LA CONCILIAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

(articolo di NICOLA SOLDATI pubblicato su Diritto del Turismo. n. 3/2003)

 

La soluzione delle controversie mediante il ricorso alla conciliazione nel settore turistico rientra tra le particolarita` della L. n. 135/2001 di riforma del turismo. Le potenzialita`  dello strumento conciliativo in questo settore sono enormi, proprio in considerazione delle sue peculiarita` operative e compositive. Le Camere di commercio delle Province a maggiore propensione turistica, con il supporto delle associazioni di categoria, si stanno dotando di regolamenti di conciliazione ad hoc per il settore turistico.

 

LA CONCILIAZIONE IN ITALIA

La conciliazione rientra a pieno diritto tra gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi sia al giudice che all’arbitro (1). E` uno strumento abbastanza nuovo per il nostro ordinamento, poiche´ nella sua essenza e` assai diverso da come e` stato disegnato dal legislatore del codice di procedura civile del 1942. Come e` noto, infatti, il codice di procedura civile prevede varie ipotesi di conciliazione che devono o possono essere esperite dal giudice o dal consulente tecnico, ma purtroppo la caoticita` del processo civile, nella quasi totalita` dei casi, non consente un adeguato uso della conciliazione, la quale rimane bloccata in fieri in un semplice tentativo, destinato, spesso, a naufragare, a volte, anche per volonta` delle stesse parti in lite. Quindi, la conciliazione, come prevista dal codice di procedura civile, puo` essere suddivisa, in via sistematica, in tre fattispecie: quella che avviene prima di un procedimento contenzioso arbitrale o giudiziario (2); quella endoprocessuale, che avviene nel contesto di un procedimento arbitrale o giudiziario (3) e quella praeter procedimentale che avviene del tutto al di fuori di un qualsivoglia procedimento arbitrale o giudiziario (4).

La vera conciliazione, cosı` come viene intesa nei paesi anglosassoni (5), e` qualcosa di assai diverso,  uno strumento di componimento delle controversie veramente efficace e potenzialmente idoneo ad essere  utilizzato nei piu` diversi settori di applicazione.

In Italia, la conciliazione e` stata oggetto di numerosi interventi legislativi (6) volti principalmente ad introdurre un elemento deflattivo dell’attuale, ma, soprattutto, del futuro contenzioso. Tuttavia,  cosı` come per l’arbitrato, la conciliazione non deve affatto essere intesa come un palliativo per risolvere i problemi di una giustizia ordinaria «in panne», il valore aggiunto della conciliazione va ben al di la` di un semplice alleggerimento dei compiti della giustizia ordinaria. Quando la  conciliazione verra` svolta con competenza e professionalita`, ma soprattutto quando si verra` a creare una vera cultura della conciliazione, allora diventera` uno strumento di risoluzione delle controversie di primaria importanza ed efficacia, soprattutto per i consumatori e le imprese.

La ragione per la quale la conciliazione potra` avere in Italia quel successo che gia` ha avuto all’estero e` data, in particolare modo, dal fatto che permette di pervenire ad esiti compositivi delle controversie meno convenzionali e tendenzialmente piu` soddisfacenti e remunerativi per le parti. Infatti, ove la conciliazione abbia esito positivo, non dovrebbero esistere ne´ vinti, ne´ vincitori, ma solo due o piu` parti che hanno raggiunto un accordo totalmente soddisfacente.

La produzione legislativa di questi ultimi anni ha magnificato il ruolo della conciliazione, forse anche in modo eccessivo, rispetto alla ancora minima diffusione di una vera cultura della conciliazione stessa.

La norma chiave che ha attribuito fondamentali competenze in materia conciliativa alle Camere di commercio e` stata la L. n. 580/93 (7) la quale, all’art. 4, afferma che: «le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l’altro: promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti».

Successivamente, molti interventi legislativi si sono collegati, nella previsione di strumenti alternativi delle controversie, demandati agli sportelli o camere di conciliazione creati presso le Camere di Commercio: prima tra tutte la L. n. 192/98 (8) e la L. n. 281/98 (9) e più di recente il decreto legislativo 5/2003 (10) hanno imposto di fatto alle Camere di Commercio, che non si erano ancora attivate, la creazione immediata di commissioni conciliative ad hoc. Anche al L. n. 29 marzo 2001, n. 135 (11) ha ritagliato un ruolo primario  alle Camere di commercio nella gestione e risoluzione del e controversie mediante il ricorso alla conciliazione.

