dei
contributi ordinari a carico degli associati, contributi che vengono scissi in
una quota fissa uguale per tutti ed in una quota variabile definita rispettivamente
in ragione degli slots che vengono utilizzati sull'aeroporto (o sul sistema
aeroportuale) e degli slots assegnati ai singoli vettori.
Non si hanno forse al momento elementi sufficienti per potere
verificare se codesti contributi siano o meno sufficienti a garantire
l'autonomo funzionamento del coordinatore.
Si può soltanto osservare che codesti oneri sono
esclusivamente a carico degli associati mentre l’attività di Assoclearance è
rivolta anche a qualsiasi altro vettore che voglia operare su un detenninato
aeroporto o sistema aeroportuale per il quale sia necessaria l'assegnazione di
bande orarie.
Vi è pertanto da riflettere da un lato
se sia opportuno creare un vincolo economico esclusivo fra coordinatore e suoi
associati, atteso l'irrinunciabile requisito dell'indipendenza da chiunque, e
dall'altro se, comunque, tale sistema assicuri mezzi sufficienti.
La dottrina più recente ha già posto
il luce il fatto che un'efficiente clearance aeroportuale richiede un notevole
impiego di risorse finanziarie ed umane.
Tale presa d'atto giustifica teoricamente che per tale
attività sia richiesto il pagamento di un corrispettivo a carico di chiunque ne
usufruisca, anche se, da questa affermazione di principio alla concreta
determinazione del metodo di percezione e, di conseguenza, di qualificazione
di tale corrispettivo bisognerà affrontare e risolvere le problematiche
inerenti il coordinamento con gli attuali assetti dei sistemi tariffari per i servizi aerei e, ancor di
più, per i servizi aeroportuali, nonché la cennata qualificazione di pubblico
servizio assegnata alla clearance aeroportuale ([24]).
Il problema peraltro fa capo direttamente allo Stato
membro, il quale in base al più volte citato art. 4, para. 2, garantisce
l'indipendenza del coordinatore.
1.5) Sintetica disamina dei meccanismi di assegnazione
dello slot.
Il coordinatore provvede all'assegnazione degli slots
secondo i criteri risultanti dal combinato disposto degli artt. 8 e 10 del
Regolamento.
Il primo di questi criteri è costituito dalla c.d. "grandfather's
rule" prevista dall'art. 8, lett. a);
Il secondo criterio è dettato dalla riserva per i c.d.
servizi regionali previsti dall'art. 9.
Per il resto la dottrina ritiene che il coordinatore mantenga
un'ampia flessibilità operativa delimitata dalla precedenza assegnata ai
servizi aerei commerciali (ex art. 8 lett. b) ([25]).
A ciò va aggiunto che, comunque, il coordinatore deve
agire conformemente alle disposizioni del regolamento in modo imparziale, non
discriminatorio e trasparente ex art. 4, para. 3.
Tenendo fermi
questi principi guida, il coordinatore svolge l'attività di assegnazione degli
slots disponibili che vengono tutti inseriti in un apposito elenco, definito
pool di bande orarie dall'art. 10, accessibile ai soggetti interessati e da
questi consultabile senza particolari formalità (art.4, para. 7).
L'art. 10, para. 7, stabilisce che le bande orarie
raggruppate nel pool sono distribuite fra i vettori che ne facciano richiesta.
Il 50% di tali bande orarie è distribuito ai nuovi arrivati, a meno che le
richieste di questi ultimi siano inferiori al 50%.
La dottrina ritiene che la norma attribuisca ai
"new entrants" una vera e propria precedenza su tale percentuale nel
pool ([26]),
il che sembra peraltro in linea con il già ricordato principio dell'ottavo
considerando, il quale afferma che la politica comunitaria mira ad incoraggiare
l'accesso al mercato ([27]).
L'art. 8, para. 4, introduce, poi, una norma assai
innovativa nel panorama dei servizi aerei. Con tale norma si stabilisce che
"Le bande orarie possono essere liberamente scambiate tra vettori aerei o
trasferite da uno stesso vettore aereo, da una determinata rotta ad un'altra o
da un determinato tipo di servizio ad un altro, in base ad un reciproco accordo
o in seguito ad un'acquisizione totale o parziale, oppure unilateralmente.
Tali scambi o trasferimenti debbono essere trasparenti e devono essere soggetti
alla conferma di fattibilità da parte del coordinatore” ([28]).
Salve le puntualizzazioni della dottrina sullo
specifico argomento, si può affermare sin d'ora che la norma attribuisce ai
vettori il potere di disposizione degli slots assegnati, nei limiti di
interesse generale già evidenziati.
Tale potere di disposizione non si estenderebbe fino
al diritto di proprietà ([29])
e, anzi rimangono ampi margini di discussione e di incertezza circa la
possibilità di cedere lo slot assegnato in cambio di un corrispettivo in denaro
o di altra utilità diversa da un altro slot.
