(articolo di NICOLA SOLDATI pubblicato su Diritto del
Turismo. n. 3/2003)
La soluzione delle controversie mediante il ricorso alla
conciliazione nel settore turistico rientra tra le particolarita` della L. n.
135/2001 di riforma del turismo. Le potenzialita` dello strumento conciliativo in questo settore sono enormi,
proprio in considerazione delle sue peculiarita` operative e compositive. Le
Camere di commercio delle Province a maggiore propensione turistica, con il
supporto delle associazioni di categoria, si stanno dotando di regolamenti di
conciliazione ad hoc per il settore turistico.
La conciliazione rientra a pieno
diritto tra gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi sia al
giudice che all’arbitro (1). E` uno strumento abbastanza nuovo per il nostro ordinamento,
poiche´ nella sua essenza e` assai diverso da come e` stato disegnato dal
legislatore del codice di procedura civile del 1942. Come e` noto, infatti, il
codice di procedura civile prevede varie ipotesi di conciliazione che devono o
possono essere esperite dal giudice o dal consulente tecnico, ma purtroppo la
caoticita` del processo civile, nella quasi totalita` dei casi, non consente un
adeguato uso della conciliazione, la quale rimane bloccata in fieri in un semplice
tentativo, destinato, spesso, a naufragare, a volte, anche per volonta` delle
stesse parti in lite. Quindi, la conciliazione, come prevista dal codice di
procedura civile, puo` essere suddivisa, in via sistematica, in tre
fattispecie: quella che avviene prima di un procedimento contenzioso arbitrale
o giudiziario (2); quella endoprocessuale, che avviene nel contesto di un
procedimento arbitrale o giudiziario (3) e quella praeter procedimentale che
avviene del tutto al di fuori di un qualsivoglia procedimento arbitrale o
giudiziario (4).
La vera conciliazione, cosı` come viene intesa nei
paesi anglosassoni (5), e` qualcosa di assai diverso, uno strumento di componimento delle
controversie veramente efficace e potenzialmente idoneo ad essere utilizzato nei piu` diversi settori di
applicazione.
In Italia, la conciliazione e`
stata oggetto di numerosi interventi legislativi (6) volti principalmente ad
introdurre un elemento deflattivo dell’attuale, ma, soprattutto, del futuro
contenzioso. Tuttavia, cosı` come
per l’arbitrato, la conciliazione non deve affatto essere intesa come un
palliativo per risolvere i problemi di una giustizia ordinaria «in panne», il
valore aggiunto della conciliazione va ben al di la` di un semplice
alleggerimento dei compiti della giustizia ordinaria. Quando la conciliazione verra` svolta con competenza e
professionalita`, ma soprattutto quando si verra` a creare una vera cultura
della conciliazione, allora diventera` uno strumento di risoluzione delle
controversie di primaria importanza ed efficacia, soprattutto per i consumatori
e le imprese.
La ragione per la quale la
conciliazione potra` avere in Italia quel successo che gia` ha avuto all’estero
e` data, in particolare modo, dal fatto che permette di pervenire ad esiti
compositivi delle controversie meno convenzionali e tendenzialmente piu`
soddisfacenti e remunerativi per le parti. Infatti, ove la conciliazione abbia
esito positivo, non dovrebbero esistere ne´ vinti, ne´ vincitori, ma solo due o
piu` parti che hanno raggiunto un accordo totalmente soddisfacente.
La produzione legislativa di
questi ultimi anni ha magnificato il ruolo della conciliazione, forse anche in
modo eccessivo, rispetto alla ancora minima diffusione di una vera cultura
della conciliazione stessa.
La norma chiave che ha attribuito
fondamentali competenze in materia conciliativa alle Camere di commercio e`
stata la L. n. 580/93 (7) la quale, all’art. 4, afferma che: «le Camere di
commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l’altro: promuovere
la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione
delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti».
Successivamente, molti interventi
legislativi si sono collegati, nella previsione di strumenti alternativi delle
controversie, demandati agli sportelli o camere di conciliazione creati presso
le Camere di Commercio: prima tra tutte la L. n. 192/98 (8) e la L. n. 281/98
(9) e più di recente il decreto legislativo 5/2003 (10) hanno imposto di fatto
alle Camere di Commercio, che non si erano ancora attivate, la creazione
immediata di commissioni conciliative ad hoc. Anche al L. n. 29 marzo 2001, n.