In particolare, l’art. 4, rubricato «Promozione dei diritti del turista», contempla un nuovo strumento – La Carta dei diritti del Turista (sulla quale v. Morandi, infra, 306 ss.) molto importante che il legislatore ha voluto creare per tutelare la figura del turista e per tutelare i relativi diritti. Tale Carta, dovra` essere redatta almeno in quattro lingue dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, oltre alle associazioni nazionali di tutela dei consumatori.

Un punto particolarmente importante e qualificante del contenuto della Carta e` costituito dalle informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione dei servizi turistico ricettivi, nonche´ sulle procedure di ricorso, anche mediante conciliazione ed arbitrato nei casi di inadempimento contrattuale dei fornitori dell’offerta turistica (12). All’uopo le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata, ai sensi della L. n. 29 dicembre 1993, n. 580 costituiscono commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.

Gli utenti inoltre, avranno la possibilita` di farsi rappresentare, in caso di conciliazione, dalle associazioni di consumatori.

 

LE ESPERIENZE DI CONCILIAZIONE NEL SETTORE TURISMO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Alcune camere di commercio italiane, gia` prima dell’entrata in vigore della L. n. 135/2001, avevano attivato tali servizi di conciliazione,in particolare modo, Milano aveva predisposto un regolamento di conciliazione ad hoc per le controversie in materia di turismo, poi inglobato all’interno di un piu` generale regolamento di conciliazione delle controversie tra consumatori e imprese.

Anche a Venezia e` stato costituito lo Sportello di Conciliazione per il Turismo che ha visto la luce il

10 novembre 2000 con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Camera di Commercio industria, artigia-

nato e agricoltura di Venezia, la Camera Arbitrale Immobiliare e Generale di Venezia e la Azienda di Promozione

Turistica di Venezia, con lo scopo di favorire la risoluzione di controversie in materia turistica (13).

La citta` lagunare, anche in virtu` del tipo di realta` economia e sociale in cui e` immersa, ha ritenuto di fondamentale importanza dotarsi di un servizio di conciliazione specifico per il turismo. Lo Sportello di Conciliazione per il Turismo permette che contestazioni e reclami di ogni genere vengano appianati mediante accordi bonari e soluzioni amichevoli senza il ricorso alla giustizia ordinaria e con notevoli vantaggi in termini di tempo, denaro e di mantenimento dei buoni rapporti tra il turista e Venezia.

Piu` di recente, a Firenze (14), in data 4 giugno 2001, e` stato creato lo Sportello di conciliazione per il  turismo, con l’approvazione di un nuovo regolamento, la cui ultima versione e` stata approvata dal Consiglio camerale il 18 giugno 2002. Tale sportello nasce a seguito della firma di protocollo d’intesta tra Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, Azienda di Promozione Turistica e provincia di Firenze.

Per quanto attiene all’ambito di applicazione del regolamento, lo stesso prevede che allo sportello di

conciliazione potranno rivolgersi imprese e consumatori per la composizione amichevole delle controversie in tutti i casi di lite tra imprese o tra consumatori ed imprese che riguardino diritti liberamente disponibili tra le parti.

Il servizio e` stato creato per fornire ai turisti che ogni anno visitano Firenze e la sua provincia, uno strumento per risolvere bonariamente le problematiche e le controversie che dovessero insorgere tra il consumatore e gli operatori del settore (sia agenzie di viaggio, sia tour operator) su tutto il territorio della provincia di Firenze.

L’obiettivo dello sportello di conciliazione e` quello di offrire al turista una consulenza professionale, garantita da un rappresentante della camera di commercio, per risolvere le controversie, anche nel momento in cui il visitatore sara` rientrato nel proprio Paese di origine.

Tutte le procedure saranno guidate da un conciliatore nominato dalla Camera di Commercio, esperto del settore turistico, che avra` il compito di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti, giungendo, ove possibile, ad un verbale di conciliazione.