In effetti, mentre il trasferimento a
titolo oneroso di slots, anche solo temporaneo, è chiaramente riconosciuto e
largamente applicato negli U.S.A. ([30]),
in Europa, invece, vi sono molte incertezze nel riconoscere tale
possibilità, a causa del fatto che l'art. 8, para. 4, è "troppo
criptico" al riguardo ([31])
e che risulta in effetti difficile stabilire cosa in effetti si possa vendere
(o si possa noleggiare o dare in leasing, o si possa dare in garanzia), dal momento
che l'acquisizione di uno slot aeroportuale non è di per se elemento
sufficiente per poter operare su una determinata linea aerea ([32]).
In linea
generale, però, non si conclude per il divieto di cessione dello slot a titolo
oneroso, considerando da un lato che le norme non vietano espressamente tale
attività e dall' altro che ciò sembra accadere nella pratica ([33]).
2) Ipotesi per la definizione della natura
giuridica dello slot aeroportuale.
Il breve excursus tracciato intorno alla disciplina
comunitaria dell' assegnazione degli slots aeroportuali consente di iniziare a
riflettere circa la natura giuridica attribuibile a tale bene.
Dalla serie di elementi
emersi dal dato normativo ed evidenziati dalla dottrina potrebbe anche non
escludersi la possibilità di qualificare lo slot come un vero e proprio bene,
inteso quale oggetto di diritti, ovvero quale valore che le norme mirano a tutelare
(c.d. oggetto giuridico). A tale proposito le problematiche inerenti a tale
qualificazione ci inducono a rinviare la riflessione per un più ampio
approfondimento ([34]).
Dal punto di vista fattuale lo slot non è altro che il
periodo di tempo durante il quale l’impresa aeroportuale svolge il servizio
pattuito con l’impresa di trasporto aereo e, cioè, mette a disposizione la
pista per l’atterraggio ed il decollo dell’aeromobile, nonché fornisce tutti
quegli altri servizi accessori
sinteticamente definiti come handling ([35]).
La normativa comunitaria denota elementi in tale senso
e pone al centro della disciplina la scarsezza di tale risorsa come un vero e
proprio valore, capace di per se di condizionare la concorrenza nel trasporto
aereo.
Lo slot appare quindi costituito da un elemento
temporale ed un elemento spaziale, dove l’elemento temporale sia dato dal
periodo di tempo programmato ed assegnato per l’arrivo e la partenza di un
aeromobile e l’elemento spaziale sia dato dalle strutture tecniche aeroportuali
che l’impresa aeroportuale fornisce al vettore per svolgere il movimento aeronavale
in quel tempo.
I due elementi non sembrano suscettibili di separata
autonomia e ciò porterebbe ad ipotizzare un'unica unità spaziale - temporale
costituente lo slot.
Sembrerebbe infatti di potere argomentare che la
scarsezza dell'elemento spaziale sia il dato fattuale che rende l'unità
inscindibile, ed attribuisce allo slot quel quid pluris che potrebbe
condurre all'affermazione di una sua autonoma individuazione concettuale.
Tale affermazione di autonomia concettuale dovrà
necessariamente essere sottoposta al vaglio delle teorie che hanno posto in
evidenza le problematiche inerenti la nozione di bene e le finitime figure di
servizio e di attività (intesa come valore positivo patrimoniale) ; tutte
nozioni che hanno in comune il tratto dell'utilitas ([36]).
Le considerazioni sistematiche appena accennate
andranno poi conciliate con la normativa specifica degli slots. Si può infatti
notare come gli slots siano assoggettati dal regolamento 95/93 ad una disciplina
che contiene delle norme tipiche dei regimi giuridici dei beni appartenenti
allo Stato (beni demaniali e del patrimonio), ma che contiene anche norme
tipiche del regime dei beni privati.
Mancano tuttavia, allo stato attuale, sia alcuni
aspetti di non secondaria importanza tipici della disciplina dei beni
appartenenti allo Stato (quali, ad esempio, una disciplina che consenta
l'autotutela) ([37]), così
come mancano anche alcuni aspetti che, viceversa, valgono tradizionalmente a
caratterizzare i beni privati (manca ad esempio una disciplina della acquisizione
dello slot da parte del vettore aereo e la stessa facoltà di disposizione
prevista dall'art. 8, 4^ c. è alquanto limitata).
Risulta pertanto problematico al
momento, risolvere il nodo della collocazione dello slot in una di queste due
categorie, sempre nell'ipotesi in cui l'indagine specifica relativa alla sua
qualificazione come bene possa portare qualche risultato utile.
Sotto questo profilo non si può non fare a meno di rilevare, però, che
il Regolamento 95/93 contempla un livello di tutela giuridica dello slot - sia
dal lato pubblicistico che da quello privatistico, anche se con diverse
intensità - che non appare del tutto estraneo al medesimo requisito di tutela
giuridica che contribuisce alla determinazione del concetto di "bene"
in senso giuridico ([38]).