135 (11) ha ritagliato un ruolo primario alle Camere di commercio nella gestione e risoluzione del e
controversie mediante il ricorso alla conciliazione.
In particolare, l’art. 4,
rubricato «Promozione dei diritti del turista», contempla un nuovo strumento –
La Carta dei diritti del Turista (sulla quale v. Morandi, infra, 306 ss.) molto
importante che il legislatore ha voluto creare per tutelare la figura del
turista e per tutelare i relativi diritti. Tale Carta, dovra` essere redatta
almeno in quattro lingue dal Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del
settore turistico, oltre alle associazioni nazionali di tutela dei consumatori.
Un punto particolarmente
importante e qualificante del contenuto della Carta e` costituito dalle
informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione dei
servizi turistico ricettivi, nonche´ sulle procedure di ricorso, anche mediante
conciliazione ed arbitrato nei casi di inadempimento contrattuale dei fornitori
dell’offerta turistica (12). All’uopo le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, singolarmente o in forma associata, ai sensi della L. n. 29
dicembre 1993, n. 580 costituiscono commissioni arbitrali e conciliative per la
risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed
utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.
Gli utenti inoltre, avranno la
possibilita` di farsi rappresentare, in caso di conciliazione, dalle associazioni
di consumatori.
LE ESPERIENZE DI CONCILIAZIONE
NEL SETTORE TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Alcune camere di commercio
italiane, gia` prima dell’entrata in vigore della L. n. 135/2001, avevano
attivato tali servizi di conciliazione,in particolare modo, Milano aveva
predisposto un regolamento di conciliazione ad hoc per le controversie in
materia di turismo, poi inglobato all’interno di un piu` generale regolamento
di conciliazione delle controversie tra consumatori e imprese.
Anche a Venezia e` stato
costituito lo Sportello di Conciliazione per il Turismo che ha visto la luce il
10 novembre 2000 con la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Camera di Commercio industria,
artigia-
nato e agricoltura di Venezia, la
Camera Arbitrale Immobiliare e Generale di Venezia e la Azienda di Promozione
Turistica di Venezia, con lo
scopo di favorire la risoluzione di controversie in materia turistica (13).
La citta` lagunare, anche in
virtu` del tipo di realta` economia e sociale in cui e` immersa, ha ritenuto di
fondamentale importanza dotarsi di un servizio di conciliazione specifico per
il turismo. Lo Sportello di Conciliazione per il Turismo permette che contestazioni
e reclami di ogni genere vengano appianati mediante accordi bonari e soluzioni
amichevoli senza il ricorso alla giustizia ordinaria e con notevoli vantaggi in
termini di tempo, denaro e di mantenimento dei buoni rapporti tra il turista e
Venezia.
Piu` di recente, a Firenze (14),
in data 4 giugno 2001, e` stato creato lo Sportello di conciliazione per il turismo, con l’approvazione di un nuovo
regolamento, la cui ultima versione e` stata approvata dal Consiglio camerale
il 18 giugno 2002. Tale sportello nasce a seguito della firma di protocollo
d’intesta tra Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura,
Azienda di Promozione Turistica e provincia di Firenze.
Per quanto attiene all’ambito di
applicazione del regolamento, lo stesso prevede che allo sportello di
conciliazione potranno rivolgersi
imprese e consumatori per la composizione amichevole delle controversie in
tutti i casi di lite tra imprese o tra consumatori ed imprese che riguardino
diritti liberamente disponibili tra le parti.
Il servizio e` stato creato per
fornire ai turisti che ogni anno visitano Firenze e la sua provincia, uno strumento
per risolvere bonariamente le problematiche e le controversie che dovessero
insorgere tra il consumatore e gli operatori del settore (sia agenzie di
viaggio, sia tour operator) su tutto il territorio della provincia di Firenze.
L’obiettivo dello sportello di
conciliazione e` quello di offrire al turista una consulenza professionale, garantita
da un rappresentante della camera di commercio, per risolvere le controversie,
anche nel momento in cui il visitatore sara` rientrato nel proprio Paese di
origine.
Tutte le procedure saranno
guidate da un conciliatore nominato dalla Camera di Commercio, esperto del
settore turistico, che avra` il compito di raggiungere un accordo soddisfacente
per entrambe le parti, giungendo, ove possibile, ad un verbale di
conciliazione.