Altra esperienza da segnalare e` quella della Camera di Commercio di Siracusa, la quale per rispondere alle richieste ed alle esigenze dei turisti, ha provveduto in data 4 giugno 2001 alla modifica del regolamento dello Sportello di conciliazione specializzato in materia di viaggi e vacanze, esistente dal 1999. In base alle disposizioni di tale regolamento, potranno adire lo sportello di conciliazione i consumatori-turisti, tour operator, agenzie di viaggio, albergatori e, piu` in generale, coloro che operano nel settore turistico.

Lo sportello di conciliazione specializzato nel turismo e` in grado, in via preventiva, di ridurre sensibilmente il ricorso al giudice ordinario, in particolare, nel settore del turismo e dei viaggi, caratterizzato da specifiche e complesse problematiche da cui deriva un nutrito contenzioso.

Per rendere il servizio alla portata di tutti i turisti che usufruiscono dei servizi turistici della provincia di Siracusa, soggiornandovi un periodo di tempo anche limitato, e che non hanno la possibilita`, ovvero non possono tornarvi per risolvere le controversie sorte durante il soggiorno, e` stata istituita la nuova figura del «rappresentante del turista». Quest’ultimo, designato dalle associazioni dei consumatori, ed iscritto in un apposito elenco tenuto dalla Camera di Commercio, e` un professionista al quale il turista, senza alcuna spesa aggiuntiva, potra` «dare mandato a conciliare». Al fine di rendere ancora piu` semplice il ricorso al servizio di conciliazione e` intenzione della Camera di commercio di Siracusa dotarsi anche di un servizio di conciliazione on line per risolvere i problemi legati alla distanza, qualora il turista che attiva la conciliazione desideri comunque seguire direttamente la procedura senza avvalersi dell’assistenza di terzi.

Da ultimo, anche la Camera di commercio di Ravenna ha adottato un regolamento per la conciliazione di controversie di natura turistica (15). Ai fini dell’attivazione della procedura e` necessario che le parti, consumatori, utenti ed imprese, siano legate tra loro da un rapporto di natura economica e che il motivo del contendere sia di natura turistica.

 

LA CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA

Le ragioni che dovrebbero portare le parti a decidere di risolvere le controversie nel settore turistico per mezzo di una conciliazione sono molteplici, ma, in particolare, l’opzione per la conciliazione amministrata dalle Camere di commercio trova la sua origine nella necessita` di un sistema compositivo rapido ed efficace e che, al contempo, permetta eventualmente la continuazione del rapporto tra le parti dopo la risoluzione del conflitto, salvaguardando al contempo l’immagine e la «reputazione» dell’operatore turistico e della relativa localita`.

E' indubbio che, come tutti gli strumenti giuridici, anche la conciliazione puo` presentare alcuni aspetti che la rendono meno «competitiva» rispetto alla giustizia ordinaria.

La conciliazione amministrata, invece, permette in molti casi di ovviare a questi problemi attraverso strutture ed operatori che sono organizzati ad hoc per la gestione e lo svolgimento di procedure conciliative. E' importante ricordare, pero`, che gli Sportelli o Camere di conciliazione costituiti presso le camere di Commercio non svolgono direttamente funzioni di conciliatori.

Questi molto semplicemente provvedono, oltre che alla gestione logistica e segretariale del procedimento, sulla falsariga di quanto viene svolto dalle cancellerie dei nostri tribunali, anche alla ricezione della domanda, al contatto con la parte che viene invitata a partecipare alla conciliazione ed all’assunzione di decisioni su  aspetti organizzativi, amministrativi e sostanziali della procedura.

Conseguentemente, il primo dei vantaggi che viene offerto e` quello della trasparenza, soprattutto per quanto concerne la nomina dei conciliatori, ma, piu` in generale, su tutto il procedimento.

 

LE CLAUSOLE DI CONCILIAZIONE

Come ricordato in precedenza, la scelta di devolvere l’amministrazione di una conciliazione ad un ente a cio` preposto, ove non imposto per legge, deve essere operata dalle parti in un accordo conciliativo o arbitrale.