L'aspetto che richiede - a nostro avviso - una
ulteriore applicazione riflessiva è costituito dal fatto che la specifica
protezione spesso non rimane ad un livello obiettivo, ma si indirizza verso
soggetti determinati, così da dare luogo a situazioni soggettive, le quali spesso
assumono la caratteristica di diritto soggettivo. Tale frequenza non autorizza
a ritenere esistente un nesso di correlazione necessaria fra bene in senso
giuridico e diritto soggettivo (con le conseguenze accennate in ordine
all'art. 810 cod. civ.), ma certamente determina la necessità di verificare in
quali altri e differenti ambiti la tutela giuridica possa far emergere
analoghe entità nel mondo giuridico. Gli spunti di riflessione che il
Regolamento 95/93 può fornire sotto questo articolato profilo sono senz'altro
ampi.
Ciò che per ora si può osservare è che la situazione
delineatasi appare particolare, anche se conforme a quanto già avviene da tempo
negli U.S.A., in quanto per effetto dell'intervento pubblico è stato tolto agli
aeroporti il potere di disposizione degli slots ; possibilità che avrebbe
comportato l'applicazione da parte delle imprese aeroportuali di diversi regimi
tariffari sugli slots a seconda della maggiore o minore richiesta dell'utenza
con gli intuibili riflessi sul piano della soggettività giuridica ([39]).
La
normativa comunitaria in esame cerca di sottrarre al gestore aeroportuale tale
potere, per evitare la formazione di situazioni monopolistiche nell’ambito del
bacino di utenza
aeroportuale, attesa la natura essenzialmente scarsa dello slot.
È d'altra parte comprensibile e verificabile anche in
altri settori dell'esperienza comune che, in regime di libera contrattazione
privata fra le parti, la risorsa rara sarebbe stata gestita dall'impresa
aeroportuale secondo il criterio della massima redditività.
L'istituzione della figura del Coordinatore si pone in
linea con la scelta che il legislatore ha operato di affidare la gestione del
punto di contatto fra il regime di libera concorrenza delle imprese di
trasporto aereo ed il regime di monopolio delle imprese aeroportuali ad un soggetto
estraneo dotato di pubblici poteri, ponendo la piena libertà contrattuale
delle parti sotto il controllo del pubblico interesse ([40]).
Tenendo presenti tali osservazioni unitamente a quelle
precedentemente svolte circa la struttura stessa dello slot, si può forse ritenere
che il profilo della proprietà che avrebbe indubbi riflessi sulla
qualificazione di bene, potrebbe non assumere, per il momento, un ruolo
prioritario, dal momento che lo slot è inserito in un quadro normativo che già
offre elementi di riflessione utili anche per successivi maggiori
approfondimenti ([41]).
Tornando alle
valutazioni di massima svolte in riferimento al regime a cui è assoggettato lo
slot, si può notare che la dottrina ha già da molto tempo evidenziato il fatto
che la diversità di disciplina dei beni ai quali è possibile assegnare una funzione
sociale - o meglio una funzione sociale della loro utilizzazione - rende
difficoltoso ricondurre tali beni sotto un'unica categoria giuridica, per cui
si è ritenuto che sia piuttosto la rilevanza pubblica a determinare l'elemento
caratterizzante e quel che più conta a porre la base per un regime particolare
della cosa in sé e della sua utilizzazione ([42]).
Esaminando il
Regolamento 95/93 si può notare come il legislatore comunitario nel creare -
normativamente parlando - la figura giuridica dello slot abbia senz'altro
privilegiato e regolamentato il profilo funzionale rispetto a quello
proprietario ([43]).
Ciò a nostro avviso può rendere più problematica
l'indagine relativa alla qualificazione giuridica dello slot, perché il
Regolamento fraziona la situazione giuridica ed assegna, per così dire, i
diversi aspetti di tale situazione a soggetti che sono diversi anche sotto il
profilo delle funzioni che sono a loro demandate.
Partendo dai "considerata" e segnatamente
dall'ottavo di questi, sembra comunque utile rilevare che l'obiettivo
dichiarato della politica comunitaria sia quello di facilitare la concorrenza
ed incoraggiare l'accesso al mercato da parte dei vettori aerei.
Il legislatore comunitario ha voluto, in sostanza,
ribadire l'intento di inserire il regolamento in esame nel solco di quella normativa
che ha consentito e – si ritiene consenta ancora oggi - di qualificare il
trasporto aereo come servizio pubblico ([44]).
Il positivo inquadramento della disciplina di assegnazione
delle bande orarie negli aeroporti della comunità nell'ambito dei servizi
contrassegnati dal pubblico interesse costituisce un elemento di valutazione
utile al fine di ipotizzare la medesima qualificazione per lo slot, atteso che
la realizzazione e soddisfazione dell'interesse collettivo al trasporto (servizio)
aereo risulta di fatto possibile mediante il diretto uso e attraverso la
fruizione regolamentata di tale strumento e ciò probabilmente senza entrare in
conflitto con l'individuazione degli elementi che potranno contrassegnare la
specifica tutela giuridica attribuita a tale bene ([45]).
Le norme contenute nel Regolamento in parola sembrano
potere confermare tale ipotesi, in quanto appaiono del tutto orientate verso
l’allocazione della risorsa slot quanto più possibile diffusa - ed in questo
senso si possono leggere le norme dell'art. l0 in materia di pool di bande
orarie - ed improntate ad un criterio di imparzialità dell'attribuzione - ed in
questo caso sembra di potere utilmente richiamare le nonne dell'art. 4, 3
para. (che però in verità si limita ad un'affermazione di principio, mentre
rimangono probabilmente ancora da determinare le conseguenze che possano
derivare dalla sua violazione, sia nei riguardi del destinatario diretto del
precetto e sia nei riguardi dell'atto affetto da tale vizio), nonché le nonne
dell'art. 8, 2 e 3 para ([46]).