Altra esperienza da segnalare e`
quella della Camera di Commercio di Siracusa, la quale per rispondere alle richieste
ed alle esigenze dei turisti, ha provveduto in data 4 giugno 2001 alla modifica
del regolamento dello Sportello di conciliazione specializzato in materia di
viaggi e vacanze, esistente dal 1999. In base alle disposizioni di tale
regolamento, potranno adire lo sportello di conciliazione i
consumatori-turisti, tour operator, agenzie di viaggio, albergatori e, piu` in
generale, coloro che operano nel settore turistico.
Lo sportello di conciliazione
specializzato nel turismo e` in grado, in via preventiva, di ridurre sensibilmente
il ricorso al giudice ordinario, in particolare, nel settore del turismo e dei
viaggi, caratterizzato da specifiche e complesse problematiche da cui deriva un
nutrito contenzioso.
Per rendere il servizio alla
portata di tutti i turisti che usufruiscono dei servizi turistici della
provincia di Siracusa, soggiornandovi un periodo di tempo anche limitato, e che
non hanno la possibilita`, ovvero non possono tornarvi per risolvere le
controversie sorte durante il soggiorno, e` stata istituita la nuova figura del
«rappresentante del turista». Quest’ultimo, designato dalle associazioni dei
consumatori, ed iscritto in un apposito elenco tenuto dalla Camera di
Commercio, e` un professionista al quale il turista, senza alcuna spesa
aggiuntiva, potra` «dare mandato a conciliare». Al fine di rendere ancora piu`
semplice il ricorso al servizio di conciliazione e` intenzione della Camera di
commercio di Siracusa dotarsi anche di un servizio di conciliazione on line per
risolvere i problemi legati alla distanza, qualora il turista che attiva la
conciliazione desideri comunque seguire direttamente la procedura senza
avvalersi dell’assistenza di terzi.
Da ultimo, anche la Camera di
commercio di Ravenna ha adottato un regolamento per la conciliazione di controversie
di natura turistica (15). Ai fini dell’attivazione della procedura e`
necessario che le parti, consumatori, utenti ed imprese, siano legate tra loro
da un rapporto di natura economica e che il motivo del contendere sia di natura
turistica.
Le ragioni che dovrebbero portare
le parti a decidere di risolvere le controversie nel settore turistico per mezzo
di una conciliazione sono molteplici, ma, in particolare, l’opzione per la
conciliazione amministrata dalle Camere di commercio trova la sua origine nella
necessita` di un sistema compositivo rapido ed efficace e che, al contempo,
permetta eventualmente la continuazione del rapporto tra le parti dopo la
risoluzione del conflitto, salvaguardando al contempo l’immagine e la
«reputazione» dell’operatore turistico e della relativa localita`.
E' indubbio che, come tutti gli
strumenti giuridici, anche la conciliazione puo` presentare alcuni aspetti che la
rendono meno «competitiva» rispetto alla giustizia ordinaria.
La conciliazione amministrata,
invece, permette in molti casi di ovviare a questi problemi attraverso
strutture ed operatori che sono organizzati ad hoc per la gestione e lo
svolgimento di procedure conciliative. E' importante ricordare, pero`, che gli
Sportelli o Camere di conciliazione costituiti presso le camere di Commercio non
svolgono direttamente funzioni di conciliatori.
Questi molto semplicemente provvedono,
oltre che alla gestione logistica e segretariale del procedimento, sulla falsariga
di quanto viene svolto dalle cancellerie dei nostri tribunali, anche alla
ricezione della domanda, al contatto con la parte che viene invitata a
partecipare alla conciliazione ed all’assunzione di decisioni su aspetti organizzativi, amministrativi e
sostanziali della procedura.
Conseguentemente, il primo dei
vantaggi che viene offerto e` quello della trasparenza, soprattutto per quanto concerne
la nomina dei conciliatori, ma, piu` in generale, su tutto il procedimento.
Come ricordato in precedenza, la
scelta di devolvere l’amministrazione di una conciliazione ad un ente a cio` preposto,
ove non imposto per legge, deve essere operata dalle parti in un accordo
conciliativo o arbitrale.
Spettera`, quindi agli operatori
turistici ed alla strutture turistico-ricettive informare il cliente turista
dell’opportunita` di ricorrere
allo strumento conciliativo in caso di disguidi, disservizi o qualsivoglia altro
tipo di controversia nascente dal servizio offerto o dal contratto stipulato.