Spettera`, quindi agli operatori turistici ed alla strutture turistico-ricettive informare il cliente turista

dell’opportunita` di ricorrere allo strumento conciliativo in caso di disguidi, disservizi o qualsivoglia altro tipo di controversia nascente dal servizio offerto o dal contratto stipulato. In quest’ultimo caso, vale a dire in caso di sottoscrizione di un contratto, sara` possibile per le parti inserire una clausola di conciliazione e, al fine di evitare che possano insorgere problemi in ordine alla valutazione del tipo di procedura  prescelta, sara` opportuno indicare con chiarezza la volonta` di aderire alle regole di una determinata istituzione ed ente, ponendo, se ammissibile, le limitazioni che le parti ritengono opportune.

All’uopo giova ricordare che nella quasi totalita` dei casi gli sportelli o camere di conciliazione, cosı` come le istituzioni arbitrali, che di sovente sono incardinate all’interno di Camere di Commercio, hanno codificato modelli standard di domande di conciliazione, compromessi e di clausole arbitrali allo scopo di fornire ai fruitori dei due istituti mezzi idonei all’opzione conciliativa ed arbitrale. Infatti, utilizzando gli schemi  standard, le parti sono certe che la soluzione della controversia verra` operata secondo il tipo amministrato  da loro prescelto.

Molto spesso accade che l’istituzione, oltre ad indicare le modalita` per la redazione degli atti nel proprio regolamento, provveda alla predisposizione di formulari ad hoc per aiutare le parti nella redazione degli atti  medesimi e per il deposito dei documenti, permettendo, al contempo, ai conciliatori di individuare con maggiore chiarezza ed efficacia le istanze presentate dalle parti all’organo giudicante (16).

Nella maggior parte dei casi i formulari, per svolgere piu` efficacemente la loro funzione, devono essere necessariamente utilizzati, altresı`, puo` anche verificarsi il caso che tali formulari debbano essere considerati solamente quali linee guida per la predisposizione degli atti, piuttosto che uno stretto vincolo in capo alle parti.

 

LA NOMINA DEI CONCILIATORI

Anche nella conciliazione nel settore turismo la nomina dei conciliatori avviene ad opera di Commissioni create ad hoc in base al regolamento delle strutture (17). Giovi ricordare che potrebbero esservi piu` Commissioni ove l’istituzione, oltre alla conciliazione nel settore turismo, abbia un regolamento o gestisca conciliazioni  facoltative ex lege n. 580/93, ovvero obbligatorie ex lege n. 192/98, ovvero, ancora, conciliazioni tra imprese e consumatori ex lege n. 281/98.

Con riferimento alle conciliazioni nel settore turismo e` necessario ricordare che per espressa disposizione di legge, ove fallisca il tentativo di conciliazione, le parti possono rimettere la controversia in arbitrato,  eventualmente amministrato, presso la Camera arbitrale della medesima Camera di Commercio dove si e` svolta la procedura conciliativa.

In tale eventualita`, l’istituzione potra` ricoprire un ruolo molto importante della designazione dell’organo giudicante, cioe` degli arbitri. Le modalita` di tale nomina potrebbero essere gia` state definite ex ante in un accordo conciliativo poi arbitrale siglato dalle parti nel contratto (18) originariamente stipulato o in un  atto separato.

Solitamente in conciliazione il numero dei conciliatori e` di uno il quale viene scelto dalla Commissione all’interno di un elenco gestito dalla stessa istituzione, ovvero tra gli iscritti nel sistema informativo dei  conciliatori delle Camere di commercio.

Il conciliatore che accetta la nomina sara` tenuto a dichiarare per iscritto la propria indipendenza, imparzialita` e neutralita`, sottoscrivendo una apposita dichiarazione e, altresı` sara` tenuto a rispettare scrupolosamente i principi di comportamento allegati al regolamento di conciliazione.

La nomina del conciliatore effettuata dall’istituzione (19) deve ricadere su di una persona che sia in grado di assicurare la totale neutralita`, indipendenza ed imparzialita` rispetto alle parti in lite.

Ogniqualvolta l’ente decide di creare ed utilizzare un elenco di conciliatori, questo dovra` essere inevitabilmente il risultato di una attenta selezione, ovvero di una adeguata formazione.

Il ruolo del conciliatore all’interno della procedura e` sicuramente piu` complesso rispetto alla semplice attivita` di un arbitro indipendentemente dal tipo di conciliazione che intende utilizzare nella questione che viene posta alla sua attenzione.