D'altra parte, la norma dell'art. 8, 4 para. che
attribuisce ai vettori aerei la facoltà di libero scambio trova il limite,
dettato dal pubblico interesse, nella (preventiva ?) conferma di fattibilità
da parte del coordinatore, conseguente al non pregiudizio delle attività
aeroportuali ; nelle limitazioni imposte da uno Stato membro per i così detti
servizi regionali (art. 9) ed, infine, nel rispetto del meccanismo di salvaguardia
previsto dall'art. 11.
È fondamentalmente per questi motivi che la dottrina
non è al momento orientata verso il riconoscimento del diritto di proprietà
dello slot in capo ai vettori, nonostante ciò che accade nella prassi negli
U.SA., come è stato brevemente sopra riferito ([47]).
Nell'ambito del regolamento che ci occupa si può per
ora affermare soltanto che i vettori possano essere titolari di un limitato
potere di disposizione degli slot loro assegnati e legittimamente detenuti. Ciò
pone il problema - come ha validamente osservato certa dottrina ([48])
dell' aspettativa che inevitabilmente si crea in capo alle compagnie aeree
sulla titolarità di posizioni giuridiche soggettive, a seguito degli ingenti
investimenti effettuati per l'esercizio dell'impresa.
L'esigenza non può non apparire sotto certi aspetti
legittima ed il regolamento, seppure con le lacune già evidenziate ([49]),
l'ha presa in considerazione, fissando il "periodo di validità degli orari"
all'art. 2, lett. d).
Si ritiene, tuttavia, che ciò non sia sufficiente per
costruire un'ipotesi di lavoro relativa al diritto di proprietà sugli slots,
tanto più che neppure la legislazione degli Stati Uniti riconosce ad oggi
l'esistenza di un vero e proprio diritto di proprietà sugli slots ([50]).
Non può non rilevarsi, però, che già riconoscere
l'esistenza di una aspettativa in capo ai vettori aerei per ciò che concerne un
(limitato) potere di disposizione, può indurre a considerare l'esistenza di un
principio di tutela giuridica che, per quel che abbiamo accennato sopra,
determina delle conseguenze in ordine alla qualificazione giuridica ([51]).
La questione richiama
all'attenzione anche un altro problema di non secondaria importanza e che, in
questa sede, può essere solo accennato.
Infatti, il mancato riconoscimento in capo ai vettori
aerei del diritto di proprietà privata sugli slots, impedendo l'applicazione
del diritto comune, escluderebbe in radice la possibilità per il vettore assegnatario
di un certo determinato slot di valersi delle azioni a difesa della proprietà,
in caso di sottrazione della medesima banda oraria.
Parte della dottrina ritiene che la posizione
giuridica dei vettori al riguardo sia assimilabile alla figura
dell'interesse legittimo ([52]),
e altra dottrina assegnerebbe ai vettori un'azione di danno nei confronti della
pubblica autorità che abbia rimosso lo slot, azione poi specificamente
qualificata con l'istituto di common law denominato estoppel ([53]).
Pur ribadendo che le problematiche emergenti
abbisognano di più ampio e meditato approfondimento, vale la pena di accennare
sin d'ora che l'estrema attualità delle tesi esposte trova conferma in quell’indirizzo
giurisprudenziale che assegna all'utilizzatore speciali bene un vero e proprio
diritto soggettivo al risarcimento del danno, inquadrabile nella norma
dell'art. 2043 cod. civ., allorquando l’uso del bene pregiudicato dall'attività
amministrativa sia conforme alla destinazione normale del bene ([54]).
In altre parole è la conformità dell'uso alla
destinazione normale del bene a determinare una situazione di riconoscimento
del diritto oggettivo non condizionato in favore dell'utente speciale.
Il principio
giurisprudenziale richiamato potrebbe non trovarsi troppo distante dal richiamato
istituto dell'estoppel, con il quale avrebbe probabilmente in comune la
valutazione dell'elemento oggettivo dell'autore del fatto ([55]).
Pur prendendo atto del fatto che l'evoluzione
dottrinale e giurisprudenziale non hanno ancora esaminato in maniera compiuta
la disciplina in esame, sembra però di potere già da ora avanzare l'ipotesi che
l'utilizzazione dello slot a fini di pubblico interesse si possa porre
validamente come criterio guida ai fini della qualificazione della natura
giuridica dello slot, che al momento non sembra inconciliabile con la categoria
dei beni d'interesse pubblico, attesa la disciplina comunitaria che gli è
stata imposta, la quale, in effetti, appare
senz'altro volta a favorire al massimo l'utilizzo degli slots ai fini
dello svolgimento del servizio di trasporto aereo.