In quest’ultimo caso, vale a dire in caso di sottoscrizione di un contratto,
sara` possibile per le parti inserire una clausola di conciliazione e, al fine
di evitare che possano insorgere problemi in ordine alla valutazione del tipo
di procedura prescelta, sara` opportuno
indicare con chiarezza la volonta` di aderire alle regole di una determinata
istituzione ed ente, ponendo, se ammissibile, le limitazioni che le parti
ritengono opportune.
All’uopo giova ricordare che
nella quasi totalita` dei casi gli sportelli o camere di conciliazione,
cosı` come le istituzioni arbitrali, che di sovente sono incardinate
all’interno di Camere di Commercio, hanno codificato modelli standard di
domande di conciliazione, compromessi e di clausole arbitrali allo scopo di
fornire ai fruitori dei due istituti mezzi idonei all’opzione conciliativa ed
arbitrale. Infatti, utilizzando gli schemi standard, le parti sono certe che la soluzione della controversia
verra` operata secondo il tipo amministrato da loro prescelto.
Molto spesso accade che
l’istituzione, oltre ad indicare le modalita` per la redazione degli atti nel
proprio regolamento, provveda alla predisposizione di formulari ad hoc per
aiutare le parti nella redazione degli atti medesimi e per il deposito dei documenti, permettendo, al
contempo, ai conciliatori di individuare con maggiore chiarezza ed efficacia le
istanze presentate dalle parti all’organo giudicante (16).
Nella maggior parte dei casi i
formulari, per svolgere piu` efficacemente la loro funzione, devono essere necessariamente
utilizzati, altresı`, puo` anche verificarsi il caso che tali formulari
debbano essere considerati solamente quali linee guida per la predisposizione
degli atti, piuttosto che uno stretto vincolo in capo alle parti.
Anche nella conciliazione nel
settore turismo la nomina dei conciliatori avviene ad opera di Commissioni
create ad hoc in base al regolamento delle strutture (17). Giovi ricordare che
potrebbero esservi piu` Commissioni ove l’istituzione, oltre alla conciliazione
nel settore turismo, abbia un regolamento o gestisca conciliazioni facoltative ex lege n. 580/93, ovvero
obbligatorie ex lege n. 192/98, ovvero, ancora, conciliazioni tra imprese e
consumatori ex lege n. 281/98.
Con riferimento alle
conciliazioni nel settore turismo e` necessario ricordare che per espressa
disposizione di legge, ove fallisca il tentativo di conciliazione, le parti
possono rimettere la controversia in arbitrato, eventualmente amministrato, presso la Camera arbitrale della
medesima Camera di Commercio dove si e` svolta la procedura conciliativa.
In tale eventualita`,
l’istituzione potra` ricoprire un ruolo molto importante della designazione
dell’organo giudicante, cioe` degli arbitri. Le modalita` di tale nomina
potrebbero essere gia` state definite ex ante in un accordo conciliativo poi
arbitrale siglato dalle parti nel contratto (18) originariamente stipulato o in
un atto separato.
Solitamente in conciliazione il
numero dei conciliatori e` di uno il quale viene scelto dalla Commissione all’interno
di un elenco gestito dalla stessa istituzione, ovvero tra gli iscritti nel
sistema informativo dei conciliatori
delle Camere di commercio.
Il conciliatore che accetta la
nomina sara` tenuto a dichiarare per iscritto la propria indipendenza, imparzialita`
e neutralita`, sottoscrivendo una apposita dichiarazione e, altresı` sara`
tenuto a rispettare scrupolosamente i principi di comportamento allegati al
regolamento di conciliazione.
La nomina del conciliatore
effettuata dall’istituzione (19) deve ricadere su di una persona che sia in
grado di assicurare la totale neutralita`, indipendenza ed imparzialita`
rispetto alle parti in lite.
Ogniqualvolta l’ente decide di
creare ed utilizzare un elenco di conciliatori, questo dovra` essere inevitabilmente
il risultato di una attenta selezione, ovvero di una adeguata formazione.
Il ruolo del conciliatore
all’interno della procedura e` sicuramente piu` complesso rispetto alla
semplice attivita` di un arbitro indipendentemente dal tipo di conciliazione
che intende utilizzare nella questione che viene posta alla sua attenzione.