In particolare, il conciliatore deve innanzitutto guadagnarsi la fiducia di tutte le parti in lite, superando ogni tipo di blocco emotivo, sia personale, che delle parti.

Cio` gli permettera` di ottenere una migliore comunicazione con e fra le parti, facendo loro capire l’importanza prioritaria di raggiungere un accordo. Attraverso tecniche ad hoc aiuta le parti a capire la posizione l’una dell’altra ed i relativi limiti, aiutandole a valutare realisticamente le loro pretese. Il conciliatore deve,  in sostanza, fare scaturire dalla posizione iniziale della parte quale e` il suo vero interesse nella vicenda,  solamente in questo modo la conciliazione potra` sortire un qualche effetto, infatti il negoziato sulle posizione non puo` che portare ad un naufragio dell’approccio conciliativo.

Qualora il conciliatore svolga un ruolo valutativo, suggerira` delle formule di accordo, valutando realisticamente la possibilita` di raggiungerlo sulla base delle pretese esposte.

Per contro, qualora il conciliatore mantenga un ruolo facilitativo, saranno le parti stesse a formulare delle ipotesi di accordo, grazie all’apporto del conciliatore stesso che avra` fatto emergere le reali esigenze delle  parti, al di la` delle posizioni inizialmente espresse.

Molti regolamenti prevedono che il conciliatore debba avere una adeguata esperienza nel settore specifico della controversia al fine di potere, in prima persona, comprendere concretamente l’oggetto della controversia e fornire cosı` un ulteriore servizio alle parti, qualora una di questa non sia in grado di comprendere le ragioni dell’altra, proprio alla luce del linguaggio tecnico utilizzato.

Un aspetto assai delicato delle conciliazioni nel settore turistico e` dato dalla conoscenza della lingua straniera.

In alternativa, il conciliatore deve avere una adeguata conoscenza in campo giuridico od economico, nonche´ delle tecniche di conciliazione di cui si e` fatto cenno in precedenza.

Una volta presa visione della domanda di conciliazione e della accettazione, nonche´ della documentazione prodotta, il conciliatore e` tenuto a comunicare se accetta l’incarico o, in alternativa, i motivi che gli precludono la possibilita` di accettare la nomina.

Il conciliatore puo` decidere di farsi affiancare da un assistente dopo averne ricevuta autorizzazione scritta

ad opera delle parti e senza che cio` comporti per le stesse ulteriori oneri.

Infine, un’ultima indicazione deontologica, il conciliatore non potra` mai svolgere per le stesse parti e per la medesima controversia ne´ l’attivita` di avvocato, ne´ quella di arbitro.

 

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Per potere avviare la procedura di conciliazione e` necessario provvedere alla compilazione e presentazione in Segreteria dell’apposto prestampato, completato in tutte le sue parti, ovvero presentando una domanda in  carta semplice. La presentazione potra` avvenire che mediante invio a mezzo posta, fax o posta elettronica,  nonche´ mediante la compilazione di modelli on line.

In ogni caso, dovranno essere evidenziati in modo chiaro i seguenti punti: generalita` delle parti; sintetica esposizione dei fatti; ragione del contendere; valore indicativo della controversia; dichiarazione di volere perseguire una composizione bonaria; eventuale indicazione del conciliatore concordato con controparte ovvero l’incarico alla commissione di procedere alla nomina del conciliatore.

Qualora la parte lo ritenga necessario, potra` produrre documenti.

A questo punto, la Segreteria fara` pervenire alla controparte entro il termine stabilito nel regolamento la copia della domanda ed il modulo per l’accettazione della procedura di conciliazione.

La parte che riceve la domanda di conciliazione, qualora intenda aderire alla procedura, dovra` fare pervenire alla Segreteria, sempre nel termine stabilito, la sua accettazione la quale deve contenere gli stessi punti della domanda, ma soprattutto deve evidenziare i casi di diversita` delle posizioni, per permettere di procedere alla nomina del conciliatore ed alla fissazione dell’udienza nel piu` breve tempo possibile.

Qualora nessuna accettazione pervenga nel termine stabilito dal regolamento decorrente dalla ricezione della domanda, il tentativo di conciliazione dovra` intendersi concluso e la Segreteria dovra` provvedere a darne immediata comunicazione al proponente.