([1])
G. RINALDI BACCELLI, Standardization of bilateral agreements, Padova, 1963,
29; BENTIVOGLIO, “Bermuda revisited”ad una svolta politica internazionale
del trasporto aereo, in Trasp. 12/1977,82; E. Turco Bulgherini, Padova, 1984, 105; S. ZUNARELLI,
voce Servizi aerei, in Enc. dir. voI. XLII/1990, 374; RICCIO,
voce Servizi di linea (navigazione aerea), in Enc. giur., voI.
XXVIII/1992, 34; G. RINALDI BACCELLI, Concorrenza e liberalizzazione nel
trasporto aereo, profili giuridici, in Trasporti, 59/1993, 18 ; S. BuSTI, La nuova disciplina comunitaria
dei servizi aerei, in Trasporti, 61/1993, 98; J. GUNTHER, Multilateralism
in International Air Transport. The concept and the quest, in Annals of air
and space law, voI. XIX, 1, 1994, 259;
P. MASI, Trasporto aereo e concorrenza, in Dir. trasp. 1994, 2 e
ss. ; SILINGARDI - MAFFEO, Gli Slots - Il caso Italia fra esperienza
statunitense e comunitaria, Torino, 1997, 1.
([2]) Per un'approfondita disamina del quadro normativo antecedente: BAILEY GRAHAM - KAPLAN, Deregulating the airlines, Cambrige (Ma), 1985, 36; BRENNER LEET - SCHOTT, Airline deregulation, Westport (Co.), 1985, 93 ; G. RINALDI BACCELLI, Standardization of bilateral agreements, cit. 25 ; G. SILINGARDI, Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, Padova. 1984; G. ROMANELLI, I problemi di una disciplina comunitaria dei servizi aerei (il Memorandum n. 2), in I servizi aerei e la C.E.E., Atti del Convegno di Roma del 27 novembre 1985, Padova, 1987, 3; M. R. SAULLE, L'unificazione delle legislazioni in materia di servizi, in I riflessi sul trasporto aereo del processo di liberalizzazione comunitarie in atti del convegno di Napoli. Capri 11-13 maggio 1989, in Dir. prat. aviaz.civ., 1/1989, 49 F.Carlucci, trasporto aereo: liberalizzazione comunitaria in una visione di industria “contestabile”, in trasporti, 50-51-52/1990, 184; G. SILINGARDI, L'incidenza sul codice della navigazione della normativa comunitaria del trasporto aereo, in Dir. Trasp. 1997, 343; F. Munari, La liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea tra lotta alle discriminazioni e compressione delle competenze statali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1999, fasc. 2, pag. 207; G. De Vivo, Economia aeroportuale e tutela della concorrenza nel trasporto aereo, in Trasporti, 2001, fasc. 83, pag. 157.
([3]) RINALDI BACCELLI, La terza fase della
liberalizzazione del trasporto aereo nella Comunità Economia Europea, in Dir.
Prat. Av. civ. 1991, 2, 240;
([4])
RINALDI BACCELLI, op. e loc. cit. ;
SILINGARDI, op. ult. cit., 365 ; GIRARDI-COLETTA, La nuova
disciplina dell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti comunitari, in
Dir. trasp. 1993,756; H. WASSENBERGH, De-regulation of competition in International
air Transport, in Air Law, 1996, 2, 80.
([5]) S. BUSTI, La nuova disciplina comunitaria
dei servizi aerei, in Trasporti, 61/1993,75; P. GlRARDI, La terza
fase della liberalizzazione del trasporto aereo in Europa: contenuti e
problemi applicativi, in Dir. trasp. 1993, 44;
([6])
G. SILINGARDI, L'incidenza sul
codice della navigazione della normativa comunitaria sul trasporto aereo, in
Dir. trasp. 1997, 357; H. WASSENBERGH, "Legitimate" shares of States
under lnternational air and space transportation regulation, in Annals
of air and space law, voI. XX, 1,1995,92.
([7]) G.U.C.E. n. L. 155/1826 giugno 1993; B. J.
H. CRANS, Liberalization of airports, in Air Law, 1996, 1, 14.
([9]
) Si conferma la scelta di fondo del
legislatore comunitario, il quale, in ossequio al principio par in parem
imperium non habet, ricerca l’obiettivo del massimo consenso, come peraltro
è stato già segnalato dalla dottrina: G. ROMANELLI, I problemi di una
disciplina comunitaria dei servizi aerei (il Memorandum n. 2), cit. 9.
([10]) Va precisato che la liberalizzazione del trasporto
aereo in Europa è avvenuta a distanza di qualche tempo dalla deregulation attuata
negli USA con l'Airline Deregulation Act ed è probabilmente stata
stimolata da quest'ultima: G. RINALDI BACCELLI, La terza fase della
liberalizzazione del trasporto aereo nella CEE, in Trasporti, 60/1993,
35; P. GIRARDI, La terza fase della liberalizzazione del trasporto aereo in
Europa: contenuti e problemi applicativi, in Dir. trasp. 1993,
39; GIRARDI - COLETTA, La nuova disciplina dell'assegnazione delle bande
orarie negli aeroporti comunitari, cit., 707; M. W. LACY, Freedom in the
air: the 1995 Canada - United States Bilateral Air Transport
Agreement, in Annals of air and space law, voI. XX, Il, 1995, 145.