In particolare, il conciliatore
deve innanzitutto guadagnarsi la fiducia di tutte le parti in lite, superando ogni
tipo di blocco emotivo, sia personale, che delle parti.
Cio` gli permettera` di ottenere
una migliore comunicazione con e fra le parti, facendo loro capire l’importanza
prioritaria di raggiungere un accordo. Attraverso tecniche ad hoc aiuta le
parti a capire la posizione l’una dell’altra ed i relativi limiti, aiutandole a
valutare realisticamente le loro pretese. Il conciliatore deve, in sostanza, fare scaturire dalla posizione
iniziale della parte quale e` il suo vero interesse nella vicenda, solamente in questo modo la conciliazione
potra` sortire un qualche effetto, infatti il negoziato sulle posizione non
puo` che portare ad un naufragio dell’approccio conciliativo.
Qualora il conciliatore svolga un
ruolo valutativo, suggerira` delle formule di accordo, valutando realisticamente
la possibilita` di raggiungerlo sulla base delle pretese esposte.
Per contro, qualora il
conciliatore mantenga un ruolo facilitativo, saranno le parti stesse a
formulare delle ipotesi di accordo, grazie all’apporto del conciliatore stesso
che avra` fatto emergere le reali esigenze delle parti, al di la` delle posizioni inizialmente espresse.
Molti regolamenti prevedono che
il conciliatore debba avere una adeguata esperienza nel settore specifico della
controversia al fine di potere, in prima persona, comprendere concretamente
l’oggetto della controversia e fornire cosı` un ulteriore servizio alle
parti, qualora una di questa non sia in grado di comprendere le ragioni
dell’altra, proprio alla luce del linguaggio tecnico utilizzato.
Un aspetto assai delicato delle
conciliazioni nel settore turistico e` dato dalla conoscenza della lingua straniera.
In alternativa, il conciliatore
deve avere una adeguata conoscenza in campo giuridico od economico, nonche´ delle
tecniche di conciliazione di cui si e` fatto cenno in precedenza.
Una volta presa visione della
domanda di conciliazione e della accettazione, nonche´ della documentazione prodotta,
il conciliatore e` tenuto a comunicare se accetta l’incarico o, in alternativa,
i motivi che gli precludono la possibilita` di accettare la nomina.
Il conciliatore puo` decidere di
farsi affiancare da un assistente dopo averne ricevuta autorizzazione scritta
ad opera delle parti e senza che
cio` comporti per le stesse ulteriori oneri.
Infine, un’ultima indicazione
deontologica, il conciliatore non potra` mai svolgere per le stesse parti e per
la medesima controversia ne´ l’attivita` di avvocato, ne´ quella di arbitro.
Per potere avviare la procedura
di conciliazione e` necessario provvedere alla compilazione e presentazione in
Segreteria dell’apposto prestampato, completato in tutte le sue parti, ovvero
presentando una domanda in carta
semplice. La presentazione potra` avvenire che mediante invio a mezzo posta,
fax o posta elettronica, nonche´
mediante la compilazione di modelli on line.
In ogni caso, dovranno essere
evidenziati in modo chiaro i seguenti punti: generalita` delle parti; sintetica
esposizione dei fatti; ragione del contendere; valore indicativo della
controversia; dichiarazione di volere perseguire una composizione bonaria;
eventuale indicazione del conciliatore concordato con controparte ovvero l’incarico
alla commissione di procedere alla nomina del conciliatore.
Qualora la parte lo ritenga
necessario, potra` produrre documenti.
A questo punto, la Segreteria
fara` pervenire alla controparte entro il termine stabilito nel regolamento la copia
della domanda ed il modulo per l’accettazione della procedura di conciliazione.
La parte che riceve la domanda di
conciliazione, qualora intenda aderire alla procedura, dovra` fare pervenire alla
Segreteria, sempre nel termine stabilito, la sua accettazione la quale deve
contenere gli stessi punti della domanda, ma soprattutto deve evidenziare i
casi di diversita` delle posizioni, per permettere di procedere alla nomina del
conciliatore ed alla fissazione dell’udienza nel piu` breve tempo possibile.
Qualora nessuna accettazione
pervenga nel termine stabilito dal regolamento decorrente dalla ricezione della
domanda, il tentativo di conciliazione dovra` intendersi concluso e la
Segreteria dovra` provvedere a darne immediata comunicazione al proponente.