Qualora la conciliazione non abbia esito positivo, il conciliatore sara` tenuto a redigere un verbale di mancata conciliazione, che permettera` alle parti di adire eventualmente la commissione arbitrale indicata nella clausola compromissoria contenuta all’interno del contratto, ove stipulato.

 

IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE ED IL RELATIVO VERBALE

All’incontro di conciliazione, sulla base di quanto comunemente previsto nei regolamenti, devono essere di norma presenti le parti personalmente, sia nelle sessioni comuni, che in quelle private, anche eventualmente assistite da un proprio esperto di fiducia.

La conciliazione nel settore turistico si caratterizza, invece, per la presenza del rappresentante del turista il quale e` una persona a cui i turisti daranno formale mandato di rappresentarli nella procedura conciliativa, in relazione alla controversia insorta, qualora non possano o non vogliano tornare nel luogo presso il quale e` avviata la procedura per essere presenti all’incontro di conciliazione.

Al fine di assicurare la massima professionalita` di tale rappresentante, che evidentemente ha un ruolo molto delicato nella procedura, sara` scelto tra persone esperte della materia e con ottima conoscenza di almeno una lingua straniera, sulla base di un elenco predisposto dalla segreteria dello sportello di conciliazione su indicazione delle associazioni dei consumatori, con compenso completamente a carico della Camera di commercio, in misura pari a quello del conciliatore.

Per contro, qualora la parte decida di partecipare personalmente alla procedura di conciliazione, avra` comunque la possibilita` di richiedere la presenza di una persona di propria fiducia. In tale ipotesi, il conciliatore deve fino dall’inizio prestare particolare attenzione all’operato di questo soggetto. Infatti, deve verificare che mantenga un comportamento tale da non impedire o intralciare il raggiungimento della conciliazione.

In particolare, il conciliatore deve valutare il rapporto che lega parte ed esperto per valutare se la parte ha la possibilita` di portare avanti una posizione propria senza essere succube del proprio esperto.

In tale eventualita`, sara` ancora piu` difficile fare emergere l’interesse reale della parte rispetto alla

posizione assunta nell’incontro di talche´ diventeranno ancora piu` importanti le sessioni separate dove approfondire maggiormente la posizione della parte.

Qualora la parte non si presenti personalmente e compaia solo un rappresentante, il conciliatore dovra` verificare il mandato a transigere e conciliare sottoscritto dalla parte personalmente.

La conclusione del tentativo di conciliazione deve essere dichiarata per iscritto dal conciliatore e, in caso di raggiungimento di un accordo, questo deve essere inserito in un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in lite.

La procedura di conciliazione deve ritenersi conclusa ogni qual volta la parte che ha ricevuto l’invito a conciliare non si presenta nei termini stabiliti ovvero non si presenta agli incontri.

Altresı`, il conciliatore e` tenuto a dichiarare concluso il tentativo di conciliazione, qualora una delle parti abbandoni la riunione o, ancora, quando il conciliatore valuti che l’atteggiamento di una o di entrambe le parti renda impossibile il raggiungimento di un accordo o che sia incompatibile con l’obbligo di cooperazione cui sono tenute le parti medesime.

La conciliazione si conclude con la sottoscrizione ad opera delle parti di un verbale, il quale, in assenza di  disposizioni di legge, avra` solo ed esclusivamente natura contrattuale (20), quindi, insuscettibile di attenere efficacia di titolo esecutivo al pari del verbale di conciliazione nel in ambito di subfornitura industriale.

La durata della conciliazione e` assai contenuta (21), di norma deve concludersi nell’arco di una riunione, al massimo due, ovvero in quel diverso termine previsto della legge (30 giorni nella legge sulla subfornitura, 60 giorni nella legge sui consumatori) che introduce o impone la conciliazione come strumento di risoluzione della controversia.

I costi del servizio di conciliazione Le spese della conciliazione nel settore turistico sono sempre estremamente contenute anche se confrontate con quelle di un giudizio ordinario o di un arbitrato (22).

Sono composte da una voce relativa ai diritti di segreteria e da una voce per il compenso del conciliatore.