([12]) SILINGARDI, L'incidenza sul codice della navigazione
della normativa comunitaria del trasporto aereo, in Dir. trasp. 1997,
352; GHIDINI, La tutela del consumatore, in Dir. Prat. Av. civ. 1993,24;
cfr. Tredicesimo Considerando.
([16]) Questa definizione diverge da quella
adottata nella High Density Airport Rule statunitense (14 C.F.R., §
93.123) per cui lo slot consiste nella "operational authority to
conduct one take off or landing within a specific time period each day at one
of four High Density Traffic Airports". La definizione statunitense appare alla dottrina più specifica di quella
adottata dal Regolamento comunitario in ragione del periodo di tempo
specificato (di solito un'ora o mezz'ora) per ogni singolo giorno; al contrario
il Regolamento si riferisce soltanto ad una data determinata, il che genera
problemi applicativi in ordine alle richieste di assegnazione ed alla esattezza
dell'utilizzo: GIRARDI-COLETTA, La nuova disciplina dell'assegnazione delle
bande orarie negli aeroporti comunitari, cit. 722; SILINGARDI-MAFFEO, Gli
slots - Il caso Italia fra esperienza statunitense e comunitaria, cit.,
12 ; HAANAPPEL, Airport slots and market access : some basic solutions,
in Air Law, 1994,4-5,199.
([19]) GIRARDI - COLETTA, op. cit., 736. L'esperienza italiana, nei confronti della quale ci si riserva un'indagine più approfondita, non ha finora assistito alla creazione di "Authority" previo parere dei c.d. controinteressati (cfr.: art. l0 L. l0 ottobre 1990 n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato; art. 6 L. 28 gennaio 1994 n. 84, Riordino della legislazione in materia portuale; art. 2 L. 14 novembre 1995 n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità - Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica autorità; art. 30, 3 comma, L. 31 dicembre 1996, n. 675 relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
([21]) G. RINALDI BACCELLI, La terza fase della
liberalizzazione del trasporto aereo nella Comunità Economia Europea, cit., 240
; G. SILINGARDI, op. ult. cit., 365; GIRARDI COLETTA, La nuova
disciplina dell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti comunitari, in
Dir. trasp. 1993,756;
([22]) La letteratura su tali profili è vastissima: per tutti,
SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 1,565 e
ss..; G. ZANOBINI, L'esercizio privato delle pubbliche funzioni e
l'organizzazione degli enti pubblici, in Scritti di diritto pubblico, Milano,
1955, 87; G. TREVES, L'organizzazione amministrativa, Torino, 1975,253.
Sulla particolare figura del Coordinatore, GIRARDI-COLETTA, La nuova ed
attuale disciplina dell'assegnazione delle bande orari negli aeroporti
comunitari, in Trasporti, 1994, 64, 109.
([24]) G. RINALDI BACCELLI, Per un inquadramento sistematico dell’assistenza aeroportuale, in Temi rom., 1975, 520; S. VALBUSA, Handling aeroportuale e regolamenti CEE, in Dir, trasp. 1992, 109; GIRARDI – COLETTA, La nuova ed attuale disciplina dell’assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari, cit. 115
([26])
GIRARDI- COLETTA, La nuova disciplina
dell'assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari, cit., 747 ;
AANAPPEL, Airport slots and market access;. some basic notions and
solutions, cit., 200; CRANS, Liberalization of Airports, cit., 16 ;
SILINGARDI - MAFFEO, op. cit., 31.
([27]) Sembra a chi scrive che sia necessario
verificare come sia stato risolto il problema relativo alla determinazione di
questo 50% riservato ai new entrants. Infatti, se il coordinatore provvedere
a suddividere il pool in due parti, creando una sorta di serbatoi separati, ciò
potrebbe ingenerare contestazioni sulla base dell'art. 4, para. 3; se, invece,
tale 50% venisse determinato di volta in volta che si evadessero le richieste
dei new entrants (pari al medesimo 50%) si potrebbe avrebbe una
interpretazione ad effetti del tutto diversi.
([28]) La fattibilità
viene meno se: le attività aeroportuali sono pregiudicate; se non sono
rispettate le limitazioni imposte da uno Stato membro in base all’art. 9; se
una modifica della destinazione della banda oraria rientra nel campo
d’applicazione dell’art. 11 relativo al meccanismo di salvaguardia.
([29]) GIEMULLA - SCHIMD, Who owns the time ?,
in Air Law, 1992, 1, 13; HAANAPPEL, op. cit., 202 ; GlRARDI -
COLETTA, La nuova disciplina dell'assegnazione delle bande orarie negli
aeroporti comunitari, cit., 753 ; CRANS, op. cit., 16; SILINGARDI - MAFFEO,
op. cit., 36; BALFOUR, Slots for sale, in Air Law, 1997, 3, 109.
([31]) European
Commission, Directorate General for Transport Discussion, Document Revision of
Council Regulation 95/93, April 1996, l0.
([32]) SILINGARDI - MAFFEO, op. cit., 36 e
ss.. Circa la situazione negli USA v.: HAANAPPEL, op. e loc. cit.