Qualora la conciliazione non
abbia esito positivo, il conciliatore sara` tenuto a redigere un verbale di
mancata conciliazione, che permettera` alle parti di adire eventualmente la
commissione arbitrale indicata nella clausola compromissoria contenuta
all’interno del contratto, ove stipulato.
All’incontro di conciliazione,
sulla base di quanto comunemente previsto nei regolamenti, devono essere di norma
presenti le parti personalmente, sia nelle sessioni comuni, che in quelle
private, anche eventualmente assistite da un proprio esperto di fiducia.
La conciliazione nel settore
turistico si caratterizza, invece, per la presenza del rappresentante del
turista il quale e` una persona a cui i turisti daranno formale mandato di
rappresentarli nella procedura conciliativa, in relazione alla controversia
insorta, qualora non possano o non vogliano tornare nel luogo presso il quale
e` avviata la procedura per essere presenti all’incontro di conciliazione.
Al fine di assicurare la massima
professionalita` di tale rappresentante, che evidentemente ha un ruolo molto delicato
nella procedura, sara` scelto tra persone esperte della materia e con ottima
conoscenza di almeno una lingua straniera, sulla base di un elenco predisposto
dalla segreteria dello sportello di conciliazione su indicazione delle
associazioni dei consumatori, con compenso completamente a carico della Camera
di commercio, in misura pari a quello del conciliatore.
Per contro, qualora la parte decida
di partecipare personalmente alla procedura di conciliazione, avra` comunque la
possibilita` di richiedere la presenza di una persona di propria fiducia. In
tale ipotesi, il conciliatore deve fino dall’inizio prestare particolare
attenzione all’operato di questo soggetto. Infatti, deve verificare che
mantenga un comportamento tale da non impedire o intralciare il raggiungimento
della conciliazione.
In particolare, il conciliatore
deve valutare il rapporto che lega parte ed esperto per valutare se la parte ha
la possibilita` di portare avanti una posizione propria senza essere succube
del proprio esperto.
In tale eventualita`, sara`
ancora piu` difficile fare emergere l’interesse reale della parte rispetto alla
posizione assunta nell’incontro
di talche´ diventeranno ancora piu` importanti le sessioni separate dove approfondire
maggiormente la posizione della parte.
Qualora la parte non si presenti
personalmente e compaia solo un rappresentante, il conciliatore dovra` verificare
il mandato a transigere e conciliare sottoscritto dalla parte personalmente.
La conclusione del tentativo di
conciliazione deve essere dichiarata per iscritto dal conciliatore e, in caso di
raggiungimento di un accordo, questo deve essere inserito in un verbale di
conciliazione sottoscritto dalle parti in lite.
La procedura di conciliazione
deve ritenersi conclusa ogni qual volta la parte che ha ricevuto l’invito a conciliare
non si presenta nei termini stabiliti ovvero non si presenta agli incontri.
Altresı`, il conciliatore e`
tenuto a dichiarare concluso il tentativo di conciliazione, qualora una delle
parti abbandoni la riunione o, ancora, quando il conciliatore valuti che
l’atteggiamento di una o di entrambe le parti renda impossibile il
raggiungimento di un accordo o che sia incompatibile con l’obbligo di
cooperazione cui sono tenute le parti medesime.
La conciliazione si conclude con
la sottoscrizione ad opera delle parti di un verbale, il quale, in assenza di disposizioni di legge, avra` solo ed
esclusivamente natura contrattuale (20), quindi, insuscettibile di attenere
efficacia di titolo esecutivo al pari del verbale di conciliazione nel in
ambito di subfornitura industriale.
La durata della conciliazione e`
assai contenuta (21), di norma deve concludersi nell’arco di una riunione, al massimo
due, ovvero in quel diverso termine previsto della legge (30 giorni nella legge
sulla subfornitura, 60 giorni nella legge sui consumatori) che introduce o
impone la conciliazione come strumento di risoluzione della controversia.
I costi del servizio di
conciliazione Le spese della conciliazione nel settore turistico sono sempre
estremamente contenute anche se confrontate con quelle di un giudizio ordinario
o di un arbitrato (22).
Sono composte da una voce
relativa ai diritti di segreteria e da una voce per il compenso del
conciliatore.
Di norma, sono previste tariffe a
scaglione in ordine al valore della controversia. I tariffari sono a disposizione
di tutti gli utenti come allegati al regolamento di conciliazione e prevedono
costi in relazione al valore delle
controversie, nonche´ disponibili in rete.