Di norma, sono previste tariffe a scaglione in ordine al valore della controversia. I tariffari sono a disposizione di tutti gli utenti come allegati al regolamento di conciliazione e prevedono costi in relazione al  valore delle controversie, nonche´ disponibili in rete.

Piu` precisamente, per i servizi di conciliazione le parti saranno tenute in base al citato tariffario ad un versamento per l’accesso al servizio, ad un versamento fisso di conciliazione per la prima udienza davanti al  conciliatore e, da ultimo, ad un versamento articolato per fasce e commisurato al valore della controversia  per tutte le eventuali udienze successive (23).

 

Note:

(1) P. Balsamo, Conciliazione e arbitrato: riflessioni critiche, in Rass. Forense, 1999, 543; A. Buonfrate, A. Leogrande, La giustizia alternativa in Italia tra ADR e conciliazione, in Riv. arb., 1999, 375; M. Maffuccini, Conciliazione e arbitrato: appunti sul progetto Folena, in Quest. giust., 1999, 696; A. Ugona, La conciliazione in sede non contenziosa. La meno conosciuta ed utilizzata delle competenze del Giudice di pace, in Giur. piem., 1997, 24; B. Capponi, La camera di conciliazione: un interessante «nuovo modello» di risoluzione alternativa delle liti civili, in Corr. giur., 1996, 452; C. Punzi, Conciliazione ed arbitrato, in Riv. dir. proc., 1992, 1028; F. Picone, Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale, in Riv. dir. sport., 1991, 15; T. Massa, La conciliazione nel processo civile riformato, in Quest. giust., 1991, 730.

(2) C. Cecchella, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro privato e  pubblico, in Mass. Giur. lav., 1999, 446; F.P. Luiso, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1999, I, 375; A. Manna, Tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso per decreto ingiuntivo, in Riv. crit. dir. lav., 1999, 237; G. Molfese, La comparizione personale delle parti ovvero del procuratore per il tentativo di conciliazione nelle cause trattate dal giudice onorario aggregato, in Nuovo dir., 1999, 17; L. Tortolini, Sulla obbligatorieta` del tentativo di conciliazione per le domande riconvenzionali nelle controversie sui contratti agrari, in Dir. e giur. agr., 1998, 82; A. Orlando, Criteri per l’esperimento del tentativo di conciliazione di una controversia agraria, ivi, 1996, 378.

(3) Confermata anche nell’arbitro del D.Lgs. n. 5/2003 all’art. 16, comma 2. In dottrina: M.F. Ghirga, Conciliazione giudiziale e abuso del processo, in Riv. dir. proc., 1998, 196; S. Ciccotti, Contributo all’autonoma qualificazione della conciliazione giudiziale dal negozio transattivo, in Riv. giur. lav., 1990, II, 413; B. Sassani, Conciliazione giudiziale, volonta` delle parti e pretese clausole di stile, in Giust. civ., 1990, I, 852; A. Briguglio, Conciliazione giudiziale, in Digesto civ., III, Torino, 1988, 203; F. Lancellotti, Vicende e natura della conciliazione giudiziaria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, 844.

(4) E. Minervini, Le camere di commercio e la conciliazione delle controversie, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 939; S. Chiarloni, La conciliazione stragiudiziale come mezzo alternativo di risoluzione delle dispute, in Riv. dir. proc., 1996, 694.

(5) G. De Palo, G. Guidi, Risoluzione alternativa delle controversie (ADR) nelle Corti Federali degli Stati Uniti, Milano, 1999; J. Resnick, Risoluzione alternativa delle controversie e processo: uno sguardo alla situazione nordamericana, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1997, 699; P. Gaggero, I modelli alternativi di risoluzione delle controversie nel sistema di common law, in Doc. giust., 1994, 375.

(6) D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche´ in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366); L. 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti); Delibera Autorita` per le Garanzie nella Comunicazioni n. 182/02/Cons, in G.U., 18 luglio 2002, n. 167 (Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti); L. 29 marzo 2001, n.