([34])
Un prima riflessione ci spinge a dare
risalto all'utilità economica intrinseca dello slot, che, quindi, sotto questo
profilo eminentemente economico potrebbe rivestire la qualifica di bene. Sotto
un profilo più strettamente giuridico, però, va osservato che la norma dell'art.
810 cod. civ. qualifica come "beni" le "cose" che possono
formare oggetto di "diritti" (inteso come "soggettivi"). In
tal senso sembrano inevitabili i richiami alla nozione di tutela
dell'interesse (o del diritto soggettivo) e di bene avente per oggetto
cose. Entrambi tali elementi sono stati considerati dalla dottrina come
fattori limitanti questa nozione di bene, la quale ad esempio non
consentirebbe di includervi i servizi, benché anche questi rappresentino delle
utilità economiche e siano oggetto di tutela
giuridica. Sul punto cfr. : S. PUGLIATTI,
voce Beni (teoria gen.), in Enc. dir., voI. V, 168; G. PESCATORE,
Dei beni, in Pescatore – Albano – Greco Della proprietà I,
Torino, 1958, 1 e ss.
([35])
M. RIGUZZI, L’impresa aeroportuale,
Padova, 1984, 40 e ss.; F. A. QUERCI, L'aeroporto come impresa, in Dir.
Prat. aviaz. civ., 1/1989, 140; M. GRIGOLI, Note sull'assetto
dell'assistenza aeroportuale a terra (c.d. handling), in Trasporti,
69-70/1996, 41
([36]) S. PUGLIATTI, voce Beni (teoria gen.), cit., 175;
C. MAIORCA, voce Beni, in Enc. giur., voI. V,. l0.
([37]) Fa eccezione la norma dell'art. 12 del Regolamento, ma essa non specifica chi sia il titolare del potere di autotutela, per cui la sua pratica applicazione potrebbe esserne ostacolata.
([38])
S. PUGLIATTI, op. cit., 169. L'A.
si riferisce alla tutela giuridica in senso lato, come assunzione di entità nel
mondo giuridico o qualificazione giuridica generale. Riteniamo - a nostro più
modesto avviso - che la disciplina del regolamento comunitario di cui si tratta
possa rientrare in tale lata accezione. Sul significato generico e sui
significati specifici del termine "tutela" v. S. PUGLIATTI, Trascrizione,
1,1, Milano 1957,246.
([39])
M. GRIGOLI, Note
sull'assetto dell'assistenza aeroportuale a terra (c.d. handling), cit.,
43 e ss. ; SILINGARDI - MAFFEO, Gli slots, Il caso Italia fra esperienza
statunitense e comunitaria, cit., 41 e ss.
([40]) Da questo punto di vista si colgono delle
interessanti analogie con la nuova disciplina posta dal legislatore italiano
per il riordino delle attività portuali. Sul punto cfr. S. M. CARBONE, L'equilibrio
tra autorità portuale e mercato, in Dir. Trasp. 1994,809 e ss.
([41]) Il
problema della proprietà pubblica ha occupato la dottrina in maniera assai rilevante.
Dall'analisi dei diritto positivo, tuttavia, è emerso in maniera pressoché
concorde che sia più proficuo, ai fini di una visione di ampio respiro del
fenomeno giuridico, esprimersi in termini di beni appartenenti allo Stato,
piuttosto che beni di proprietà pubblica.: A.M. SANDULLI, Spunti per lo studio
dei beni privati d'interesse pubblico, in Dir. Econ. 1956, 163; G.
CAPOGROSSI, Analisi dell'esperienza comune, in Opere, Voi. II,
Milano 1959,128; A.M. SANDULLI, voce "Beni pubblici", in Enc.
Dir., Voi. V, Milano 1959,277279; INGROSSO, Voce "Demanio (diritto
moderno)" in Noviss. Dig. It., V, s.d. Torino 1960,423;
BENVENUTI, Il demanio fluviale, in Dir. Mar. 1961,481; RESTA, Beni
pubblici, in Commentario al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca,
Libro terzo della proprietà, Bologna, 1962,63 e ss. ; CASSARINO, La
destinazione dei beni pubblici, Milano 1962,58 ; PESCATORE, ALBANO E GRECO,
Della proprietà, Torino, 1968, 26; S. CASSESE, I Beni Pubblici - Circolazione
e Tutela, Milano 1969, 29; G. PALMA, Beni di interesse pubblico e
contenuto della proprietà, Napoli, 1971, 28-37; CAMMARANO, Saggio sulla
proprietà dei beni pubblici, Padova 1972, 107 ; P. RESCIGNO, Per uno
studio sulla proprietà, in Riv. Dir. Civ. 1972,5; G. PASINI - L.
BALUCANI, I beni pubblici, in Giur. Amm. Sistematica, fondata da
E. Guicciardi e diretta da A. Sandulli, Torino, 1978, 457; V. CERULLI IRELLI,
Proprietà Pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, 153; ID. voce "Beni
Pubblici", in Dig. Disc. Pubbl., voI. II, 279; G. PALMA, Il
regime giuridico della proprietà pubblica, Torino 1983,3; L. ORUSA, voce "Beni
d'interesse pubblico", in Enc. Giur. VoI. V, Roma, 1988; v.