Piu` precisamente, per i servizi
di conciliazione le parti saranno tenute in base al citato tariffario ad un versamento
per l’accesso al servizio, ad un versamento fisso di conciliazione per la prima
udienza davanti al conciliatore e, da
ultimo, ad un versamento articolato per fasce e commisurato al valore della
controversia per tutte le eventuali
udienze successive (23).
Note:
(1)
P. Balsamo, Conciliazione e arbitrato: riflessioni critiche, in Rass. Forense, 1999,
543; A. Buonfrate, A. Leogrande, La giustizia alternativa in Italia tra ADR e
conciliazione, in Riv. arb., 1999, 375; M. Maffuccini, Conciliazione e
arbitrato: appunti sul progetto Folena, in Quest. giust., 1999, 696; A. Ugona, La
conciliazione in sede non contenziosa. La meno conosciuta ed utilizzata delle
competenze del Giudice di pace, in Giur. piem., 1997, 24; B. Capponi, La camera
di conciliazione: un interessante «nuovo modello» di risoluzione alternativa delle
liti civili, in Corr. giur., 1996, 452; C. Punzi, Conciliazione ed arbitrato,
in Riv. dir. proc., 1992, 1028; F. Picone, Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale,
in Riv. dir. sport., 1991, 15; T. Massa, La conciliazione nel processo civile
riformato, in Quest. giust., 1991, 730.
(2)
C. Cecchella, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro
privato e pubblico, in Mass. Giur. lav.,
1999, 446; F.P. Luiso, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1999, I, 375; A. Manna,
Tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso per decreto ingiuntivo, in
Riv. crit. dir. lav., 1999, 237; G. Molfese, La comparizione personale delle
parti ovvero del procuratore per il tentativo di conciliazione nelle cause
trattate dal giudice onorario aggregato, in Nuovo dir., 1999, 17; L. Tortolini,
Sulla obbligatorieta` del tentativo di conciliazione per le domande
riconvenzionali nelle controversie sui contratti agrari, in Dir. e giur. agr.,
1998, 82; A. Orlando, Criteri per l’esperimento del tentativo di conciliazione
di una controversia agraria, ivi, 1996, 378.
(3) Confermata anche nell’arbitro del D.Lgs. n.
5/2003 all’art. 16, comma 2. In dottrina: M.F. Ghirga, Conciliazione giudiziale
e abuso del processo, in Riv. dir. proc., 1998, 196; S. Ciccotti, Contributo
all’autonoma qualificazione della conciliazione giudiziale dal negozio
transattivo, in Riv. giur. lav., 1990, II, 413; B. Sassani, Conciliazione
giudiziale, volonta` delle parti e pretese clausole di stile, in Giust. civ.,
1990, I, 852; A. Briguglio, Conciliazione giudiziale, in Digesto civ., III,
Torino, 1988, 203; F. Lancellotti, Vicende e natura della conciliazione
giudiziaria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, 844.
(4) E. Minervini, Le camere di commercio e la
conciliazione delle controversie, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 939; S.
Chiarloni, La conciliazione stragiudiziale come mezzo alternativo di
risoluzione delle dispute, in Riv. dir. proc., 1996, 694.
(5) G. De Palo, G. Guidi, Risoluzione alternativa
delle controversie (ADR) nelle Corti Federali degli Stati Uniti, Milano, 1999;
J. Resnick, Risoluzione alternativa delle controversie e processo: uno sguardo
alla situazione nordamericana, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1997, 699; P.
Gaggero, I modelli alternativi di risoluzione delle controversie nel sistema di
common law, in Doc. giust., 1994, 375.
(6) D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonche´ in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della
legge 3 ottobre 2001, n. 366); L. 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti); Delibera Autorita` per le Garanzie
nella Comunicazioni n. 182/02/Cons, in G.U., 18 luglio 2002, n. 167 (Adozione
del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei
rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti); L. 29 marzo 2001, n.
135 (Riforma della disciplina nazionale del
turismo); Decreto Ministero dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398
(Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi
dell’articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni); L. 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa); D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni); L. 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti); L. 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della
subfornitura nelle attivita` produttive); D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, L. 15 marzo 1997, n. 59);
D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l’attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni); L. 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione dell’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); L. 14 novembre 1995, n. 481
(Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita`.