135 (Riforma della disciplina nazionale del turismo); Decreto Ministero dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell’articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni); L. 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni); L. 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti); L. 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attivita` produttive); D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di  lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, L. 15 marzo 1997, n. 59); D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni); L. 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); L. 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita`. Istituzione delle Autorita` di regolazione dei servizi di pubblica utilita`); L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

(7) L. 29 dicembre 1993, n. 580, in G.U., 11 gennaio 1993, n. 7, suppl. ord. n. 6, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

(8) L. 18 giugno 1998, n. 192, in G.U., 22 giugno 1998, n. 143, recante: «Disciplina della subfornitura nelle attivita` produttive».

(9) L. 30 luglio 1998, n. 281, in G.U., 14 agosto 1998, n. 189, recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti».

(10) D.Lgs. n. 5 del 17 ottobre 2003, in G.U., 22 gennaio 2003, suppl. ord., n. 17, recante «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche´ in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n.366».

(11) In G.U. 20 aprile 2001, n. 92, recante: «Riforma della legislazione nazionale del turismo». In dottrina: M. Gola (a cura di), Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo, Rimini, 2002; M. Atelli, La riforma della legislazione del turismo, in Corr. giur., 2001, 1377; F. Morandi, La nuova disciplina del turismo, in Riv. giur. circ. trasp., 2001, 377; cfr. anche V. Franceschelli - F. Morandi, Manuale di diritto del turismo, Torino, 2003.

(12) E. Minervini, La conciliazione delle controversie inerenti la fornitura dei servizi turistici, in Contratti, 2002, 516.

(13) Dalla data della sua costituzione hanno aderito allo sportello di conciliazionedel settore turismo anche l’Associazione Veneziana Albergatori, l’Assocamping di Venezia e la Venice Card.

(14) Approvato dal Consiglio Camerale il 18 giugno 2002, con delibera n. 8, affissa all’Albo Camerale dal 19 luglio 2002 al 25 luglio 2002.

(15) Approvato dal Consiglio Camerale con delibera n.53 del 10 dicembre 2002.

(16) Il regolamento dello Sportello di conciliazione di Siracusa, prevede, ad esempio, che «La documentazione a supporto delle proprie richieste od opposizioni va presentata subito, all’atto della domanda o dell’adesione, con possibilita` di integrazione della stessa sino al giorno prima dell’incontro di conciliazione. Il deposito puo` avvenire anche tramite invio di lettera raccomandata, o per telefax, o con il servizio di posta elettronica.Il Segretario puo` invitare le parti al deposito degli originali in caso di cattiva leggibilita` o lacunosita` delle copie inviate o depositate.».

(17) Solitamente costituite da rappresentanti delle associazioni di categoria di settore.

(18) Potrebbe essere il caso del contratto di viaggio. In dottrina: G. Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita dei «pacchetti turistici», in V. Franceschelli, F. Morandi, Manuale di diritto del turismo, Torino, 2003, 488; N. Soldati, I contratti di viaggio e turismo: tendenze applicative e interpretative, in M. Gola (a cura di), Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo, cit., 171; R. Bonavitacola, Il contratto di viaggio nella giurisprudenza, Milano, 2001; G. Silingardi, F. Morandi, La vendita dei pacchetti turistici, Torino, 1998; C.S. Carrassi, Il contratto di viaggio, in Nuova giur. civ. comm., 1988, II, 99; G. Minervini, Il contratto turistico, in Riv. dir. comm., 1974, I, 275.

(19) L’istituzione ha una notevole responsabilita` nella tenuta di un elenco poiche´ dallo stesso dovra` attingere quando a cio` sara` incaricata dalle parti, per cui un inserimento acritico di persone puo` costituire un serio problema per la credibilita` stessa dell’istituzione.

(20) E. Minervini, La conciliazione delle controversie inerenti la fornitura di servizi turistici, cit., 517.

(21) In base al regolamento di conciliazione dello sportello di conciliazione di Siracusa 60 giorni; in base a quello di Firenze, 60 giorni; in base a quello di Venezia 30 giorni, in base a quello di Ravenna 60 giorni.

(22) Lo sportello di conciliazione per il Turismo della Camera di commercio di Venezia prevede la gratuita` del servizio per le parti in lite; quello di Ravenna per le controversie di valore fino a cinquecento euro.

(23) Con riferimento ai rimedi privati nelle controversie del turismo v. anche l’esperienza del servizio SOS conciliazione turismo, infra, 302 ss.