CAPUTI JAMBRENGHI, Voce "Beni Pubblici", in Enc. Giur., VoI.
V, Roma 1988; S. RODOTÀ, Il Terribile Diritto, Studi sulla proprietà
privata, Bologna 1990,252
([44])
In generale sulle connotazioni
attribuibili al servizio pubblico: POTOTSHNIG, I pubblici servizi, Padova,
1964, 170; V. CAPUTI JAMBRENGHI, voce "Beni pubblici", in Enc.
Giur.,
voI. V,
1988, 2. L'A. osserva che l'ambito degli
interessi ritenuti meritevoli di tutela mediante uno specifico ed adeguato
regime dei beni varia e tende ad aumentare con il procedere dell'esperienza
giuridica. Di conseguenza, la corrispondente categoria dei beni d'interesse
pubblico è destinata ad aumentare. E ciò - nella tesi dell'A. - non sarebbe
suscettibile di variazione neppure qualora lo Stato riducesse o invertisse la
sua tendenza interventista nei rapporti economici perché ciò coinvolgerebbe i
rapporti d'impresa, ma lascerebbe indifferenti ed inalterati i rapporti aventi
ad oggetto diretto i beni, poiché in relazione a questi ultimi la dimensione
della sfera d'interesse pubblico non dipende se non in modo diretto con le
scelte della politica economica, mentre essa resta direttamente funzionaIe e
dipendente alla dimensione che assume la sfera dei bisogni pubblici. In
particolare sul trasporto aereo: M.
Riguzzi, L'impresa aeroportuale, Padova, 1984, 45; G. RINALDI
BACCELLI, La terza fase della liberalizzazione del trasporto aereo nella
Comunità Economica Europea, in Dir. Prat. Aviaz. Civ., 1991, 2,
238, e ss. ; G. SILINGARDI, Attività di trasporto aereo e controlli
pubblici, Padova, 1980, 102 ; G. SILINGARDI, Liberalizzazione del
trasporto aereo charter e riflessi sullo sviluppo delle attività turistiche, in
Riv. Giur. Circ. e trasp., 1995, 671; G. SILINGARDI, I servizi aerei,
in Il Cinquantenario del codice della navigazione, Cagliari, 1992,
205; G. RINALDI BACCELLI, La règlementation du droit de grève et le trasport
aèrien en Italie, in Annals of airspace law, 1991, 5 ; SILINGARDI MAFFEO,
Gli slots, Il caso Italia fra esperienza statunitense e comunitaria, cit.,
2 e 7; G. ROMANELLI, I problemi di una disciplina comunitaria dei servizi
aerei, in I servizi aerei e la C.E.E., Atti del Convengo di Roma del
27 novembre 1985, Padova, 1987; G. RINALDI BACCELLI, La terza fase della
liberalizzazione del trasporto aereo nella Comunità Economica Europea, cit., 239.
([45]) (45) V.
CAPUTI JAMBRENGHI, op. cit., 3; G. PALMA, Il regime giuridico della
proprietà pubblica, Torino, 1983, 21; A. M. SANDULLI, Spunti per lo
studio dei beni privati d'interesse pubblico, in Dir. econ. 1956,
164 ; P. GIRARDI - C. COLETTA, La nuova disciplina dell'assegnazione delle
bande orarie negli aeroporti della comunità, in Dir. Trasp. 1993,753
([47]) P. GIRARDI - C. COLETTA, op. ult. cit., 753
; SILINGARDI - MAFFEO, op. cit., 33; HAANAPPEL, Airport slots and
Market Access : Some Basic Notions and Solutions, in Air Law, 1994,
4-5, 198; CRANS, Liberalization of Airports, in Air Law, 1996, 1, 16;
([50]) Council Regulation (EEC) n. 95/93 of 18 January
1993 on common rules for the allocation of slots at Community airports, OJEC n.
L 14/l.
([51]) S.
PUGLIATTI, op. e loc. cit., fa riferimento alla dottrina tedesca, la
quale aveva enucleato i due distinti concetti di "Lebensguter" e
"Reehtsguter". Mentre il secondo assume la qualificazione di
bene giuridico vero e proprio, il primo si può definire come mero interesse o
"bene della vita". Sul punto cfr. oltre a Von Thur, Allgemeiner Teil, I, Leipzig, 1910,54 e
ss.; II, 2, Leipzig, 1918, 458 e ss.; ENNECCERUS - NIPPERDEY, Allgemeiner
Teil, Marburg, 1931, 198 e ss.; anche CHIOVENDA, Principi di diritto
processuale civile, Napoli, 1923, 29.
([54]) Cass.
16 settembre 1981 n. 5136, in Riv. Fin loc. 1982, 101. V. Caputi
Jambrenghi, voce "Beni
pubblici", in Enc. Giur., cit. 9 ; G. PALMA, Brevi note in
tema di sdemanializzazione del suolo stradale e di diritto di accesso
del frontista, in Dir. Giur., 1975, 599.