Istituzione delle Autorita` di regolazione dei servizi di pubblica utilita`);
L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).
(7) L. 29 dicembre 1993, n. 580, in G.U., 11 gennaio
1993, n. 7, suppl. ord. n. 6, recante «Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura».
(8) L. 18 giugno 1998, n. 192, in G.U., 22 giugno
1998, n. 143, recante: «Disciplina della subfornitura nelle attivita`
produttive».
(9) L. 30 luglio 1998, n. 281, in G.U., 14 agosto
1998, n. 189, recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti».
(10) D.Lgs. n. 5 del 17 ottobre 2003, in G.U., 22
gennaio 2003, suppl. ord., n. 17, recante «Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche´ in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n.366».
(11) In G.U. 20 aprile 2001, n. 92, recante:
«Riforma della legislazione nazionale del turismo». In dottrina: M. Gola (a
cura di), Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo, Rimini,
2002; M. Atelli, La riforma della legislazione del turismo, in Corr. giur.,
2001, 1377; F. Morandi, La nuova disciplina del turismo, in Riv. giur. circ.
trasp., 2001, 377; cfr. anche V. Franceschelli - F. Morandi, Manuale di diritto
del turismo, Torino, 2003.
(12) E. Minervini, La conciliazione delle
controversie inerenti la fornitura dei servizi turistici, in Contratti, 2002,
516.
(13) Dalla data della sua costituzione hanno aderito
allo sportello di conciliazionedel settore turismo anche l’Associazione
Veneziana Albergatori, l’Assocamping di Venezia e la Venice Card.
(14) Approvato dal Consiglio Camerale il 18 giugno
2002, con delibera n. 8, affissa all’Albo Camerale dal 19 luglio 2002 al 25
luglio 2002.
(15) Approvato dal Consiglio Camerale con delibera
n.53 del 10 dicembre 2002.
(16) Il regolamento dello Sportello di conciliazione
di Siracusa, prevede, ad esempio, che «La documentazione a supporto delle
proprie richieste od opposizioni va presentata subito, all’atto della domanda o
dell’adesione, con possibilita` di integrazione della stessa sino al giorno
prima dell’incontro di conciliazione. Il deposito puo` avvenire anche tramite
invio di lettera raccomandata, o per telefax, o con il servizio di posta
elettronica.Il Segretario puo` invitare le parti al deposito degli originali in
caso di cattiva leggibilita` o lacunosita` delle copie inviate o depositate.».
(17) Solitamente costituite da rappresentanti delle
associazioni di categoria di settore.
(18) Potrebbe essere il caso del contratto di
viaggio. In dottrina: G. Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita dei
«pacchetti turistici», in V. Franceschelli, F. Morandi, Manuale di diritto del
turismo, Torino, 2003, 488; N. Soldati, I contratti di viaggio e turismo:
tendenze applicative e interpretative, in M. Gola (a cura di), Evoluzione e
prospettive della legislazione sul turismo, cit., 171; R. Bonavitacola, Il
contratto di viaggio nella giurisprudenza, Milano, 2001; G. Silingardi, F.
Morandi, La vendita dei pacchetti turistici, Torino, 1998; C.S. Carrassi, Il
contratto di viaggio, in Nuova giur. civ. comm., 1988, II, 99; G. Minervini, Il
contratto turistico, in Riv. dir. comm., 1974, I, 275.
(19) L’istituzione ha una notevole responsabilita`
nella tenuta di un elenco poiche´ dallo stesso dovra` attingere quando a cio`
sara` incaricata dalle parti, per cui un inserimento acritico di persone puo`
costituire un serio problema per la credibilita` stessa dell’istituzione.
(20) E. Minervini, La conciliazione delle
controversie inerenti la fornitura di servizi turistici, cit., 517.
(21) In base al regolamento di conciliazione dello
sportello di conciliazione di Siracusa 60 giorni; in base a quello di Firenze,
60 giorni; in base a quello di Venezia 30 giorni, in base a quello di Ravenna
60 giorni.
(22) Lo sportello di conciliazione per il Turismo
della Camera di commercio di Venezia prevede la gratuita` del servizio per le
parti in lite; quello di Ravenna per le controversie di valore fino a
cinquecento euro.
(23) Con riferimento ai rimedi privati nelle controversie del turismo v. anche l’esperienza del servizio SOS conciliazione turismo, infra, 302 ss.